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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 265 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente t r a
, nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1
RA OL IA, giusta procura in atti, entrambi elett.te domiciliati in Giugliano in
Campania (NA) al Corso Campano 139;
- Attore -
e
, nata a [...] il [...]; CP_1
- Convenuta Contumace –
OGGETTO: adempimento obbligo a contrarre.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha spiegato azione ex art. 2932 c.c., al Parte_1 fine di ottenere l'emissione di un provvedimento che tenesse luogo del consenso di CP_1 alla stipula del contratto di trasferimento della proprietà del terreno della estensione catastale di are nove e centiare sessantaquattro sito in Angri (SA) alla Via Campora censita nel N.C.T. del Comune di Angri al foglio 11 , particella 171, seminativo irriguo , classe 1, ciò in esecuzione del pactum fiduciae consacrato nella scrittura privata conclusa il 09.10.2006.
A sostegno della domanda ha dedotto: a) che con contratto preliminare del trenta Parte_1 marzo 2006 l'attore prometteva di acquistare, per sé o per persona da indicare in sede di rogito, dal sig. (nato ad [...] il [...]) una zona di terreno della estensione catastale Controparte_2 di are nove e centiare sessantaquattro sita in Angri (SA) alla Via Campora censita nel N.C.T. del
Comune di Angri al foglio 11 , particella 171, seminativo irriguo , classe 1 are 9,64, per il prezzo di
€.33.000 (trentatremila) di cui €.13.000 vennero versati contestualmente alla sottoscrizione a titolo di caparra confirmatoria ed il saldo di €.20.000 da versarsi contestualmente al rogito definitivo da stipularsi entro il 30/11/2006; b) che in sede di stipula del definitivo, su accordo con l'allora compagna e poi moglie, , ella acquistava formalmente la proprietà del suddetto terreno;
CP_1
c) che tale acquisto era da intendersi solo figurativo, atteso che il denaro per il pagamento del prezzo era stato fornito da esso attore che, del resto, aveva da sempre – e tutt'ora- mantenuto il possesso del bene;
d) che con contestuale scrittura privata del 9/10/2006 Claudia riconosceva il carattere fiduciario e temporaneo dell'intestazione del terreno oggetto del coevo rogito notarile e che, quindi, la proprietà del terreno era del sig. e che lo stesso aveva provveduto a pagare Parte_1 integralmente il prezzo utilizzando esclusivamente risorse personali e, di conseguenza, s'impegnava a ritrasferire gratuitamente e formalmente il terreno in favore dell'attore sig. o a Parte_1 persona dallo stesso indicata;
e) che ciononostante, alla richiesta di ritrasferimento del bene,
[...] restava inadempiente. CP_1
Non si è costituita in giudizio parte convenuta, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Instaurato il contraddittorio e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025.
*
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio CP_1 nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Parte attrice ha provato il suo buon diritto producendo in giudizio il contratto di compravendita concluso dalla convenuta in data 09-10-2006 ma soprattutto la scrittura privata, a firma di
[...]
con cui ella espressamente ha riconosciuto il carattere fiduciario e temporaneo CP_1 dell'intestazione del terreno oggetto del coevo rogito notarile e che, la proprietà del terreno era da intendersi in capo ad il quale aveva provveduto a pagare integralmente il prezzo Parte_1 utilizzando esclusivamente risorse personali e, soprattutto, impegnandosi a ritrasferire gratuitamente e formalmente il terreno in favore dell'attore o a persona dallo stesso indicata.
Detto documento, debitamente sottoscritto dalla convenuta, non è stato oggetto di disconoscimento alcuno, atteso che ella, scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio ha rinunziato a far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione di trasferimento o comunque ulteriori eccezioni atte a paralizzare la pretesa attorea;
sicchè tale scrittura en può essere posta a fondamento della decisione.
In punto di diritto va data continuità al principio enunciato da ultimo da Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 6811 del 14/03/2025, secondo cui per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
Di conseguenza, dimostrato il pactum fiduciae, che nel caso di specie è avvenuto mediante la produzione della scrittura del 09-10-2006, è ammissibile il ricorso allo strumento di cui all'art. 2932
c.c.
Da quanto precede, non può che derivare l'accoglimento della domanda.
Spese di lite secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e rilevanti questioni di fatto o diritto trattate.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, respinta o reietta, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_1
2) Dispone il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. a favore di del diritto di Parte_1 proprietà sul seguente immobile: terreno della estensione catastale di are nove e centiare sessantaquattro sito in Angri (SA) alla Via Campora censita nel N.C.T. del Comune di Angri al foglio 11 , particella 171, seminativo irriguo , classe 1;
3) Ordina al Conservatore dei RR.II. di Salerno di procedere alla trascrizione della sentenza con esonero di ogni responsabilità;
4) Condanna la convenuta contumace al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in euro 5.000,00 per compensi ed euro 550,00 per spese vive, con attribuzione al difensore antistatario.
Nocera Inferiore, 26.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 265 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente t r a
, nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1
RA OL IA, giusta procura in atti, entrambi elett.te domiciliati in Giugliano in
Campania (NA) al Corso Campano 139;
- Attore -
e
, nata a [...] il [...]; CP_1
- Convenuta Contumace –
OGGETTO: adempimento obbligo a contrarre.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha spiegato azione ex art. 2932 c.c., al Parte_1 fine di ottenere l'emissione di un provvedimento che tenesse luogo del consenso di CP_1 alla stipula del contratto di trasferimento della proprietà del terreno della estensione catastale di are nove e centiare sessantaquattro sito in Angri (SA) alla Via Campora censita nel N.C.T. del Comune di Angri al foglio 11 , particella 171, seminativo irriguo , classe 1, ciò in esecuzione del pactum fiduciae consacrato nella scrittura privata conclusa il 09.10.2006.
A sostegno della domanda ha dedotto: a) che con contratto preliminare del trenta Parte_1 marzo 2006 l'attore prometteva di acquistare, per sé o per persona da indicare in sede di rogito, dal sig. (nato ad [...] il [...]) una zona di terreno della estensione catastale Controparte_2 di are nove e centiare sessantaquattro sita in Angri (SA) alla Via Campora censita nel N.C.T. del
Comune di Angri al foglio 11 , particella 171, seminativo irriguo , classe 1 are 9,64, per il prezzo di
€.33.000 (trentatremila) di cui €.13.000 vennero versati contestualmente alla sottoscrizione a titolo di caparra confirmatoria ed il saldo di €.20.000 da versarsi contestualmente al rogito definitivo da stipularsi entro il 30/11/2006; b) che in sede di stipula del definitivo, su accordo con l'allora compagna e poi moglie, , ella acquistava formalmente la proprietà del suddetto terreno;
CP_1
c) che tale acquisto era da intendersi solo figurativo, atteso che il denaro per il pagamento del prezzo era stato fornito da esso attore che, del resto, aveva da sempre – e tutt'ora- mantenuto il possesso del bene;
d) che con contestuale scrittura privata del 9/10/2006 Claudia riconosceva il carattere fiduciario e temporaneo dell'intestazione del terreno oggetto del coevo rogito notarile e che, quindi, la proprietà del terreno era del sig. e che lo stesso aveva provveduto a pagare Parte_1 integralmente il prezzo utilizzando esclusivamente risorse personali e, di conseguenza, s'impegnava a ritrasferire gratuitamente e formalmente il terreno in favore dell'attore sig. o a Parte_1 persona dallo stesso indicata;
e) che ciononostante, alla richiesta di ritrasferimento del bene,
[...] restava inadempiente. CP_1
Non si è costituita in giudizio parte convenuta, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Instaurato il contraddittorio e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025.
*
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio CP_1 nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Parte attrice ha provato il suo buon diritto producendo in giudizio il contratto di compravendita concluso dalla convenuta in data 09-10-2006 ma soprattutto la scrittura privata, a firma di
[...]
con cui ella espressamente ha riconosciuto il carattere fiduciario e temporaneo CP_1 dell'intestazione del terreno oggetto del coevo rogito notarile e che, la proprietà del terreno era da intendersi in capo ad il quale aveva provveduto a pagare integralmente il prezzo Parte_1 utilizzando esclusivamente risorse personali e, soprattutto, impegnandosi a ritrasferire gratuitamente e formalmente il terreno in favore dell'attore o a persona dallo stesso indicata.
Detto documento, debitamente sottoscritto dalla convenuta, non è stato oggetto di disconoscimento alcuno, atteso che ella, scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio ha rinunziato a far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione di trasferimento o comunque ulteriori eccezioni atte a paralizzare la pretesa attorea;
sicchè tale scrittura en può essere posta a fondamento della decisione.
In punto di diritto va data continuità al principio enunciato da ultimo da Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 6811 del 14/03/2025, secondo cui per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
Di conseguenza, dimostrato il pactum fiduciae, che nel caso di specie è avvenuto mediante la produzione della scrittura del 09-10-2006, è ammissibile il ricorso allo strumento di cui all'art. 2932
c.c.
Da quanto precede, non può che derivare l'accoglimento della domanda.
Spese di lite secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e rilevanti questioni di fatto o diritto trattate.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, respinta o reietta, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_1
2) Dispone il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. a favore di del diritto di Parte_1 proprietà sul seguente immobile: terreno della estensione catastale di are nove e centiare sessantaquattro sito in Angri (SA) alla Via Campora censita nel N.C.T. del Comune di Angri al foglio 11 , particella 171, seminativo irriguo , classe 1;
3) Ordina al Conservatore dei RR.II. di Salerno di procedere alla trascrizione della sentenza con esonero di ogni responsabilità;
4) Condanna la convenuta contumace al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in euro 5.000,00 per compensi ed euro 550,00 per spese vive, con attribuzione al difensore antistatario.
Nocera Inferiore, 26.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo