Articolo 1 della Legge 14 ottobre 1999, n. 397
Articolo 2
Versione
5 novembre 1999
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996.
Entrata in vigore il 5 novembre 1999