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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2025, n. 5733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5733 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RR NR nato a [...] il [...] ZZ RC nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 09/07/2024 DEla Corte di Appello di Torino Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
letta la requisitoria DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale RI AL, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
ci lette le conclusioni DE difensore DEla parte civileA(Avv.7/14,&CO ZANI DE foro di Torino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese DE grado;
letta memoria di replica DE difensore DE UL, Avv. ROBERTO NASI DE foro di Torino, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
lette la memoria di replica DE difensore DE MazzQtto, Avv. 1:90u.=-1-6- NAT4 LÌ DE foro di Torino, che ha insistito per l'accoglimento DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 09/07/2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma DEla sentenza assolutoria DE Tribunale di Torino emessa il 21/10/2022, appellata dalla parte civile IU CI, ha dichiarato NR UL e MA ET responsabili ai soli effetti civili DE fatto loro contestato nell'imputazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 5733 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 16/01/2025 di truffa in concorso e li ha condannati al risarcimento dei danni, liquidati equitativamente in euro 9.000. In sintesi, la corte territoriale ha ritenuto che il UL e il ET i in data 30 marzo 2017 avessero venduto al CI, al prezzo di euro 7.900, un camper, rassicurandolo in merito alla bontà DEl'affare e al buono stato DE mezzo, in realtà assolutamente inidoneo alla circolazione per difetti strutturali DE telaio;
che il primo giudice aveva erroneamente basato la propria decisione sul certificato di revisione eseguita in data 23 gennaio 2017, attestante l'idoneità DE mezzo alla circolazione, ritenendo inattendibile la testimonianza di UC CE, titolare DEla ditta che aveva proceduto ai controlli e che in dibattimento aveva escluso la sussistenza dei vizi occulti al momento DEla verifica tecnica;
che, in realtà, la versione DE CE doveva considerarsi credibile, alla luce DE complesso DEle risultanze istruttorie, con conseguente esclusione di dubbi in ordine all'attività ingannatoria posta in essere sia in fase di revisione sia in fase di vendita da parte DE RR (proprietario DE caravan) e DE ET (incaricato DEla trattativa). 2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione MA ET ed NR UL, tramite i rispettivi difensori di fiducia e procuratori speciali, con separati atti. 2.1. Il ET articola due motivi di ricorso, eccependo: il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, basato in realtà sugli stessi elementi probatori, correttamente valutati dal tribunale, che aveva ritenuto dirimente la revisione DE mezzo al fine di ritenere quanto meno dubbia la conoscenza da parte degli imputati DE vizio occulto;
la corte di appello, invece, aveva basato il proprio convincimento su una mera ipotesi (apposizione di un dispositivo per celare il difetto DE telaio, senza considerare che il ET non era mai stato proprietario DE mezzo e che non vi era prova che ne avesse la disponibilità); il vizio di motivazione in ordine alla determinazione equitativa DE danno patrimoniale e l'erronea applicazione DEl'art. 1226 cod. civ., non essendo stato considerato che il mezzo era stato riparato e poi venduto dal CI al prezzo di euro 4.000, come riferito dal teste Lena, somma che doveva, quindi, essere detratta dall'importo liquidato. 2.2. Nell'interesse di UL, premessa la ricostruzione processuale DEla vicenda, è proposto un unico motivo di ricorso con il quale si contesta il ragionamento DEla corte di appello sulla conoscenza dei vizi che avevano impedito l'utilizzo DE mezzo e sulla rilevanza DEla funzione di garanzia DEla revisione, con travisamento DEla testimonianza DE soggetto che aveva proceduto al controllo DEla funzionalità DE veicolo. 2 RITENUTO IN DIRITTO SObtO 1. 1 ricorsi Vfondatii. Occorre richiamare il principio di diritto formulato dalle sezioni unite secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento DEl'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione DE comma 3-bis DEl'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 DE 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02). 2. Nella fattispecie in esame, il tribunale ha basato l'assoluzione dei ricorrenti perché "come emerge dal certificato di revisione prodotto in atti, è stata effettuata la revisione DE mezzo in data 23.1.2017 presso l'officina Autoriparazioni CE, che ha attestato l'idoneità DE mezzo di circolazione, attestazione peraltro confermata dal sig. CE UC, sentito in qualità di testimone all'udienza DE 5.11.2021", con la conseguenza che "non è pertanto verosimile che il mezzo di divenuto inidoneo alla circolazione e che la ruggine DE telaio si sia estesa...ma si deve ritenere che tale situazione sussistesse già al momento DEla revisione" e che "ciò comporta che il mezzo è stato valutato idoneo alla circolazione da un soggetto autorizzato dal Ministero DEle infrastrutture e dei trasporti e che pertanto i venditori, facendo affidamento su tale attestazione, avessero ragione di ritenere il mezzo vendibile" (pag.7). Quanto alla testimonianza DE CE ha ritenuto inverosimile che alla data di revisione il telaio non fosse interessato da una grave ruggine tale da renderlo inidoneo alla circolazione, con trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria requirente per l'accertamento di eventuali responsabilità a riguardo, penalmente rilevanti. Il Tribunale, in definitiva, pur ravvisando gli estremi DEl'inadempimento di natura civilistica, ha escluso la truffa, ritenendo gli imputati in buona fede circa le condizioni DE mezzo, alla stregua degli esiti DEla revisione, e inattendibile il responsabile DEl'officina che aveva prospettato una situazione esente da rilievi di idoneità all'atto DEla verifica tecnica. La Corte di appello, al contrario, ha ritenuto credibile il teste, accedendo alla versione da costui prospettata circa l'occultamento DE vizio da parte dei ricorrenti;
