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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 689 2023
TRA
Parte_1 con l'avv. ZONNO GABRIELLA
Ricorrente
E
, Controparte_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – riconoscimento vittima del dovere/vittima del dovere equiparato.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 adiva il Tribunale di Brindisi Ufficio Parte_1
Lavoro, onde ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accogliere la domanda proposta e riconoscere Vittima del Dovere;
2. In subordine riconoscere e Parte_1
dichiarare Vittima del Dovere Soggetto Equiparato;
3. Per gli effetti riconoscere Parte_1
e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire: 1) la speciale elargizione ex art. 5 della Legge
206/2004, estesa alle vittime del dovere dal DPR 243/2006, nella misura massima, oltre rivalutazione, 2) lo speciale assegno vitalizio di cui all'art 5, co 3, della legge 206/2004, esteso alle vittime del dovere dalla legge 244/07 art. 2 co. 105 pari ad € 1.033,00 mensili perequabili rivalutati come per legge;
3) l'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/98, esteso alle vittime del dovere dal dpr 243/2006 art. 4, nella misura di € 500,00 mensili oltre perequazioni ex art. 11 DL 503/92, implementata dall'art. 4 co. 238 della legge n. 350/2003, rivalutati come per legge;
conseguentemente condannare il all'erogazione delle predette prestazioni Controparte_1 oltre agli arretrati dal 17/10/2018; 4. Per l'effetto condannare il difesa al Controparte_1 pagamento delle provvidenze predette con decorrenza dal 17/10/2018, ovvero dall'insorgere della patologia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, nonché accessori di legge e spese di lite con distrazione in favore del deducente difensore.”
In particolare, il deducente allegava: di essere stato arruolato, a partire dall'anno 1983, nella Marina
Militare Italiana permanendovi sino al congedo avvenuto il 29/11/2022, dacché giudicato non idoneo al servizio M.M. incondizionato;
di essere stato impiegato nella missione “Task Force
IPPOCRATE” in Libia presso la base militare di Misurata, in attività deployment connesse con l'incarico di addetto alla cellula S4 del Comando MIASIT, dal 04/08/2018 al 21/02/2019 e di aver sviluppato, proprio in tale frangente temporale, a seguito dell'evento traumatico occorso in data
17.08.2018, secondo la dinamica meglio descritta in ricorso cui, per brevità, si rimanda, ben due patologie:“ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale di entità medio grave” (stabilizzata in data 27/02/2019 e ascritta alla Tab. B dalla CMO di Taranto con verbale BL/B n. 368/M.M. del
15.12.2021) e “Od grave deficit visivo da postumi di distacco di retina totale ed ipertono oculare in scarso controllo farmacologico”, ascritta alla Tab. A Cat. 8^, ma solo in ordine alla prima il convenuto ne aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio escludendola, di CP_1
contro, per la seconda.
Pertanto, con istanza del 24/11/2021, il ricorrente chiedeva al di accertare e Controparte_1
riconoscere lo status di Vittima del Dovere/Vittima del Dovere Equiparato e di ricevere le relative provvidenze, rimanendo purtuttavia, tale richiesta, priva di riscontro.
Sulla scorta di tale narrativa il deducente ritenendo illegittimo tale diniego agiva in giudizio formulando le conclusioni di cui innanzi.
Avverso tale domanda resisteva il che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità ed CP_1
improcedibilità del ricorso stante la pendenza del procedimento amministrativo;
nel merito, contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti e, richiamata la normativa di riferimento, rilevava, segnatamente, che le patologie da cui è affetto il ricorrente non rientrano all'interno del perimetro normativo disciplinato dalla legge 266/2005, sicché il servizio prestato dal Sig. è Parte_1 da considerarsi “normale ed ordinario e compensabile con il solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, di cui il ricorrente è già beneficiario”; escludeva, infine, qualsivoglia automatismo tra il riconoscimento della causa di servizio e l'attribuzione della qualifica di vittima del dovereed allegava giurisprudenza a supporto;
insisteva, quindi, per il rigetto chiedendo “nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso tenuto conto degli art 10 e 13 della l. n 302/1990 che dispongono il divieto di cumulo tra la speciale elargizione e gli importi erogati a titolo di risarcimento del danno e a titolo di equo indennizzo che il Tribunale voglia statuire la defalcazione
e lo scomputo dall'eventuale condanna delle provvidenze già percepite e/o percipiende.”
