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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 460/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 460/2017 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 CodiceFiscale_1 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Sofia Malinconico ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Roma n.66
parte attrice
contro
, (P. IVA con Controparte_1 P.IVA_1 sede in alla P.zza Crocifisso n.2, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine alla comparsa di costituzione e di risposta dall'avvocato Giovanna Scarpato e domiciliata elettivamente in Via Santa Maria n. 38, CP_1
convenuta
pagina 1 di 5
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 20.1.2017, il Dottore Sig. Parte_2 Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, l' Controparte_1 per sentir accertare in proprio favore il compenso professionale per la somma
[...] di € 345.626,15 per attività professionale di varia natura prestata in favore dell'ente convenuto nel periodo dal 2010 al 2013.
In data 03.05.2017 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto inammissibile ed
[...] infondata, poiché l'attività prestata in proprio favore dall'attore era stata remunerata secondo le convenzioni stipulate tra le parti con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 04.05.2017 il Giudice concedeva i richiesti termini ex art 183, 6° comma c.p.c., le parti depositavano le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.
Parte attrice contestava quanto eccepito e dedotto dalla convenuta articolava richiesta di prova testimoniale, interrogatorio formale e consulenza tecnica d'ufficio.
Parte convenuta si opponeva alle richieste istruttorie articolate dalla parte attrice e nel caso di ammissione chiedeva di essere abilitato alla prova diretta e contraria.
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.09.2018 statuiva : “rigetta le richieste di prova orale di parte attrice (prova testi ed interrogatorio formale), in quanto ininfluenti ai fini della decisione, stante la rilevanza documentale della presente controversia;
rigetta, altresì, la richiesta .C.T.U. in quanto esplorativa” e, per l'effetto, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano vari rinvii del procedimento, anche per carico del ruolo, pervenendo all'udienza del
22.05.2025, ove il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
pagina 2 di 5 ∗ ∗ ∗
Va preliminarmente chiarito che il giudizio de quo verte in materia di compenso professionale per attività professionale svolta dal Dottore commercialista.
La domanda di parte attrice risulta infondata e pertanto va rigettata.
Il rapporto professionale intercorso tra l'attore Dott. e la convenuta Parte_1 [...] risulta regolato sulla base di convenzioni Controparte_1 intercorse tra le parti, specificamente in data 29.12.2009 ed in data 13.01.2011, con le quali si stabiliva il tipo di attività da svolgere, il periodo di riferimento, il compenso in deroga alle tariffe professionali vigenti e l'eventuale riconoscimento di compensi ulteriori per prestazioni differenti ed ultronee da concordarsi tra le parti.
Altresì, con contratto stipulato il 26.05.2010, l' conferiva all'attore l'ulteriore Controparte_1 incarico di compilazione, predisposizione, pagamento ed invio telematico dei modelli di pagamento F24, per il quale veniva altresì pattuito il “compenso così come previsto dalla tariffa professionale vigente”, con “facoltà dell'intermediario di applicare le riduzioni e maggiorazioni previste dalla tariffa”.
Orbene, anche alla luce della formulazione ampia dell'oggetto della prestazione professionale di cui alle suindicate convenzioni, non risulta provato che le prestazioni svolte dall'attore siano state ulteriori rispetto a quelle determinate nelle convenzioni stesse, né che la parte attrice abbia richiesto importi ulteriori.
In ordine alla preminenza della convenzione relativamente al compenso pattiziamente determinato si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla
pagina 3 di 5 determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 1900 del 25/01/2017), nonché
“In tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi)”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 2 -
, Ordinanza n. 37788 del 01/12/2021).
inoltre, le fatture prodotte dalla parte attrice non provano affatto la sussistenza del credito coì come quantificato dalla parte attrice.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“Una semplice fattura non costituisce prova a favore di colui che l'ha emessa, né comporta
l'inversione dell'Onere della prova. Pertanto, quando il debitore ne contesta l'ammontare, esse non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, e tanto meno la sua liquidità ed esigibilità” (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 3, Sent. n. 6343 del 25/11/1988).
Pertanto, la domanda di parte attrice va rigettata; dal rigetto, peraltro, segue l'assorbimento dell'ulteriore domanda processuale, proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c., anche tenuto conto della mancata prova – e quantificazione – dell'indennizzo di cui all'arricchimento senza giusta causa che, invero, non è stato provato nei suoi fatti costitutivi, tenuto conto della prevalenza delle convenzioni che hanno disciplinato – e previsto – l'attività professionale espletata dall'attore.
pagina 4 di 5 Spese di giudizio
In merito alle spese di giudizio – che seguono la soccombenza della parte attrice nei confronti della parte convenuta – vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, come dichiarato e dell'assenza di prova costituenda che, per l'effetto, non verrà computata ai fini della liquidazione, nonché, infine, dell'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate che, invero, si sono risolte nella sola analisi della documentazione depositata da entrambe le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di
[...] giudizio liquidate in € 6023,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e
CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. GIOVANNA SCARPATO, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 460/2017 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 CodiceFiscale_1 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Sofia Malinconico ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Roma n.66
parte attrice
contro
, (P. IVA con Controparte_1 P.IVA_1 sede in alla P.zza Crocifisso n.2, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine alla comparsa di costituzione e di risposta dall'avvocato Giovanna Scarpato e domiciliata elettivamente in Via Santa Maria n. 38, CP_1
convenuta
pagina 1 di 5
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 20.1.2017, il Dottore Sig. Parte_2 Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, l' Controparte_1 per sentir accertare in proprio favore il compenso professionale per la somma
[...] di € 345.626,15 per attività professionale di varia natura prestata in favore dell'ente convenuto nel periodo dal 2010 al 2013.
