Art. 17.
Il secondo comma dell'articolo 1, della legge 14 novembre 1967, n. 1095 , e' sostituito dal seguente:
"Le rivendite debbono rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi".
Il secondo comma dell'articolo 1, della legge 14 novembre 1967, n. 1095 , e' sostituito dal seguente:
"Le rivendite debbono rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi".