Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni (già FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi p.a., in persona dell'institore, avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura speciale del 4 luglio 2001 per notaio Paolo Castellini rep. n. 63122, elett. dom. in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Consolo che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EB CO E LO AS, elett. dom. in Roma, via dei Gracchi n. 209 presso lo studio dell'avv. Alberto Buzzi che li rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina n. 583/2000 - R.G. L. 670/95, depositata 4/01/2001;
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 26/9/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario;
uditi l'avv. Gianfranco Ruggieri per delega dell'avv. Giuseppe Consolo nonché l'avv. Alberto Buzzi;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. SEPE Attilio Ennio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi IA OS e ER CO, dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato con la qualifica, rispettivamente di Capo stazione e di capo gestione, adivano il Pretore del lavoro di Messina e, deducendo di avere maturato otto anni di anzianità nelle categorie ex 5^ e 6^, chiedevano l'inquadramento nel 7^ livello stipendiale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del C.C.N.L. 1990/1992. La società, nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto dei ricorsi.
Il Pretore, all'esito della riunione dei procedimenti, con sentenza dell'8 maggio 1995, in accoglimento delle domande, dichiarava il diritto dei ricorrenti al conseguimento del 7^ livello stipendiale, con decorrenza dal 1^ gennaio 1992, condannando la datrice alla corresponsione delle differenze retributive da tale data, oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo.
La decisione, su gravame delle Ferrovie dello Stato, veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 4 gennaio 2001. La s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana, già Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi p.a., ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo cui hanno resistito i lavoratori con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione agli artt. 23 e 25 del C.C.N.L. dei Ferrovieri, nonché errata e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere interpretato il detto art. 23 nel senso che l'anzianità da computare, ai fini della progressione stipendiale, deve intendersi quella conseguita in entrambe le categorie menzionate.
Al contrario, rileva nel testo della previsione contrattuale la congiunzione "e" che lega la 3^ e la 4^ categoria e, dall'altro, la mancanza di tale congiunzione "e" fra la ex 5^ e la ex 6^ categoria, unite invece dal segno (/). Ciò denota il riferimento ad una sola categoria e non a due distinte categorie sicché, nel profilo letterale, resta avvalorata l'interpretazione della norma secondo cui, mentre l'anzianità per il v livello stipendiale può essere maturata sia nella ex 3^ categoria sia nella ex 4^ categoria, quella necessaria per il 7^ livello è richiesta nella ex 5^/6^. Va inoltre considerato che il primo e secondo C.C.N.L. e le varie declaratorie delle categorie che si sono succedute non lasciano dubbi anche sotto l'aspetto della interpretazione logica e sistematica delle norme ivi contenute. Per ottenere il 7^ livello stipendiale occorre cioè maturare, ex art. 23 C.C.N.L. 1990/1992, otto anni di anzianità nell'ambito della stessa area, ossia la 4^, e non nella 5^ categoria che rientra invece nella 3^ area professionale (operatori specializzati), costituente la categoria apicale della detta area, poiché una interpretazione diversa snaturerebbe un fondamentale principio del C.C.N.L. dei Ferrovieri che impone il passaggio di area a mezzo di accertamento professionale. D'altra parte anche nel C.C.N.L. 1987/1989 la 5^/6^ categoria (tecnico specializzato) era tenuta distinta rispetto alla 5^ categoria (tecnici) per cui l'anzianità maturata nella ex 5^/6^ categoria (3^ area) non può essere cumulata a quella maturata nella ex 5^/6^ categoria per il conseguimento del 7^ livello.
In effetti il punto 4 dell'art. 23 - come confermato dalla intitolazione della norma la quale prevede espressamente il passaggio al livello stipendiale superiore, nell'ambito dell'area 1^... area 2^... area 4^ - rappresenta una previsione di chiusura che serve ad attribuire un livello superiore, prima non previsto per le funzioni di operaio specializzato a coloro che al 1^ gennaio 1992 siano già in servizio e abbiano maturato l'anzianità complessivamente richiesta per arrivare al massimo livello dell'area di appartenenza. Ne discende che nel caso in esame l'anzianità complessiva di otto anni per il conseguimento del 7^ livello deve essere maturata nella categoria ex 5^/6^, ossia in quella di tecnico specializzato, a nulla rilevando gli anni maturati nel 5^ livello stipendiale di una categoria diversa, nella fattispecie in quella di tecnico. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per Cassazione sollevata dalla difesa dei controricorrenti sul rilievo che la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., pur assumendo di derivare dalle Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi p.a., e cioè dalla società che ha partecipato al giudizio, non ha dimostrato la derivazione dalla stessa (cfr., Cass., 24 febbraio 1995, n. 2119). La R.F.I. s.p.a., ha provato, alla stregua dei documenti prodotti ex art. 372 c.p.c., la derivazione dalle F.S. s.p.a. e, d'altro canto, i controricorrenti hanno precisato nella memoria depositata per l'udienza di discussione di considerare superata l'eccezione preliminare riguardante la legittimazione della R.F.I. s.p.a. Nel merito il motivo va rigettato perché infondato.
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, che compete al giudice del merito, è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e vizi di motivazione (Cass., 2 agosto 2002, n. 11619; 26 luglio 2002, n. 11123; 3 dicembre 2001, n. 15274; 28 settembre 1998, n. 9683). In particolare, questa Corte Suprema, applicando i detti principi, ha affermato che nell'ambito dell'art. 23, comma quarto, del C.C.N.L. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato rileva, ai fini delle progressioni automatiche di inquadramento ivi previste, la permanenza per il periodo previsto non solo nell'una o nell'altra delle categorie congiuntamente indicate ("ex" terza, e quarta categoria), per il passaggio al quinto livello, ed "ex" quinta e sesta categoria, per il passaggio al settimo livello), ma anche la permanenza parte in una e parte nell'altra è rispondente a criteri logici e all'inequivoco dato letterale del riferimento all'anzianità "complessivamente" maturata in dette categorie (cfr., tra le tante, Cass., 28 settembre 1998, n. 9683, cit.; vedi anche Cass., 2 agosto 2002, n. 11619, in una particolare fattispecie). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che ha, in primo luogo, operato la ricognizione della norma la quale prevede che, a decorrere dal 1^ gennaio 1992, il personale in servizio a tale data conseguirà il quinto livello stipendiale al compimento dell'anzianità di 9 anni complessivamente maturata nell'ex 3^/4^ categoria e il 7^ livello al compimento dell'anzianità di 8 anni complessivamente maturata nell'ex 5^/6^ categoria. Quindi il Tribunale ha interpretato la previsione contrattuale nel senso che l'anzianità da computare, ai fini della progressione stipendiale", debba intendersi quella conseguita in entrambe le categorie menzionate, traendo argomenti dall'inequivocabile significato dell'avverbio "complessivamente", utilizzato dalle parti firmatarie del contratto collettivo, che costituisce ostacolo insormontabile alla tesi secondo cui la detta disposizione investirebbe esclusivamente l'anzianità maturata rispettivamente nella 3^/4^ ovvero nella 5^/6 categoria, intese come categorie autonome.
Orbene, a fronte di tale giudizio, sorretto da una corretta e compiuta indagine sul piano ermeneutico, la ricorrente si è limitata a contrapporre una diversa ed inammissibile interpretazione dell'art. 23, quarto comma, del C.C.N.L. 1990/1992, senza dedurre alcun specifico vizio.
D'altro canto, una lettura della norma diversa da quella affermata porterebbe - secondo quanto precisato dai controricorrenti - al risultato non condivisibile che un dipendente rimasto per otto anni nella categoria inferiore (la 5^) sarebbe preferito al più qualificato dipendente che negli atto anni abbia conseguito la promozione alla categoria superiore, senza transitare per i livelli intermedi e con una valorizzazione della minore professionalità. Nè può essere presa in esame l'ulteriore censura secondo cui l'anzianità vantata dai dipendenti sarebbe in parte maturata allorché gli stessi erano inquadrati nella 5^ categoria, successivamente confluita nell'area 3^, ossia in un'area non contemplata dall'art. 23 del C.C.N.L. 1990/1992, e comunque diversa da quella in cui risulta inserito il 7^ livello stipendiale, sicché l'assegnazione del 7^ livello stipendiale equivarrebbe a riconoscere ai lavoratori un automatico passaggio all'area superiore in violazione del successivo art. 25 della disciplina collettiva che invece prevede il passaggio all'area 4^ solo a seguito di un corso di formazione.
Invero la doglianza finisce col sottoporre per la prima volta a questa Corte una questione di fatto che non è stata denunciata nelle fasi di merito in cui i lavoratori, invece di chiedere nel ricorso introduttivo il passaggio ad un'area superiore a quella di appartenenza, hanno dedotto di avere sempre rivestito una qualifica riconducibile alla 4^ area. La circostanza era stata peraltro ammessa dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato negli atti del giudizio di appello. Il ricorso deve perciò essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese in Euro 18,00 Euro duemilacinquecento per onorari, con distrazione in favore dell'avv. Alberto Buzzi anticipatario.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004