Istruito il procedimento solo in via documentale, all'odierna udienza, all'esito della discussione, veniva definito con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare e assorbente occorre dare atto che nelle more del giudizio è stato emesso “Parere dell'Alto Comandante” del 25.11.2024 dal Comando in Capo della Squadra Navale: parere favorevole al riconoscimento dello status di vittima del dovere equiparato in capo al ricorrente.
L'Alto Comando accertava l'invalidità in misura del 30% per la sola ipoacusia e acufeni disturbanti, applicando la formula prevista dal DPR 181/19 per le vittime del dovere equiparate e si riportava al verbale della CMO del 09/07/2024.
Tale parere, proveniente dai vertici del che riveste pertanto carattere Controparte_1
confessorio, appare immune da vizi e censure e appare sufficiente il riconoscimento del diritto invocato e i conseguenti benefici previsti dalla normativa, compresa la speciale elargizione e l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, spettanti in caso di invalidità in misura pari o superiore al 25%.
Tuttavia, poiché il beneficio seppure formalmente riconosciuto non è stato erogato e poiché il ministero, nonostante la documentazione prodotta, ha insistito per il rigetto la materia del contendere non può ritenersi cessata.
Tanto premesso il ricorso va accolto con il riconoscimento del beneficio invocato, così come da parere favorevole dell'alto comando del 25.11.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pqm
Il Tribunale di Brindisi ogni questione ulteriore disattesa,
- accerta lo status di vittima del dovere equiparato in capo al ricorrente e per l'effetto dichiara il diritto del medesimo ricorrente a percepire i benefici di legge estesi alle vittime del dovere con condanna del all'erogazione delle predette prestazioni oltre agli arretrati Controparte_1
dalla data della domanda e accessori come per legge;
- condanna il al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del Controparte_1
procuratore antistatario che si liquidano per compensi professionali in euro 2308,00 oltre accessori come per legge,
Brindisi 04.02.2025
Il Giudice Dr.ssa Gabriella Puzzovio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 689 2023
TRA
Parte_1 con l'avv. ZONNO GABRIELLA
Ricorrente
E
, Controparte_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – riconoscimento vittima del dovere/vittima del dovere equiparato.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 adiva il Tribunale di Brindisi Ufficio Parte_1
Lavoro, onde ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accogliere la domanda proposta e riconoscere Vittima del Dovere;
2. In subordine riconoscere e Parte_1
dichiarare Vittima del Dovere Soggetto Equiparato;
3. Per gli effetti riconoscere Parte_1
e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire: 1) la speciale elargizione ex art. 5 della Legge
206/2004, estesa alle vittime del dovere dal DPR 243/2006, nella misura massima, oltre rivalutazione, 2) lo speciale assegno vitalizio di cui all'art 5, co 3, della legge 206/2004, esteso alle vittime del dovere dalla legge 244/07 art. 2 co. 105 pari ad € 1.033,00 mensili perequabili rivalutati come per legge;
3) l'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/98, esteso alle vittime del dovere dal dpr 243/2006 art. 4, nella misura di € 500,00 mensili oltre perequazioni ex art. 11 DL 503/92, implementata dall'art. 4 co. 238 della legge n. 350/2003, rivalutati come per legge;
conseguentemente condannare il all'erogazione delle predette prestazioni Controparte_1 oltre agli arretrati dal 17/10/2018; 4. Per l'effetto condannare il difesa al Controparte_1 pagamento delle provvidenze predette con decorrenza dal 17/10/2018, ovvero dall'insorgere della patologia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, nonché accessori di legge e spese di lite con distrazione in favore del deducente difensore.”