ha sostenuto sul punto che "appare decisamente illogico e privo di ogni valida motivazione che il CE abbia fatto superare la revisione al camper in esame se davvero il mezzo, al momento DE controllo, si fosse trovato in quelle condizioni: il teste, difatti, non aveva alcun interesse a mentire a riguardo...molto più ragionevole è la spiegazione fornita dal teste, il quale, evidentemente, deve essere stato tratto in inganno dai rei grazie alla apposizione di materiale plastico 3 (antirombo) sulla parte sottostante DE mezzo per occultare i danni" (pag. 7 DEla sentenza impugnata). 2.1. Come è agevole rilevare, il fatto contestato in termini di artifici e raggiri è escluso dal Tribunale e affermato dalla corte di merito, ritenendo il primo giudice che la revisione avesse ad oggetto il caravan così come venduto alla parte civile ed il secondo che l'inganno abbia coinvolto anche il CE, in fase di verifica di idoneità DE mezzo, con diversa valutazione di attendibilità di costui. La testimonianza, richiamata da entrambe le sentenze, è decisiva perché tende a stabilire la rilevanza DE certificato di revisione: se, cioè, esso fu ottenuto fraudolentemente dai ricorrenti (come afferma la corte di merito) o rilasciato impropriamente DE collaudatore (come ha ritenuto il tribunale), con evidente incidenza determinante ai finì DEl'accertamento DEla condotta truffaldina. 3. Il diverso apprezzamento DEla prova dichiarativa ritenuta decisiva avrebbe dovuto imporre la rinnovazione di ufficio DEl'istruttoria dibattimentale, in conformità con il principio di diritto richiamato in precedenza, al quale la Corte di appello non si è attenuta. La sentenza impugnata va pertanto annullata. Trattandosi di annullamento agli effetti civili DEla sentenza che, in accoglimento DEl'appello DEla parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione DEla prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 DE 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio avanti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese DEla parte civile rimesse al definitivo. Così deciso in Roma il 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
letta la requisitoria DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale RI AL, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
ci lette le conclusioni DE difensore DEla parte civileA(Avv.7/14,&CO ZANI DE foro di Torino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese DE grado;
letta memoria di replica DE difensore DE UL, Avv. ROBERTO NASI DE foro di Torino, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
lette la memoria di replica DE difensore DE MazzQtto, Avv. 1:90u.=-1-6- NAT4 LÌ DE foro di Torino, che ha insistito per l'accoglimento DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 09/07/2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma DEla sentenza assolutoria DE Tribunale di Torino emessa il 21/10/2022, appellata dalla parte civile IU CI, ha dichiarato NR UL e MA ET responsabili ai soli effetti civili DE fatto loro contestato nell'imputazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 5733 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 16/01/2025 di truffa in concorso e li ha condannati al risarcimento dei danni, liquidati equitativamente in euro 9.000. In sintesi, la corte territoriale ha ritenuto che il UL e il ET i in data 30 marzo 2017 avessero venduto al CI, al prezzo di euro 7.900, un camper, rassicurandolo in merito alla bontà DEl'affare e al buono stato DE mezzo, in realtà assolutamente inidoneo alla circolazione per difetti strutturali DE telaio;
che il primo giudice aveva erroneamente basato la propria decisione sul certificato di revisione eseguita in data 23 gennaio 2017, attestante l'idoneità DE mezzo alla circolazione, ritenendo inattendibile la testimonianza di UC CE, titolare DEla ditta che aveva proceduto ai controlli e che in dibattimento aveva escluso la sussistenza dei vizi occulti al momento DEla verifica tecnica;
che, in realtà, la versione DE CE doveva considerarsi credibile, alla luce DE complesso DEle risultanze istruttorie, con conseguente esclusione di dubbi in ordine all'attività ingannatoria posta in essere sia in fase di revisione sia in fase di vendita da parte DE RR (proprietario DE caravan) e DE ET (incaricato DEla trattativa). 2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione MA ET ed NR UL, tramite i rispettivi difensori di fiducia e procuratori speciali, con separati atti. 2.1. Il ET articola due motivi di ricorso, eccependo: il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, basato in realtà sugli stessi elementi probatori, correttamente valutati dal tribunale, che aveva ritenuto dirimente la revisione DE mezzo al fine di ritenere quanto meno dubbia la conoscenza da parte degli imputati DE vizio occulto;
la corte di appello, invece, aveva basato il proprio convincimento su una mera ipotesi (apposizione di un dispositivo per celare il difetto DE telaio, senza considerare che il ET non era mai stato proprietario DE mezzo e che non vi era prova che ne avesse la disponibilità); il vizio di motivazione in ordine alla determinazione equitativa DE danno patrimoniale e l'erronea applicazione DEl'art. 1226 cod. civ., non essendo stato considerato che il mezzo era stato riparato e poi venduto dal CI al prezzo di euro 4.000, come riferito dal teste Lena, somma che doveva, quindi, essere detratta dall'importo liquidato. 2.2. Nell'interesse di UL, premessa la ricostruzione processuale DEla vicenda, è proposto un unico motivo di ricorso con il quale si contesta il ragionamento DEla corte di appello sulla conoscenza dei vizi che avevano impedito l'utilizzo DE mezzo e sulla rilevanza DEla funzione di garanzia DEla revisione, con travisamento DEla testimonianza DE soggetto che aveva proceduto al controllo DEla funzionalità DE veicolo. 2 RITENUTO IN DIRITTO SObtO 1. 1 ricorsi Vfondatii. Occorre richiamare il principio di diritto formulato dalle sezioni unite secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento DEl'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione DE comma 3-bis DEl'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 DE 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02). 2. Nella fattispecie in esame, il tribunale ha basato l'assoluzione dei ricorrenti perché "come emerge dal certificato di revisione prodotto in atti, è stata effettuata la revisione DE mezzo in data 23.1.2017 presso l'officina Autoriparazioni CE, che ha attestato l'idoneità DE mezzo di circolazione, attestazione peraltro confermata dal sig. CE UC, sentito in qualità di testimone all'udienza DE 5.11.2021", con la conseguenza che "non è pertanto verosimile che il mezzo di divenuto inidoneo alla circolazione e che la ruggine DE telaio si sia estesa...ma si deve ritenere che tale situazione sussistesse già al momento DEla revisione" e che "ciò comporta che il mezzo è stato valutato idoneo alla circolazione da un soggetto autorizzato dal Ministero DEle infrastrutture e dei trasporti e che pertanto i venditori, facendo affidamento su tale attestazione, avessero ragione di ritenere il mezzo vendibile" (pag.7). Quanto alla testimonianza DE CE ha ritenuto inverosimile che alla data di revisione il telaio non fosse interessato da una grave ruggine tale da renderlo inidoneo alla circolazione, con trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria requirente per l'accertamento di eventuali responsabilità a riguardo, penalmente rilevanti. Il Tribunale, in definitiva, pur ravvisando gli estremi DEl'inadempimento di natura civilistica, ha escluso la truffa, ritenendo gli imputati in buona fede circa le condizioni DE mezzo, alla stregua degli esiti DEla revisione, e inattendibile il responsabile DEl'officina che aveva prospettato una situazione esente da rilievi di idoneità all'atto DEla verifica tecnica. La Corte di appello, al contrario, ha ritenuto credibile il teste, accedendo alla versione da costui prospettata circa l'occultamento DE vizio da parte dei ricorrenti;
ha sostenuto sul punto che "appare decisamente illogico e privo di ogni valida motivazione che il CE abbia fatto superare la revisione al camper in esame se davvero il mezzo, al momento DE controllo, si fosse trovato in quelle condizioni: il teste, difatti, non aveva alcun interesse a mentire a riguardo...molto più ragionevole è la spiegazione fornita dal teste, il quale, evidentemente, deve essere stato tratto in inganno dai rei grazie alla apposizione di materiale plastico 3 (antirombo) sulla parte sottostante DE mezzo per occultare i danni" (pag. 7 DEla sentenza impugnata). 2.1. Come è agevole rilevare, il fatto contestato in termini di artifici e raggiri è escluso dal Tribunale e affermato dalla corte di merito, ritenendo il primo giudice che la revisione avesse ad oggetto il caravan così come venduto alla parte civile ed il secondo che l'inganno abbia coinvolto anche il CE, in fase di verifica di idoneità DE mezzo, con diversa valutazione di attendibilità di costui. La testimonianza, richiamata da entrambe le sentenze, è decisiva perché tende a stabilire la rilevanza DE certificato di revisione: se, cioè, esso fu ottenuto fraudolentemente dai ricorrenti (come afferma la corte di merito) o rilasciato impropriamente DE collaudatore (come ha ritenuto il tribunale), con evidente incidenza determinante ai finì DEl'accertamento DEla condotta truffaldina. 3. Il diverso apprezzamento DEla prova dichiarativa ritenuta decisiva avrebbe dovuto imporre la rinnovazione di ufficio DEl'istruttoria dibattimentale, in conformità con il principio di diritto richiamato in precedenza, al quale la Corte di appello non si è attenuta. La sentenza impugnata va pertanto annullata. Trattandosi di annullamento agli effetti civili DEla sentenza che, in accoglimento DEl'appello DEla parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione DEla prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 DE 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio avanti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese DEla parte civile rimesse al definitivo. Così deciso in Roma il 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente