Decreto cautelare 5 marzo 2026
Sentenza breve 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 11/05/2026, n. 8668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8668 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08668/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02670/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2670 del 2026, proposto da:
IH EL LU, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio, protocollo n. 20250040424 del 02.02.2026;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. IG IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 4.3.2026, depositato in pari data, la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio, protocollo n. 20250040424 del 02.02.2026;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierna ricorrente avversa la summenzionata determinazione, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata, per il tramite del LA di Istanbul in Turchia, nella circostanza ha respinto l’istanza di concessione del visto di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, richiesto dall’interessata in data 29.8.2025 ai sensi dell’art.4, co.2 D.Lgs.n.268/98, per consentirgli di immatricolarsi e quindi frequentare il corso di laurea in “Medicina e Chirurgia” presso l’Università privata Unicamilus di Roma per l’anno accademico 2025-2026.
La suddetta articolazione territoriale del Ministero ha ritenuto che la condizione finanziaria del ricorrente e dei suoi genitori, complessivamente valutata, non rappresenti garanzia in ordine al possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’interessato durante l’eventuale soggiorno in Italia ed alla copertura delle spese.
In particolare, il LA ha evidenziato che:
- il reddito mensile del padre, pari a 3885 euro, non trova riscontro in un conto bancario;
- il reddito della madre (pensione di euro 4660 e salario di 800 euro) non sarebbe rilevante, come anche il saldo del conto pari ad euro 21.300, in quanto depositato in limine da una terza persona;
- le risorse finanziarie dimostrate, non risultando vieppiù coerenti con i saldi bancari, non sarebbero quindi sufficienti alla copertura delle spese di soggiorno nonché al pagamento delle tasse universitarie.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate e come esposte e articolate nel ricorso:
3.1 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, CO. 2 E 3, DEL T.U.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, CO. 6 E 44 BIS, D.P.R. 394/1999; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MUR 2025/2026; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/114/CE DEL CONSIGLIO DEL 13 DICEMBRE 2004; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 850/2011.
3.2 ECCESSO DI POTERE; IRRAGIONEVOLEZZA; MANIFESTA ILLOGICITA’; DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
3.3 DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITA’ NELLA MOTIVAZIONE.
4. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, si costituiva in giudizio in data 11.3.2026, per resistere al ricorso.
5 Seguiva il deposito di ampia documentazione nonché di memorie a cura delle parti. Inter alias, la difesa erariale eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per nullità della procura speciale, giacchè non munita di apostille.
6. Alla camera di consiglio del giorno 29.4.2026, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con avviso ex officio del Collegio alle parti di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
7. In via preliminare, il Collegio scrutina l’eccezione dell’Avvocatura erariale di possibile inammissibilità del ricorso in relazione alla paventata nullità della procura speciale.
L’eccezione in parola è palesemente inconferente, atteso che la procura speciale (cfr. all.to agli atti) è stata rilasciata per atto pubblico (e non per scrittura privata autenticata dal difensore) formato da notaio in Turchia, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore alla sua presenza, e quindi debitamente apostillata ai sensi della Convenzione de l’Aja del 5.10.1961.
Nel merito, il ricorso è fondato, ai sensi di seguito esplicati, in relazione al contestato deficit istruttorio ed al correlato vizio motivazionale.
Il provvedimento assume che i redditi e i risparmi esibiti dall’interessato non siano sufficienti a garantire il suo mantenimento in caso di trasferimento e soggiorno in Italia, per l’immatricolazione presso l’Università privata Unicamillus di Roma. Allo scopo, si valorizza negativamente la modestia dei redditi dei familiari, anche in rapporto alle evidenze restituite dai saldi dei rispettivi conti correnti (il padre, peraltro, non avrebbe alcun conto corrente).
La valutazione compiuta dal LA non tiene adeguatamente conto delle evidenze probatorie addotte nel presente giudizio dalla parte ricorrente, non efficacemente controdedotte dalla parte resistente, che meritano pertanto una tempestiva rivalutazione, con precipuo riguardo agli elementi ed alle circostanze di seguito evidenziati:
- la richiedente è una ragazza di ventuno anni che, ai fini dell’auspicata immatricolazione presso l’ateneo Unicamillus di Roma, si avvale- come prevedibile non avendo redditi autonomi- della garanzia dei genitori. La stessa, peraltro, ha esibito documentazione bancaria esponente deposito complessivo di ca. 11.457 euro, importo superiore a quello previsto dalla tabella A della Direttiva del Ministro dell’Interno del 1.3.2000, adottata ai sensi dell’art.4, co.3 D.Lgs.n.286/98. Sul punto, il provvedimento di diniego non espone alcunchè.
Quanto ai redditi dei genitori, la parte ricorrente ha palesato il possesso, in capo agli stessi, di redditi e risorse finanziarie più che idonee a garantire in ordine al possesso dei mezzi di sostentamento della figlia. In particolare:
- il padre può cumulare il reddito da pensione (420 euro) con quello da lavoro (3930 euro), e possiede altresì un conto di deposito in oro e due fondi di investimento;
- la madre si giova di entrate varie (pensione, mantenimento, reddito da lavoro), e mette altresì a disposizione della figlia il proprio deposito bancario, esponente un saldo di oltre 23.000 euro.
Non appare peraltro ragionevole, in difetto di ulteriori elementi, escludere la rilevanza delle disponibilità palesate dai genitori, come assunto dall’Amministrazione (esclusivamente) in relazione al fatto che non sussistano conti bancari ovvero che i versamenti di maggiore consistenza siano stati alimentati in limine da versamenti di terze persone, non potendosi peraltro escludere che, anche in ragione della giovane età della ricorrente, l’accredito sia stato disposto allorchè è insorta la necessità di mettere a disposizione/comprovare la disponibilità delle somme utili alla ricezione del visto e che i genitori decidano di metterle a disposizione della figlia in tale occasione;
- ad abundantiam, sussisterebbero ulteriori garanti in senso ai parenti della ragazza (il fratello, ricercatore presso un’università americana, e lo zio materno, avvocato).
8. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- si dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati;
- si ordina all’Amministrazione di riesaminare definitivamente l’istanza della ricorrente, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica, allo scopo di consentire - non emergendo ulteriori fattori ostativi e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza- l’immatricolazione dell’interessato il prima possibile, e in ogni caso in tempo utile per l’anno accademico 2025-2026. In argomento, peraltro, giova evidenziare che la circolare Mur del 15.4.2025 prevede, al par.8, l’immatricolazione con riserva fino al mese di giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Le spese possono venire compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie nonché della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
ER ZI, Presidente
IG IL, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IG IL | ER ZI |
IL SEGRETARIO