CASS
Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22123 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto PG RI De AS che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22123 Anno 2023 Presidente: DOVERE RE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con ordinanza del 14/6/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, TO NC, subita dal 26/5/2015 in regime di custodia cautelare in carcere per 141 giorni e poi per altri 69 giorni fino al 22/12/2015 agli arresti domiciliari -quindi per 210 giorni complessivi- in quanto indagato per il reato di estorsione commessa in concorso con altri tra il 29/1/2014 e il 5/1/2015 e per un'ipotesi di reato di tentata estorsione tra il 10 e il 16/1/2015, entrambe in danno di FI Patrizia. In sede di interrogatorio il FI si avvaleva della facoltà di non rispondere, protestandosi comunque innocente. In primo grado, con sentenza del 10/5/2018, il Tribunale di Torino lo condan- nava, mentre veniva assolto perché il fatto non sussiste con sentenza della Corte di Appello di Torino emessa il 16/10/2019 divenuta irrevocabile il 29/2/2020. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il NC, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'articolo 314 cod. pen. in relazione all'asserita sussistenza di colpa grave. Il difensore ricorrente lamenta che l'impugnato provvedimento ravvisa un profilo di colpa grave nella circostanza che il NC avrebbe negato di aver chie- sto alla FI di ripianare i debiti del marito. Si evidenzia, però, che il NC ha, fin dall'interrogatorio innanzi al pubblico ministero, dichiarato che il marito della FI aveva lasciato debiti per circa 25.000 euro, debiti riconosciuti dalla stessa FI. La sentenza di assoluzione -prosegue il ricorso- ha confermato l'assenza di qualsiasi condotta estorsiva, rilevando che la FI si determinava autonoma- mente a vendere la propria auto e a chiederne poi la restituzione, sottolineandosi in proposito che sarebbe insolito che un asserito estorsore restituisca ciò che, in ipotesi d'accusa, avrebbe preteso. E nella stessa sentenza veniva anche sottoli- neata l'illogicità della circostanza che un estorsore attendesse in coda per ben 40 minuti, come avvenuto al NC, quando si recava al banco della FI al mer- cato. Ci si duole che l'impugnato provvedimento ripercorra la condotta tenuta dell'indagato senza valutarne l'assoluta liceità e senza tenere in alcuna considera- 2 zione che le spiegazioni fornite dal NC non solo non rappresentano manife- stazioni di colpa grave ma sono state addirittura utilizzate dalla corte d'appello per proscioglierlo. Si evidenzia che il NC non solo non ha posto in essere alcuna condotta negligente, imprudente o trascurata, ma ha sottolineato la propria innocenza e la liceità delle sue pretese creditorie rappresentate con comportamenti leciti e incon- ciliabili con quelli di un estorsore. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con ogni conse- quenziale provvidenza di legge. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati, invero generici ed aspecifici, appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. Il filo conduttore delle proposte doglianze è che le condotte poste in essere dal NC sono state ritenute lecite, per cui non vi sarebbe alcuna colpa ostativa al chiesto indennizzo. Ma, evidentemente, così non è. 2. Va ricordato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- 3 denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, Di Benedictis). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). 3. Non sussistono i vizi di legittimità lamentati, in quanto il giudice della ripa- razione offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costi- tuisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'inte- ressato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'as- senza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'e- qua riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidie secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta 4 che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Sempre il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 4. Nel provvedimento impugnato, la Corte piemontese, nel solco della giuri- sprudenza sopra riportata, ha valorizzato il comportamento ambiguo del ricorrente che chiedeva alla FI il pagamento di un debito del marito detenuto - pari a 25.000 euro- in modo insistente, recandosi più volte presso la sua abitazione o presso il luogo di lavoro. Inoltre, accettava, quale forma di datio in solutum, la consegna di un'autovettura dal valore superiore al debito per poi ottenere il paga- mento del debito - dopo aver restituito l'auto - tramite assegni intestati a terzi soggetti in modo da evitare di comparire come beneficiario del pagamento 5 Il giudice della riparazione richiama quale ulteriore comportamento ostativo l'avere il NC negato, in sede di interrogatorio dinanzi al PM, di aver mai chie- sto alla FI di ripianare il debito del marito, laddove, come appena ricordato, nel corso del processo si accertava che il ricorrente aveva chiesto ripetutamente alla FI di pagare detto debito, recandosi più volte presso l'abitazione della donna, mentre si trovava reclusa agli arresti domiciliari ed il marito era in carcere. E non esitando a presentarsi anche presso il banco del mercato dove la stessa lavorava. 5. Il provvedimento impugnato opera, pertanto, un buon governo della con- solidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di ripa- razione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogato- rio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine si- gnificativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021 deo. 2022, V., Rv. 282564). In proposito si è anche precisato che. anche dopo la riforma dell'art. 314 cod. proc. pen., il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022 Pacifico, Rv. 282581; Sez. 4 n. 46119 del 29.11.2022, Mechi, n.m.; Sez. 4, n. 4612 del 12/1/2023, Bakadialy, n.m). E analogo principio è stato affermato anche per il comportamento reticente (così Sez. 4, n. 30056 del 30/6/2022 , D., Rv. 283453 in un caso in cui la Corte ha ritenuto ostativa all'equa riparazione l'omessa indicazione della rela- zione sentimentale intercorsa tra il richiedente e la madre della minore presunta vittima di abusi sessuali). Non può, invero, affermarsi che il mendacio in sede di interrogatorio, costi- tuendo espressione del diritto di difesa, non possa incidere sul diritto alla ripara- zione, nel rispetto della presunzione di innocenza, recentemente sancito e raffor- zato dalla Direttiva UE n. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, rece- pita nel nostro ordinamento dal recente D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 la quale, all'articolo 4, comma 4, lettera B, ha novellato l'art. 314, comma 1, cod. proc. 6 Il C nsigliere este ore Il Pr ente pen., aggiungendovi che l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'ar- ticolo 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. (ossia quella «di non rispondere ad alcuna domanda») non incide sul diritto alla riparazione. Dea-- visione no o a i ppTersi , _ _ i interrogato, causai ini della uizio acio autelare. Una cosa é, infatti, serbare il silenzio (per ragioni che possono essere le più varie, non necessariamente espressione di reticenza) su circostanze note che, se ester- nate, avrebbero un effetto potenzialmente favorevole sulla posizione cautelare dell'indagato; altro é, invece, fornire una versione oggettivamente e deliberata- mente mendace (atta cioè a prospettare falsamente situazioni, fatti o comporta- menti), laddove - come nella specie - il disvelamento del mendacio rivesta valore indiziante e causalmente rilevante ai fini della sottoposizione del dichiarante a mi- sura custodiale o del protrarsi della custodia cautelare (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581; conf. SEz. 4 n. 4612 del 12/1/2023, Bakadialy, n. m.) 6. In base a quanto precede, risulta immune da censure il provvedimento impugnato che ha ritenuto la condotta del NC, volontaria, fortemente equi- voca e perdurante anche successivamente all'adozione della misura cautelare, ido- nea ad assumere rilievo ai fini dell'apprezzamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione. 7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 14 marzo 2023
lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto PG RI De AS che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22123 Anno 2023 Presidente: DOVERE RE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con ordinanza del 14/6/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, TO NC, subita dal 26/5/2015 in regime di custodia cautelare in carcere per 141 giorni e poi per altri 69 giorni fino al 22/12/2015 agli arresti domiciliari -quindi per 210 giorni complessivi- in quanto indagato per il reato di estorsione commessa in concorso con altri tra il 29/1/2014 e il 5/1/2015 e per un'ipotesi di reato di tentata estorsione tra il 10 e il 16/1/2015, entrambe in danno di FI Patrizia. In sede di interrogatorio il FI si avvaleva della facoltà di non rispondere, protestandosi comunque innocente. In primo grado, con sentenza del 10/5/2018, il Tribunale di Torino lo condan- nava, mentre veniva assolto perché il fatto non sussiste con sentenza della Corte di Appello di Torino emessa il 16/10/2019 divenuta irrevocabile il 29/2/2020. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il NC, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'articolo 314 cod. pen. in relazione all'asserita sussistenza di colpa grave. Il difensore ricorrente lamenta che l'impugnato provvedimento ravvisa un profilo di colpa grave nella circostanza che il NC avrebbe negato di aver chie- sto alla FI di ripianare i debiti del marito. Si evidenzia, però, che il NC ha, fin dall'interrogatorio innanzi al pubblico ministero, dichiarato che il marito della FI aveva lasciato debiti per circa 25.000 euro, debiti riconosciuti dalla stessa FI. La sentenza di assoluzione -prosegue il ricorso- ha confermato l'assenza di qualsiasi condotta estorsiva, rilevando che la FI si determinava autonoma- mente a vendere la propria auto e a chiederne poi la restituzione, sottolineandosi in proposito che sarebbe insolito che un asserito estorsore restituisca ciò che, in ipotesi d'accusa, avrebbe preteso. E nella stessa sentenza veniva anche sottoli- neata l'illogicità della circostanza che un estorsore attendesse in coda per ben 40 minuti, come avvenuto al NC, quando si recava al banco della FI al mer- cato. Ci si duole che l'impugnato provvedimento ripercorra la condotta tenuta dell'indagato senza valutarne l'assoluta liceità e senza tenere in alcuna considera- 2 zione che le spiegazioni fornite dal NC non solo non rappresentano manife- stazioni di colpa grave ma sono state addirittura utilizzate dalla corte d'appello per proscioglierlo. Si evidenzia che il NC non solo non ha posto in essere alcuna condotta negligente, imprudente o trascurata, ma ha sottolineato la propria innocenza e la liceità delle sue pretese creditorie rappresentate con comportamenti leciti e incon- ciliabili con quelli di un estorsore. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con ogni conse- quenziale provvidenza di legge. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati, invero generici ed aspecifici, appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. Il filo conduttore delle proposte doglianze è che le condotte poste in essere dal NC sono state ritenute lecite, per cui non vi sarebbe alcuna colpa ostativa al chiesto indennizzo. Ma, evidentemente, così non è. 2. Va ricordato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- 3 denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, Di Benedictis). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). 3. Non sussistono i vizi di legittimità lamentati, in quanto il giudice della ripa- razione offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costi- tuisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'inte- ressato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'as- senza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'e- qua riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidie secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta 4 che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Sempre il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 4. Nel provvedimento impugnato, la Corte piemontese, nel solco della giuri- sprudenza sopra riportata, ha valorizzato il comportamento ambiguo del ricorrente che chiedeva alla FI il pagamento di un debito del marito detenuto - pari a 25.000 euro- in modo insistente, recandosi più volte presso la sua abitazione o presso il luogo di lavoro. Inoltre, accettava, quale forma di datio in solutum, la consegna di un'autovettura dal valore superiore al debito per poi ottenere il paga- mento del debito - dopo aver restituito l'auto - tramite assegni intestati a terzi soggetti in modo da evitare di comparire come beneficiario del pagamento 5 Il giudice della riparazione richiama quale ulteriore comportamento ostativo l'avere il NC negato, in sede di interrogatorio dinanzi al PM, di aver mai chie- sto alla FI di ripianare il debito del marito, laddove, come appena ricordato, nel corso del processo si accertava che il ricorrente aveva chiesto ripetutamente alla FI di pagare detto debito, recandosi più volte presso l'abitazione della donna, mentre si trovava reclusa agli arresti domiciliari ed il marito era in carcere. E non esitando a presentarsi anche presso il banco del mercato dove la stessa lavorava. 5. Il provvedimento impugnato opera, pertanto, un buon governo della con- solidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di ripa- razione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogato- rio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine si- gnificativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021 deo. 2022, V., Rv. 282564). In proposito si è anche precisato che. anche dopo la riforma dell'art. 314 cod. proc. pen., il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022 Pacifico, Rv. 282581; Sez. 4 n. 46119 del 29.11.2022, Mechi, n.m.; Sez. 4, n. 4612 del 12/1/2023, Bakadialy, n.m). E analogo principio è stato affermato anche per il comportamento reticente (così Sez. 4, n. 30056 del 30/6/2022 , D., Rv. 283453 in un caso in cui la Corte ha ritenuto ostativa all'equa riparazione l'omessa indicazione della rela- zione sentimentale intercorsa tra il richiedente e la madre della minore presunta vittima di abusi sessuali). Non può, invero, affermarsi che il mendacio in sede di interrogatorio, costi- tuendo espressione del diritto di difesa, non possa incidere sul diritto alla ripara- zione, nel rispetto della presunzione di innocenza, recentemente sancito e raffor- zato dalla Direttiva UE n. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, rece- pita nel nostro ordinamento dal recente D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 la quale, all'articolo 4, comma 4, lettera B, ha novellato l'art. 314, comma 1, cod. proc. 6 Il C nsigliere este ore Il Pr ente pen., aggiungendovi che l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'ar- ticolo 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. (ossia quella «di non rispondere ad alcuna domanda») non incide sul diritto alla riparazione. Dea-- visione no o a i ppTersi , _ _ i interrogato, causai ini della uizio acio autelare. Una cosa é, infatti, serbare il silenzio (per ragioni che possono essere le più varie, non necessariamente espressione di reticenza) su circostanze note che, se ester- nate, avrebbero un effetto potenzialmente favorevole sulla posizione cautelare dell'indagato; altro é, invece, fornire una versione oggettivamente e deliberata- mente mendace (atta cioè a prospettare falsamente situazioni, fatti o comporta- menti), laddove - come nella specie - il disvelamento del mendacio rivesta valore indiziante e causalmente rilevante ai fini della sottoposizione del dichiarante a mi- sura custodiale o del protrarsi della custodia cautelare (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581; conf. SEz. 4 n. 4612 del 12/1/2023, Bakadialy, n. m.) 6. In base a quanto precede, risulta immune da censure il provvedimento impugnato che ha ritenuto la condotta del NC, volontaria, fortemente equi- voca e perdurante anche successivamente all'adozione della misura cautelare, ido- nea ad assumere rilievo ai fini dell'apprezzamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione. 7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 14 marzo 2023