In particolare, il deducente allegava: di essere stato arruolato, a partire dall'anno 1983, nella Marina
Militare Italiana permanendovi sino al congedo avvenuto il 29/11/2022, dacché giudicato non idoneo al servizio M.M. incondizionato;
di essere stato impiegato nella missione “Task Force
IPPOCRATE” in Libia presso la base militare di Misurata, in attività deployment connesse con l'incarico di addetto alla cellula S4 del Comando MIASIT, dal 04/08/2018 al 21/02/2019 e di aver sviluppato, proprio in tale frangente temporale, a seguito dell'evento traumatico occorso in data
17.08.2018, secondo la dinamica meglio descritta in ricorso cui, per brevità, si rimanda, ben due patologie:“ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale di entità medio grave” (stabilizzata in data 27/02/2019 e ascritta alla Tab. B dalla CMO di Taranto con verbale BL/B n. 368/M.M. del
15.12.2021) e “Od grave deficit visivo da postumi di distacco di retina totale ed ipertono oculare in scarso controllo farmacologico”, ascritta alla Tab. A Cat. 8^, ma solo in ordine alla prima il convenuto ne aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio escludendola, di CP_1
contro, per la seconda.
Pertanto, con istanza del 24/11/2021, il ricorrente chiedeva al di accertare e Controparte_1
riconoscere lo status di Vittima del Dovere/Vittima del Dovere Equiparato e di ricevere le relative provvidenze, rimanendo purtuttavia, tale richiesta, priva di riscontro.
Sulla scorta di tale narrativa il deducente ritenendo illegittimo tale diniego agiva in giudizio formulando le conclusioni di cui innanzi.
Avverso tale domanda resisteva il che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità ed CP_1
improcedibilità del ricorso stante la pendenza del procedimento amministrativo;
nel merito, contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti e, richiamata la normativa di riferimento, rilevava, segnatamente, che le patologie da cui è affetto il ricorrente non rientrano all'interno del perimetro normativo disciplinato dalla legge 266/2005, sicché il servizio prestato dal Sig. è Parte_1 da considerarsi “normale ed ordinario e compensabile con il solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, di cui il ricorrente è già beneficiario”; escludeva, infine, qualsivoglia automatismo tra il riconoscimento della causa di servizio e l'attribuzione della qualifica di vittima del dovereed allegava giurisprudenza a supporto;
insisteva, quindi, per il rigetto chiedendo “nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso tenuto conto degli art 10 e 13 della l. n 302/1990 che dispongono il divieto di cumulo tra la speciale elargizione e gli importi erogati a titolo di risarcimento del danno e a titolo di equo indennizzo che il Tribunale voglia statuire la defalcazione
e lo scomputo dall'eventuale condanna delle provvidenze già percepite e/o percipiende.”
Istruito il procedimento solo in via documentale, all'odierna udienza, all'esito della discussione, veniva definito con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare e assorbente occorre dare atto che nelle more del giudizio è stato emesso “Parere dell'Alto Comandante” del 25.11.2024 dal Comando in Capo della Squadra Navale: parere favorevole al riconoscimento dello status di vittima del dovere equiparato in capo al ricorrente.
L'Alto Comando accertava l'invalidità in misura del 30% per la sola ipoacusia e acufeni disturbanti, applicando la formula prevista dal DPR 181/19 per le vittime del dovere equiparate e si riportava al verbale della CMO del 09/07/2024.
Tale parere, proveniente dai vertici del che riveste pertanto carattere Controparte_1
confessorio, appare immune da vizi e censure e appare sufficiente il riconoscimento del diritto invocato e i conseguenti benefici previsti dalla normativa, compresa la speciale elargizione e l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, spettanti in caso di invalidità in misura pari o superiore al 25%.
Tuttavia, poiché il beneficio seppure formalmente riconosciuto non è stato erogato e poiché il ministero, nonostante la documentazione prodotta, ha insistito per il rigetto la materia del contendere non può ritenersi cessata.
Tanto premesso il ricorso va accolto con il riconoscimento del beneficio invocato, così come da parere favorevole dell'alto comando del 25.11.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pqm
Il Tribunale di Brindisi ogni questione ulteriore disattesa,
- accerta lo status di vittima del dovere equiparato in capo al ricorrente e per l'effetto dichiara il diritto del medesimo ricorrente a percepire i benefici di legge estesi alle vittime del dovere con condanna del all'erogazione delle predette prestazioni oltre agli arretrati Controparte_1
dalla data della domanda e accessori come per legge;
- condanna il al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del Controparte_1
procuratore antistatario che si liquidano per compensi professionali in euro 2308,00 oltre accessori come per legge,
Brindisi 04.02.2025
Il Giudice Dr.ssa Gabriella Puzzovio