In data 03.05.2017 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto inammissibile ed
[...] infondata, poiché l'attività prestata in proprio favore dall'attore era stata remunerata secondo le convenzioni stipulate tra le parti con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 04.05.2017 il Giudice concedeva i richiesti termini ex art 183, 6° comma c.p.c., le parti depositavano le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.
Parte attrice contestava quanto eccepito e dedotto dalla convenuta articolava richiesta di prova testimoniale, interrogatorio formale e consulenza tecnica d'ufficio.
Parte convenuta si opponeva alle richieste istruttorie articolate dalla parte attrice e nel caso di ammissione chiedeva di essere abilitato alla prova diretta e contraria.
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.09.2018 statuiva : “rigetta le richieste di prova orale di parte attrice (prova testi ed interrogatorio formale), in quanto ininfluenti ai fini della decisione, stante la rilevanza documentale della presente controversia;
rigetta, altresì, la richiesta .C.T.U. in quanto esplorativa” e, per l'effetto, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano vari rinvii del procedimento, anche per carico del ruolo, pervenendo all'udienza del
22.05.2025, ove il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
pagina 2 di 5 ∗ ∗ ∗
Va preliminarmente chiarito che il giudizio de quo verte in materia di compenso professionale per attività professionale svolta dal Dottore commercialista.
La domanda di parte attrice risulta infondata e pertanto va rigettata.
Il rapporto professionale intercorso tra l'attore Dott. e la convenuta Parte_1 [...] risulta regolato sulla base di convenzioni Controparte_1 intercorse tra le parti, specificamente in data 29.12.2009 ed in data 13.01.2011, con le quali si stabiliva il tipo di attività da svolgere, il periodo di riferimento, il compenso in deroga alle tariffe professionali vigenti e l'eventuale riconoscimento di compensi ulteriori per prestazioni differenti ed ultronee da concordarsi tra le parti.
Altresì, con contratto stipulato il 26.05.2010, l' conferiva all'attore l'ulteriore Controparte_1 incarico di compilazione, predisposizione, pagamento ed invio telematico dei modelli di pagamento F24, per il quale veniva altresì pattuito il “compenso così come previsto dalla tariffa professionale vigente”, con “facoltà dell'intermediario di applicare le riduzioni e maggiorazioni previste dalla tariffa”.
Orbene, anche alla luce della formulazione ampia dell'oggetto della prestazione professionale di cui alle suindicate convenzioni, non risulta provato che le prestazioni svolte dall'attore siano state ulteriori rispetto a quelle determinate nelle convenzioni stesse, né che la parte attrice abbia richiesto importi ulteriori.
In ordine alla preminenza della convenzione relativamente al compenso pattiziamente determinato si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla
pagina 3 di 5 determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 1900 del 25/01/2017), nonché
“In tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi)”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 2 -
, Ordinanza n. 37788 del 01/12/2021).
inoltre, le fatture prodotte dalla parte attrice non provano affatto la sussistenza del credito coì come quantificato dalla parte attrice.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“Una semplice fattura non costituisce prova a favore di colui che l'ha emessa, né comporta
l'inversione dell'Onere della prova. Pertanto, quando il debitore ne contesta l'ammontare, esse non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, e tanto meno la sua liquidità ed esigibilità” (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 3, Sent. n. 6343 del 25/11/1988).
Pertanto, la domanda di parte attrice va rigettata; dal rigetto, peraltro, segue l'assorbimento dell'ulteriore domanda processuale, proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c., anche tenuto conto della mancata prova – e quantificazione – dell'indennizzo di cui all'arricchimento senza giusta causa che, invero, non è stato provato nei suoi fatti costitutivi, tenuto conto della prevalenza delle convenzioni che hanno disciplinato – e previsto – l'attività professionale espletata dall'attore.
pagina 4 di 5 Spese di giudizio
In merito alle spese di giudizio – che seguono la soccombenza della parte attrice nei confronti della parte convenuta – vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, come dichiarato e dell'assenza di prova costituenda che, per l'effetto, non verrà computata ai fini della liquidazione, nonché, infine, dell'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate che, invero, si sono risolte nella sola analisi della documentazione depositata da entrambe le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di
[...] giudizio liquidate in € 6023,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e
CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. GIOVANNA SCARPATO, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 5 di 5