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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
D'AMATO OMBRETTA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 150/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock, 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 233/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 2
e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200140 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200140 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200140 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200140 IVA-ALTRO 2016 - sull'appello n. 329/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 192/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 1
e pubblicata il 12/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100618 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100618 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100618 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100618 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conferma accertamenti impugnati
Resistente/Appellato: annullamento accertamenti impugnati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-sentenza redatta ai sensi degli art. 132 c.2 n°4 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c., d.lgs 546/92 e art. 58 c.2 l.18.6.2009
n°69-
******
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trieste ha proposto appello per la riforma della sentenza n°233/02/23 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste in data 28.9.2023 e depositata in data 1°.12.2023 .
La materia del contendere riguarda un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio appellante per l'a.i. 2016 ai fini delle II.DD. e dell'IVA a carico dell'ing. Resistente_1 fiscalmente domiciliato in Trieste alla Indirizzo_1
.
L'atto impositivo era emesso a seguito di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza – Nucleo di P.E.F. di Trieste come da relativo p.v.c. regolarmente notificato alla parte, dove erano documentate in particolare, le attività di indagine finanziaria svolte dai militi. Sulla scorta dei relativi esiti, l'Ufficio accertava a carico del contribuente compensi di lavoro autonomo di provenienza estera non dichiarati per gli importi di euro
50.000/00, nonché euro 12.000/00 per compensi professionali incassati e non dichiarati e spese non deducibili per euro 541/00 e 292/00 rispettivamente imputate a ristoranti, alberghi e viaggi, recuperandoli a tassazione sia ai fini delle II.DD. che dell'IVA.
I giudici di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso del contribuente ed annullavano la pretesa tributaria limitatamente alle somme accreditate e precisamente: euro 50.000/00 apparivano come rientro di capitali detenuti all'estero ed euro 12.000/00 come incasso di una fattura emessa nel 2010 (quindi già dichiarata e tassata in quella annualità).
Avverso tale deciso ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate soffermandosi sugli accreditamenti oggetto di accertamento. In particolare:
-per quanto riguarda la somma di euro 50.000/00 l'Ufficio precisava di essersi avvalso delle presunzioni legali sancite dall'art. 32, DPR 600/73 (II.DD.) e dall'art. 51, DPR 633/72 (IVA), così come evidenziato a pagina 8 del PVC. Di conseguenza e richiamando una giurisprudenza di legittimità riteneva che : “..i Giudici di prime cure hanno frettolosamente avallato le tesi difensive di controparte senza procedere ad un'accurata analisi sia di dette tesi che delle argomentazioni dell'Ufficio, argomentando, peraltro, su giustificazioni di fatto non sollevate da controparte…”.
Secondo l'Ufficio appellante, infatti, i giudici di prime cure si sarebbero spinti ad enunciare la tesi del rientro di capitali irregolarmente esportati e dichiarati in sanatoria nel 2019, mentre la difesa del contribuente esponeva la diversa tesi della restituzione di precedenti finanziamenti. Da ciò l'appellante lamentava la mancata considerazione delle ragioni che non avrebbero escluso la natura reddituale delle somme in discussione. Tale riflessione veniva a supportare il rilievo di fondo, quello cioè secondo cui in materia di accertamenti bancari, l'onere della prova spetta al contribuente.
La difesa appellante a questo punto riteneva non superata la presunzione legale della fattispecie in esame, sulla scorta dell'analisi della documentazione fornita dal contribuente e precisamente:
1) “i tre contratti di prestito opposti da controparte, recano il timbro, verosimilmente ufficiale, di una non meglio individuata autorità CR (che nel ricorso la parte dichiara sia un notaio) e sono sottoscritti dall'ingegner Resistente_1, sia come parte creditrice (nella sua personale qualità di direttore della Società_1.), sia come parte debitrice;
2) il collegato contratto di credito di 500.000,00 euro, per il quale la parte dichiara di essersi fatta garante nei confronti di Banca_1 Slovenia, è stato stipulato a distanza di oltre un anno (15 maggio 2018) rispetto ai tre contratti di prestito di 550.000,00 euro erogati dalla Società_1. (dal 01/02/2016 al 01/06/2017) per consentire alla parte – secondo le asserzioni della stessa – di precostituire le disponibilità di c/c personale occorrenti per fare da garante alla società Società_2.;
3) la Società_1 non ha per oggetto sociale l'esercizio di attività finanziarie;
al contempo, non trova alcun riscontro di prassi il fatto che una società finanzi i propri soci (peraltro, per importi così rilevanti), ma semmai il contrario (e cioè, che i soci finanziano la società);
4) dalla documentazione bancaria acquisita a mezzo indagini finanziarie, alla data del 6 luglio 2018, l'ingegner
Resistente_1 non risulta aver restituito alla Società_1. nulla dei 550.000,00 euro dalla stessa prestatigli nel periodo 2016/2017; tale circostanza è stata ribadita anche dalla parte nel corso della verifica;
di contro, nei tre contratti di prestito citati da controparte sono espressamente previsti piani di ritorno in rate mensili secondo lo schema di ammortamento alla francese;
5) dall'analisi dei medesimi c/c bancari intestati al contribuente non risultano nemmeno essere state incassate cambiali o altri titoli di credito da parte di Banca_1 Slovenia, a titolo della garanzia prestata dallo stesso per la società slovena Società_2;
6) dai bilanci depositati dalla società CR Società_1 per il biennio 2016/2017, non risultano iscritti crediti verso soci, ma esclusivamente crediti commerciali verso terzi di importo pari rispettivamente a USD
140.239 (2016) e 194.511 (2017);
7) dai bilanci del periodo 2014/2017 della società CR non si rileva, altresì, la presenza di disponibilità finanziarie e di cassa tali da permettere il finanziamento dei 550.000,00 euro erogati all'ing. Resistente_1 nel biennio 2016/2017".
A tutto ciò poi, si aggiungeva la mancata tempestiva presentazione del mod. RW (capitali detenuti all'estero) avvenuta solo nel gennaio 2019, nonché la rappresentanza legale e la partecipazione in tre società croate.
Inoltre: “..Nell'anno 2016, tra la documentazione esaminata dalla Guardia di Finanza, è emersa una ricevuta bancaria datata 22.08.2014 afferente ad un bonifico per l'importo di euro 600.100,00 con ordinante
Resistente_1 (Iban addebito croato Conto_Corrente_1) e beneficiario sempre Resistente_1 (Iban accredito sloveno Conto_Corrente_2). Al di là del fatto la somma non era stata dichiarata nel quadro RW dell'anno 2014, l'appellato a pagina n. 3 del ricorso ha riferito che tale somma era relativa ad un contratto di finanziamento stipulato in data 22.08.2014 tra lo stesso appellato e la debitrice signora Nominativo_1, la quale si obbligava a restituire il denaro entro e non oltre il mese di ottobre 2021 con un tasso di interesse del 4% annuo".
"Successivamente in data 26.08.2014 la somma di euro 600.000,00 veniva restituita indirettamente al signor Resistente_1 tramite il trasferimento dell'importo a favore della società partecipata Società_1, somma che la parte dichiarava essere un finanziamento soci erogato dal ricorrente a favore della società dallo stesso partecipata ed amministrata………tuttavia dopo pochi giorni dalla stipula del contratto di finanziamento
(26.08.2014), tale somma veniva restituita dalla medesima asseritamente per finanziare la società partecipata dall'appellato Società_1, con accreditato sul c/c bancario sloveno della suddetta Società_1 Non vi è, pertanto, prova alcuna che tale somma assumesse la qualifica di finanziamento soci erogato a favore della società Società_1 viceversa a fronte dell'omessa dichiarazione nel quadro RW delle disponibilità finanziarie del Contribuente per un importo pari a euro 600.000,00 e delle quote societarie per euro 21.512,00…”.
L'Agenzia delle Entrate a questo punto, riteneva che la tesi del contribuente, secondo cui: “…In sintesi, la parte ha dichiarato che le liquidità utilizzate per finanziare nel 2014 la Società_1. derivano da risparmi ottenuti nei primi anni 2000 da lui e dai suoi soci”, non fosse compatibile con l'esiguità dei redditi dichiarati nel 2014, il tutto poi con l'omissione del quadro RW.
-per quanto riguarda il recupero a tassazione di compensi per lavoro autonomo non dichiarati di provenienza estera emersi a seguito di indagini finanziarie per complessivi euro 12.000,00 l'Ufficio richiamava ancora la normativa sugli accreditamenti bancari ed il relativo regime delle presunzioni. Nel merito precisava che:
“..In merito all'importo di euro 12.000,00 si ribadisce che l'Ufficio ha qualificato come compensi per lavoro autonomo, trattandosi di importi che non trovano riscontro né nelle scritture contabili tenute dalla parte e neppure nelle dichiarazioni fiscali dallo stesso presentate per l'esercizio 2016………..Tali incassi, tuttavia, avrebbero dovuto essere contabilizzati e dichiarati nell'esercizio 2016 in ossequio al principio di cassa e di quantificazione del reddito dei professionisti. Di tale onere non vi è analitico riscontro, essendosi controparte limitata ad una giustificazione contabile “per differenza” senza fornire prova documentale alcuna.”. L'appello si concludeva evidenziando la regolarità del contraddittorio svolto con la parte, la piena legittimità della motivazione che richiamava per relationem il p.v.c. redatto dai finanzieri e la mancata produzione di osservazioni nel termine di 60gg dalla conclusione della verifica.
L'ing. Resistente_1 si è regolarmente costituito in giudizio a mezzo dei dott.ri comm.sti Difensore_1 e Difensore_2 che, preliminarmente, eccepivano l'archiviazione del procedimento penale per i fatti oggetto di verifica su richiesta dalla Procura della Repubblica di Trieste, in quanto basati su semplici presunzioni.
Nel merito assumevano quanto segue:
-sul primo motivo d'appello: “….Al contrario di quanto vorrebbe rappresentare l'Ufficio, infatti, il contribuente ha dettagliatamente illustrato e provato l'origine di ogni singola movimentazione finanziaria dai primi anni
2000 e sino agli anni oggetto di verifica. Non può certamente dirsi che non sia stata fornita prova contraria rispetto alle insussistenti presunzioni dell'Ufficio. Il contribuente invece – come correttamente ha fatto il
Giudice di Primo Grado – ha fornito una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili…”.
Secondo la ricostruzione difensiva, i tre bonifici per un totale di euro 50.000/00 rimessi all'ing. Resistente_1 dalla società CR Società_1: “..non dovevano essere assoggettati a tassazione alcuna, trattandosi di mere operazioni finanziarie e non costituendo in alcun modo compensi e/o proventi imponibili”. Questa tesi era basata sulla ricostruzione dei movimenti finanziari facenti capo al contribuente e cioè: il Resistente_1 erogava previo contratto di finanziamento del 1°8.2014 a tale Nominativo_1, la somma di euro 600.000/00 al tasso d'interesse annuo del 4% con obbligo di rimborso entro il 31.10.2021 . La Nominativo_1 a sua volta, anticipava tale rimborso rimettendo la stessa somma alla società CR Società_1 in data 26.8.2014 partecipata dal Resistente_1 al 25%. La somma pertanto, doveva essere considerata quale finanziamento dei 4 soci essendo stata concordata tra di loro nella seguente misura: 212.500 Resistente_1; 212.500 Nominativo_2; 87.500 Nominativo_3; 87.500 Nominativo_4. Di conseguenza, i soci Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4 sarebbero stati debitori del Resistente_1 nella misura del finanziamento erogato alla Società_1. per loro conto.
A parte ciò, in data 5.2.2016 la società Società_1 finanziava -a titolo di prestito- l'ing. Resistente_1 rimettendogli la somma di euro 550.000/000 che tuttavia, sarebbero serviti per sostenere l'attività della S. Nominativo_5 d.o.o. -di cui il Resistente_1 era socio e di cui anche la Società_1. sarebbe diventata socia al 40%- . In altri termini, la detta somma sarebbe stata impiegata dal Resistente_1 a garanzia delle anticipazioni che avrebbe erogato Banca_1 Slovenja sulle ft emesse dalla prima alla Società_3.
Sarebbe questa l'origine delle somme contestate dal Fisco nell'anno 2016 e poi nel 2017, trattandosi secondo la narrativa esposta e documentata in atti, di finanziamenti e non di compensi.
Questa conclusione infine, trovava riscontro nella descrizione di un complesso di operazioni finanziarie svolte dal contribuente tra l'Italia e la Croazia nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014 epoca di erogazione del finanziamento alla Nominativo_1. In ciò, si dava atto della donazione al Resistente_1 da parte del padre di una cospicua somma pari ad euro 671.404,30 che veniva impiegata nel corso degli anni con altre minori disponibilità in quel complesso di operazioni finanziarie sopra citate. E ciò a dimostrazione della tesi che, i fondi accreditati al Resistente_1, non fossero altro che le stesse somme.
-sul secondo motivo d'appello, la difesa appellata ha riassunto le seguenti conclusioni: in primis, la somma contestata pari ad euro 12.040/00 risulterebbe l'incasso di ft emesse nel 2010 per euro 12.040/00 che aggiunti ad euro 15.000/00 costituenti gli incassi del 2016, danno un totale di euro 27.040/00 pari a quanto esposto in dichiarazione. In secundis, trattando si compensi che -a dire dell'Ufficio- proverrebbero dall'estero, non sarebbero imponibili ai sensi dell'art. 7 dpr 633/72. Da tutto ciò, la difesa appellata concludeva per la conferma della sentenza di primo grado.
Entrambe le parti hanno presentato memorie difensive.
L'Agenzia delle Entrate reiterava con maggiore precisione i rilievi e le anomalie già documentate nella verifica della GdiF. In particolare assumeva che: “..A tale riguardo, si ribadisce che per l'anno di imposta 2016 risultano dei movimenti in entrata costituito da versamenti a favore del sig. Resistente_1 da parte della società estera Società_1, dallo stesso partecipata;
i suddetti movimenti, secondo controparte, tuttavia, non sarebbero stati compensi per prestazioni rese dal sig. Resistente_1 nell'esercizio della sua attività di lavoro autonomo ma finanziamenti della società al socio (circostanza questa, come riconosciuto anche dai
Giudici di prime cure, di per sé del tutto anomala in quanto la normalità di simili operazioni, soprattutto per importi di tale entità e sistematicità, sarebbe data da movimenti inversi e cioè da finanziamenti del socio verso la società). A conferma di tale anomalia è stato riscontrato come (circostanza non contestata) dal bilancio della Società_1 (allegato n. 8 del PVC contenente i bilanci dei diversi anni di imposta verificati con il PVC) non risultasse alcuna evidenza dell'esistenza di crediti verso soci ma, semmai, solo di crediti commerciali, riconducibili, pertanto, a prestazioni di servizi…….A smentire l'assunto che i versamenti rappresentino un mero finanziamento erogato dalla società CR Società_1 (partecipata dall'odierno appellato) sovvengono le seguenti circostanze (peraltro mai contestate da controparte): i tre contratti di prestito opposti da controparte, recano il timbro, verosimilmente ufficiale, di una non meglio individuata autorità CR (che nel ricorso la parte dichiara sia un notaio) e sono sottoscritti dall'ingegner
Resistente_1, sia come parte creditrice (nella sua personale qualità di direttore della Società_1.), sia come parte debitrice;
il collegato contratto di credito di 500.000,00 euro, per il quale la controparte ha dichiarato di essersi fatta garante nei confronti di Banca_1 Slovenia, è stato stipulato a distanza di oltre un anno (15 maggio 2018) rispetto ai tre contratti di prestito di 550.000,00 euro erogati dalla Società_2 d.o. o. (dal 01.02.2016 al 01.06.2017) per consentire alla controparte medesima (secondo le asserzioni della stessa) di precostituire le disponibilità di c/c personale occorrenti per fare da garante alla società slovena
Società_2.; la Società_1 non ha per oggetto sociale l'esercizio di attività finanziarie;
al contempo, si ripete, non trova alcun riscontro di prassi il fatto che una società finanzi i propri soci (peraltro, per importi così rilevanti), ma semmai il contrario (e cioè, che i soci finanziano la società); dalla documentazione bancaria acquisita a mezzo indagini finanziarie, alla data del 6 luglio 2018, l'ingegner Resistente_1 non risulta aver restituito alla Società_1 . nulla dei 550.000,00 euro dalla stessa prestatigli nel periodo 2016/2017; tale circostanza è stata ribadita anche dalla parte nel corso della verifica;
di contro, nei tre contratti di prestito citati da controparte a giustificazione delle movimentazioni recuperate a tassazione sono espressamente previsti piani di ritorno in rate mensili secondo lo schema di ammortamento alla francese;
dall'analisi dei medesimi c/c bancari intestati al contribuente non risultano nemmeno essere state incassate cambiali o altri titoli di credito da parte di Banca_1 Slovenia, a titolo della garanzia prestata dallo stesso per la società slovena Società_2.; dai bilanci depositati dalla società CR Società_1 per il biennio 2016/2017, non risultano iscritti crediti verso soci, ma esclusivamente crediti commerciali verso terzi di importo pari rispettivamente a USD 140.239 (2016) e 194.511 (2017); dai bilanci del periodo 2014/2017 della società CR non si rileva, altresì, la presenza di disponibilità finanziarie e di cassa tali da permettere il finanziamento dei 550.000,00 euro erogati all'ing. Resistente_1 nel biennio 2016/2017………In sintesi, la parte ha dichiarato che le liquidità utilizzate per finanziare nel 2014 la Società_1. derivano (ad eccezione delle due donazioni sopra citate) da risparmi ottenuti nei primi anni 2000 da lui e dai suoi soci. Sul punto, vale tuttavia osservare l'esiguità dei redditi dichiarati nel tempo dal Contribuente, come evidenziati a pagina 7 del PVC.
Risulta pertanto evidente come i redditi dichiarati negli anni dal Contribuente sono assolutamente incongrui rispetto alle disponibilità dallo stesso detenute nel 2014 sul proprio conto corrente croato. La parte non ha mai tempestivamente compilato nelle proprie dichiarazioni fiscali il Quadro RW, non ha mai dichiarato alcuna titolarità di conti correnti presso banche estere, né partecipazioni in società ubicate in altre nazioni………Si riafferma che nelle scritture contabili tenute dalla parte e nelle dichiarazioni fiscali dallo stesso presentate non si ricava alcuna annotazione delle predette movimentazioni finanziarie, né alcuna attestazione ufficiale da parte delle Autorità nazionali è stata prodotta in ordine alla natura delle operazioni sottostanti. Pertanto, ogni affermazione sul punto da parte avversaria è errata ed infondata oltre che non pertinente.
Nella propria memoria, l'appellato a sua volta assumeva quanto segue:
1) sul contratto di finanziamento tra il Resistente_1 e la Nominativo_1: “..Si ribadisce, come già fatto in udienza, che la causa di detto finanziamento nasceva dalla necessità della Nominativo_1 di acquistare un immobile in Slovenia per cui avrebbe dovuto presentare una capacità finanziaria che al momento non aveva…”;
2) sul contratto di finanziamento alla Società_1.: “…Quando la Nominativo_1 si proponeva per l'acquisto avendo assunto la capacità finanziaria necessaria, veniva a conoscenza che l'immobile cui era interessata nel frattempo era già stato venduto: non necessitava quindi più delle risorse finanziarie ricevute in prestito dal
Resistente_1; in data 26.08.2014, la Nominativo_1 restituiva al Resistente_1 la somma ricevuta in prestito ed effettuava, su indicazioni del Resistente_1 stesso, la restituzione con un bonifico di 600.000 euro a favore della società Società_1 – società partecipata dal signor Resistente_1 e da lui amministrata (vedi accordo di estinzione del prestito che certifica formalmente la chiusura del rapporto finanziario (Doc. B)); Tale bonifico costituiva restituzione integrale del finanziamento ricevuto”;
3) piena e assoluta tracciabilità dei movimenti supportata dai documenti in atti.
******
Con separato ricorso rubricato con r.g.a. 329/2024 l'ing. Resistente_1, con il patrocinio dei dott.ri comm. sti Difensore_1 e Difensore_2 ha impugnato la sentenza n° 192/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste in data 9.7.2024 e depositata il 12.9.2024 .
La materia del contendere è del tutto uguale a quanto descritto più sopra, traendo origine nella stessa verifica ma con differente anno d'imposta trattandosi del 2017. A riguardo, l'Agenzia delle Entrate di Trieste recuperava a tassazione ai fini delle II.DD.e dell'I.V.A. la somma di euro 500.000/00 derivata da una serie di accrediti bancari di provenienza estera a favore del contribuente.
Differentemente da quanto deciso nel caso sopra descritto, l'adita Corte rigettava il ricorso del Resistente_1 così statuendo: “…La giustificazione offerta non è condivisibile. Appare anomalo che il contribuente fosse in grado di concedere agli altri soci un prestito destinato a finanziare la società e contemporaneamente avesse la necessità di chiedere un finanziamento alla stessa. Inoltre, non risulta che i soldi ricevuti dal Resistente_1 con la finalità di garantire la società Società_1 siano stati destinati a tale scopo. Si legge infatti nel ricorso che, dopo avere ricevuto i suddetti bonifici, il Resistente_1 ha effettuato pagamenti per € 400.000,00 ed in particolare ha versato € 300.000,00 quale premio per una assicurazione vita ed € 100.000,00
(30.000,00+30.000,00+40.000,00) a titolo di sottoscrizione Sicav. Non pare che tali uscite corrispondano alle finalità previste dall'asserito finanziamento.
Più in generale si osserva che, pur se attestate dalla documentazione prodotta, le movimentazioni bancarie non trovano valida giustificazione al fine di poter escludere la natura reddituale delle somme percepite.
Infatti, per giurisprudenza costante, in tema di Iva e di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione posta dall'art.51 DPR n.633/1972, dimostrato in modo analitico l'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili, ed il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione (cfr. Cass. n.35258/2021, n.11696/2021).
Pertanto, va confermato l'accertamento del maggiore reddito per compensi non dichiarati. Va altresì confermata l'applicazione dell'Iva. Il non superamento della presunzione di redditualità delle somme percepite comporta l'assoggettamento ad Iva delle stesse per prestazioni svolte in territorio italiano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono stati discussi all'udienza pubblica del 3 dicembre 2025
Il collegio, letti gli atti e sentiti il relatore ed i difensori delle parti da atto preliminarmente che con propria ordinanza del 7 luglio 2025, il fascicolo rga 329/2024 è stato riunito al fascicolo rga 150/2024 per connessione soggettiva ed oggettiva.
Nel merito il collegio ritiene di accogliere l'appello dell'Agenzia delle Entrate in ordine al procedimento rga 150/2024 in riforma dell'impugnata sentenza e di rigettare l'appello dell'ing. Resistente_1 in ordine al procedimento rga 329/2024 per le ragioni che seguono.
La vicenda per cui è causa va inquadrata nell'ambito del sistema di presunzioni legali relative definite dall'art. 32 del dpr 600/73 e dall'art. 51 dpr 633/72 secondo cui -invertendo l'onere della prova- spetta al contribuente giustificare le movimentazioni oggetto dei rapporti finanziari descritti nel controllo fiscale. La questione quindi, si sposta sul piano processuale dove il giudice è chiamato ad un'opera ermeneutica e valutativa ex art. 116
c.p.c. nel complesso degli atti di causa prodotti dalle parti (ex multis Cass. Sez. 2 - , sentenza n. 21205 del
24/07/2025: “.. Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e, nella decisione, in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del processo penale ed ignota al processo civile”.
Compito del giudice quindi, alla luce delle norme che regolano l'accertamento tributario basato sulle presunzioni legali, è quello di esprimere una valutazione delle prove o del complesso delle giustificazioni prodotte dal contribuente, aspetto questo che nella prassi viene indicato come: prova di resistenza (ad.es.
Secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, per i tributi armonizzati, il contribuente deve dimostrare che la sua partecipazione al procedimento avrebbe potuto portare a un risultato diverso. Non basta presentare ragioni "non pretestuose"; è necessario fornire una valutazione prognostica che attesti la possibilità di un esito differente;
ed ancora, Cass. SS.UU., sentenza n. 20867 del 30/09/2020: “… In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116
c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento”.
Fatta questa premessa di ordine sistematico, ad avviso di questo collegio i fatti di causa vanno analizzati sotto due profili.
Il primo è quello che riguarda i caratteri delle movimentazioni finanziarie descritte in atti, considerando che la tesi sostenuta dalla difesa del contribuente ha qualificato gli accrediti oggetto degli accertamenti impugnati, nient'altro che capitali già nella disponibilità del contribuente, facendone derivare l'assenza di ogni valenza reddituale pur nell'assenza del quadro RW.
Questo collegio tuttavia non può che condividere le perplessità e le eccezioni sollevate dallo stesso Ufficio nonché le conclusioni cui è giunta la Corte di primo grado con la sentenza n°192/2024, nei termini qui di seguito esposti.
Infatti, appare alquanto anomala l'operazione di prestito alla Nominativo_1 per il non modesto importo di euro 600.000/00 che, a dire della difesa, sarebbero serviti all'acquisto di un immobile poi non concretizzato. Il dato anomalo è in sé proprio nell'operazione di prestito, priva di garanzie reali e di riscontro sulle effettiva capacità di restituzione tanto è vero che poi si risolve nel giro di pochi giorni con la restituzione della somma.
A ciò inoltre, si aggiunge il dato secondo cui, il conto di accredito della somma era nella disponibilità del
Resistente_1, circostanza assolutamente inspiegabile se non con l'intendere che la Nominativo_1 avesse una mera funzione di tramite nel trasferimento della detta somma.
A tutto ciò si aggiunge un ulteriore "coup de scene": il trasferimento della somma a favore della Società_2 d.o.o. dove affluisce a titolo di prestito dei suoi quattro soci per poi essere ritrasferita al Resistente_1 a titolo di prestito, alimentando quegli accrediti oggetto di accertamento. Gli atti della verifica hanno evidenziato che nel bilancio della detta società non risultavano crediti nei confronti dei soci, rivelandosi peraltro anomalo che una società commerciale -che il proprio statuto non contemplava lo svolgimento di tale attività- erogasse prestiti ai propri soci, essendo più usuale l'operazione contraria.
La ricostruzione dei fatti che emerge dalla lettura degli atti di causa per tanto non può che confinare la vicenda nel regno dell'assurdo, peraltro smentita dalle risultanze di bilancio della citata società CR .
Il secondo profilo da analizzare è quello reddituale che emerge dagli atti di causa. Infatti, la difesa del ricorrente si è lungamente spesa nella analitica descrizione delle movimentazioni finanziarie condotte dal proprio assistito senza nulla dire in ordine alla sua posizione reddituale. Si legge dagli accertamenti impugnati che per l'anno d'imposta 2016, l'ing. Resistente_1 ha dichiarato un reddito da attività autonoma pari ad euro 27.040/00 mentre per l'anno d'imposta 2017 il reddito è stato euro 24.924/00. Si tratta di cifre modeste se messe in confronto con le partecipazioni e le attività societarie svolte dal contribuente, senza contare che null'altro è stato aggiunto a sostegno le tesi difensive svolte a suo favore.
Ciò che ancora una volta smentisce queste ultime è il rilievo riportato nella sentenza n°192/2024 a sua volta desunto dalla lettura del relativo ricorso introduttivo della lite, secondo cui, i fondi ricevuti dal Resistente_1 da parte della società Società_1 (formalmente prestiti della società che a sua volta li aveva ricevuti in prestito dal Resistente_1 -rectius dai soci compreso il Resistente_1- ) non sono stati destinati a garanzia della società Società_1 quanto ad investimenti personali per euro 300.000/00 a titolo di assicurazione sulla vita ed euro 100.000/00 impiegati in una Sicav.
Queste ultime constatazioni permettono di escludere la natura finanziaria degli accrediti contestati al ricorrente, non residuando altra soluzione che coincide con le motivazioni espresse in sede di verifica ed accertamento. Infatti, non è sufficiente riconoscere la piena tracciabilità delle movimentazioni finanziarie per superare i rigorosi limiti descritti dagli artt. 32 dpr 600/73 e 51 dpr 633/72, ma occorre che le relative causali si pongano in una chiara e legittima concatenazione descritta con logica e veridicità.
Conclusivamente, a giudizio di questa Corte, le motivazioni offerte dalla difesa del ricorrente non sono ritenute idonee a superare le presunzioni di legge i cui riflessi sono stati riportati negli atti impugnati. I ricorsi presentati dall'ing. Resistente_1 vanno pertanto respinti anche in ordine agli incassi accertati per l'anno 2016, per i quali vale la constatazione del non riscontro nei libri e nelle scritture contabili.
Attesa la complessità della vicenda qui trattata nonché degli esiti del cospicuo contraddittorio svolto anche in dibattimento, questa Corte ritiene di dover compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia – sez. prima, definitivamente pronunciandosi:
-quanto al fascicolo r.g.a. 150/2024 di questa Corte: accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma dell'impugnata sentenza n°233/02/23 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste in data 28.9.2023 e depositata in data 1°.12.2023, conferma la pretesa tributaria indicata nel relativo avviso di accertamento;
-quanto al fascicolo r.g.a. 329/2024 di questa Corte: rigetta l'appello presentato da Resistente_1 e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n° 192/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste in data 9.7.2024 e depositata il 12.9.2024;
-compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Trieste, il giorno 3 dicembre 2025
L'Estensore Il Presidente
Avv. Antonio Ribolsi Dott. Oliviero Drigani
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
D'AMATO OMBRETTA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 150/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock, 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 233/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 2
e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200140 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200140 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200140 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200140 IVA-ALTRO 2016 - sull'appello n. 329/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 192/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 1
e pubblicata il 12/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100618 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100618 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100618 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010100618 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conferma accertamenti impugnati
Resistente/Appellato: annullamento accertamenti impugnati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-sentenza redatta ai sensi degli art. 132 c.2 n°4 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c., d.lgs 546/92 e art. 58 c.2 l.18.6.2009
n°69-
******
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trieste ha proposto appello per la riforma della sentenza n°233/02/23 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste in data 28.9.2023 e depositata in data 1°.12.2023 .
La materia del contendere riguarda un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio appellante per l'a.i. 2016 ai fini delle II.DD. e dell'IVA a carico dell'ing. Resistente_1 fiscalmente domiciliato in Trieste alla Indirizzo_1
.
L'atto impositivo era emesso a seguito di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza – Nucleo di P.E.F. di Trieste come da relativo p.v.c. regolarmente notificato alla parte, dove erano documentate in particolare, le attività di indagine finanziaria svolte dai militi. Sulla scorta dei relativi esiti, l'Ufficio accertava a carico del contribuente compensi di lavoro autonomo di provenienza estera non dichiarati per gli importi di euro
50.000/00, nonché euro 12.000/00 per compensi professionali incassati e non dichiarati e spese non deducibili per euro 541/00 e 292/00 rispettivamente imputate a ristoranti, alberghi e viaggi, recuperandoli a tassazione sia ai fini delle II.DD. che dell'IVA.
I giudici di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso del contribuente ed annullavano la pretesa tributaria limitatamente alle somme accreditate e precisamente: euro 50.000/00 apparivano come rientro di capitali detenuti all'estero ed euro 12.000/00 come incasso di una fattura emessa nel 2010 (quindi già dichiarata e tassata in quella annualità).
Avverso tale deciso ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate soffermandosi sugli accreditamenti oggetto di accertamento. In particolare:
-per quanto riguarda la somma di euro 50.000/00 l'Ufficio precisava di essersi avvalso delle presunzioni legali sancite dall'art. 32, DPR 600/73 (II.DD.) e dall'art. 51, DPR 633/72 (IVA), così come evidenziato a pagina 8 del PVC. Di conseguenza e richiamando una giurisprudenza di legittimità riteneva che : “..i Giudici di prime cure hanno frettolosamente avallato le tesi difensive di controparte senza procedere ad un'accurata analisi sia di dette tesi che delle argomentazioni dell'Ufficio, argomentando, peraltro, su giustificazioni di fatto non sollevate da controparte…”.
Secondo l'Ufficio appellante, infatti, i giudici di prime cure si sarebbero spinti ad enunciare la tesi del rientro di capitali irregolarmente esportati e dichiarati in sanatoria nel 2019, mentre la difesa del contribuente esponeva la diversa tesi della restituzione di precedenti finanziamenti. Da ciò l'appellante lamentava la mancata considerazione delle ragioni che non avrebbero escluso la natura reddituale delle somme in discussione. Tale riflessione veniva a supportare il rilievo di fondo, quello cioè secondo cui in materia di accertamenti bancari, l'onere della prova spetta al contribuente.
La difesa appellante a questo punto riteneva non superata la presunzione legale della fattispecie in esame, sulla scorta dell'analisi della documentazione fornita dal contribuente e precisamente:
1) “i tre contratti di prestito opposti da controparte, recano il timbro, verosimilmente ufficiale, di una non meglio individuata autorità CR (che nel ricorso la parte dichiara sia un notaio) e sono sottoscritti dall'ingegner Resistente_1, sia come parte creditrice (nella sua personale qualità di direttore della Società_1.), sia come parte debitrice;
2) il collegato contratto di credito di 500.000,00 euro, per il quale la parte dichiara di essersi fatta garante nei confronti di Banca_1 Slovenia, è stato stipulato a distanza di oltre un anno (15 maggio 2018) rispetto ai tre contratti di prestito di 550.000,00 euro erogati dalla Società_1. (dal 01/02/2016 al 01/06/2017) per consentire alla parte – secondo le asserzioni della stessa – di precostituire le disponibilità di c/c personale occorrenti per fare da garante alla società Società_2.;
3) la Società_1 non ha per oggetto sociale l'esercizio di attività finanziarie;
al contempo, non trova alcun riscontro di prassi il fatto che una società finanzi i propri soci (peraltro, per importi così rilevanti), ma semmai il contrario (e cioè, che i soci finanziano la società);
4) dalla documentazione bancaria acquisita a mezzo indagini finanziarie, alla data del 6 luglio 2018, l'ingegner
Resistente_1 non risulta aver restituito alla Società_1. nulla dei 550.000,00 euro dalla stessa prestatigli nel periodo 2016/2017; tale circostanza è stata ribadita anche dalla parte nel corso della verifica;
di contro, nei tre contratti di prestito citati da controparte sono espressamente previsti piani di ritorno in rate mensili secondo lo schema di ammortamento alla francese;
5) dall'analisi dei medesimi c/c bancari intestati al contribuente non risultano nemmeno essere state incassate cambiali o altri titoli di credito da parte di Banca_1 Slovenia, a titolo della garanzia prestata dallo stesso per la società slovena Società_2;
6) dai bilanci depositati dalla società CR Società_1 per il biennio 2016/2017, non risultano iscritti crediti verso soci, ma esclusivamente crediti commerciali verso terzi di importo pari rispettivamente a USD
140.239 (2016) e 194.511 (2017);
7) dai bilanci del periodo 2014/2017 della società CR non si rileva, altresì, la presenza di disponibilità finanziarie e di cassa tali da permettere il finanziamento dei 550.000,00 euro erogati all'ing. Resistente_1 nel biennio 2016/2017".
A tutto ciò poi, si aggiungeva la mancata tempestiva presentazione del mod. RW (capitali detenuti all'estero) avvenuta solo nel gennaio 2019, nonché la rappresentanza legale e la partecipazione in tre società croate.
Inoltre: “..Nell'anno 2016, tra la documentazione esaminata dalla Guardia di Finanza, è emersa una ricevuta bancaria datata 22.08.2014 afferente ad un bonifico per l'importo di euro 600.100,00 con ordinante
Resistente_1 (Iban addebito croato Conto_Corrente_1) e beneficiario sempre Resistente_1 (Iban accredito sloveno Conto_Corrente_2). Al di là del fatto la somma non era stata dichiarata nel quadro RW dell'anno 2014, l'appellato a pagina n. 3 del ricorso ha riferito che tale somma era relativa ad un contratto di finanziamento stipulato in data 22.08.2014 tra lo stesso appellato e la debitrice signora Nominativo_1, la quale si obbligava a restituire il denaro entro e non oltre il mese di ottobre 2021 con un tasso di interesse del 4% annuo".
"Successivamente in data 26.08.2014 la somma di euro 600.000,00 veniva restituita indirettamente al signor Resistente_1 tramite il trasferimento dell'importo a favore della società partecipata Società_1, somma che la parte dichiarava essere un finanziamento soci erogato dal ricorrente a favore della società dallo stesso partecipata ed amministrata………tuttavia dopo pochi giorni dalla stipula del contratto di finanziamento
(26.08.2014), tale somma veniva restituita dalla medesima asseritamente per finanziare la società partecipata dall'appellato Società_1, con accreditato sul c/c bancario sloveno della suddetta Società_1 Non vi è, pertanto, prova alcuna che tale somma assumesse la qualifica di finanziamento soci erogato a favore della società Società_1 viceversa a fronte dell'omessa dichiarazione nel quadro RW delle disponibilità finanziarie del Contribuente per un importo pari a euro 600.000,00 e delle quote societarie per euro 21.512,00…”.
L'Agenzia delle Entrate a questo punto, riteneva che la tesi del contribuente, secondo cui: “…In sintesi, la parte ha dichiarato che le liquidità utilizzate per finanziare nel 2014 la Società_1. derivano da risparmi ottenuti nei primi anni 2000 da lui e dai suoi soci”, non fosse compatibile con l'esiguità dei redditi dichiarati nel 2014, il tutto poi con l'omissione del quadro RW.
-per quanto riguarda il recupero a tassazione di compensi per lavoro autonomo non dichiarati di provenienza estera emersi a seguito di indagini finanziarie per complessivi euro 12.000,00 l'Ufficio richiamava ancora la normativa sugli accreditamenti bancari ed il relativo regime delle presunzioni. Nel merito precisava che:
“..In merito all'importo di euro 12.000,00 si ribadisce che l'Ufficio ha qualificato come compensi per lavoro autonomo, trattandosi di importi che non trovano riscontro né nelle scritture contabili tenute dalla parte e neppure nelle dichiarazioni fiscali dallo stesso presentate per l'esercizio 2016………..Tali incassi, tuttavia, avrebbero dovuto essere contabilizzati e dichiarati nell'esercizio 2016 in ossequio al principio di cassa e di quantificazione del reddito dei professionisti. Di tale onere non vi è analitico riscontro, essendosi controparte limitata ad una giustificazione contabile “per differenza” senza fornire prova documentale alcuna.”. L'appello si concludeva evidenziando la regolarità del contraddittorio svolto con la parte, la piena legittimità della motivazione che richiamava per relationem il p.v.c. redatto dai finanzieri e la mancata produzione di osservazioni nel termine di 60gg dalla conclusione della verifica.
L'ing. Resistente_1 si è regolarmente costituito in giudizio a mezzo dei dott.ri comm.sti Difensore_1 e Difensore_2 che, preliminarmente, eccepivano l'archiviazione del procedimento penale per i fatti oggetto di verifica su richiesta dalla Procura della Repubblica di Trieste, in quanto basati su semplici presunzioni.
Nel merito assumevano quanto segue:
-sul primo motivo d'appello: “….Al contrario di quanto vorrebbe rappresentare l'Ufficio, infatti, il contribuente ha dettagliatamente illustrato e provato l'origine di ogni singola movimentazione finanziaria dai primi anni
2000 e sino agli anni oggetto di verifica. Non può certamente dirsi che non sia stata fornita prova contraria rispetto alle insussistenti presunzioni dell'Ufficio. Il contribuente invece – come correttamente ha fatto il
Giudice di Primo Grado – ha fornito una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili…”.
Secondo la ricostruzione difensiva, i tre bonifici per un totale di euro 50.000/00 rimessi all'ing. Resistente_1 dalla società CR Società_1: “..non dovevano essere assoggettati a tassazione alcuna, trattandosi di mere operazioni finanziarie e non costituendo in alcun modo compensi e/o proventi imponibili”. Questa tesi era basata sulla ricostruzione dei movimenti finanziari facenti capo al contribuente e cioè: il Resistente_1 erogava previo contratto di finanziamento del 1°8.2014 a tale Nominativo_1, la somma di euro 600.000/00 al tasso d'interesse annuo del 4% con obbligo di rimborso entro il 31.10.2021 . La Nominativo_1 a sua volta, anticipava tale rimborso rimettendo la stessa somma alla società CR Società_1 in data 26.8.2014 partecipata dal Resistente_1 al 25%. La somma pertanto, doveva essere considerata quale finanziamento dei 4 soci essendo stata concordata tra di loro nella seguente misura: 212.500 Resistente_1; 212.500 Nominativo_2; 87.500 Nominativo_3; 87.500 Nominativo_4. Di conseguenza, i soci Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4 sarebbero stati debitori del Resistente_1 nella misura del finanziamento erogato alla Società_1. per loro conto.
A parte ciò, in data 5.2.2016 la società Società_1 finanziava -a titolo di prestito- l'ing. Resistente_1 rimettendogli la somma di euro 550.000/000 che tuttavia, sarebbero serviti per sostenere l'attività della S. Nominativo_5 d.o.o. -di cui il Resistente_1 era socio e di cui anche la Società_1. sarebbe diventata socia al 40%- . In altri termini, la detta somma sarebbe stata impiegata dal Resistente_1 a garanzia delle anticipazioni che avrebbe erogato Banca_1 Slovenja sulle ft emesse dalla prima alla Società_3.
Sarebbe questa l'origine delle somme contestate dal Fisco nell'anno 2016 e poi nel 2017, trattandosi secondo la narrativa esposta e documentata in atti, di finanziamenti e non di compensi.
Questa conclusione infine, trovava riscontro nella descrizione di un complesso di operazioni finanziarie svolte dal contribuente tra l'Italia e la Croazia nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014 epoca di erogazione del finanziamento alla Nominativo_1. In ciò, si dava atto della donazione al Resistente_1 da parte del padre di una cospicua somma pari ad euro 671.404,30 che veniva impiegata nel corso degli anni con altre minori disponibilità in quel complesso di operazioni finanziarie sopra citate. E ciò a dimostrazione della tesi che, i fondi accreditati al Resistente_1, non fossero altro che le stesse somme.
-sul secondo motivo d'appello, la difesa appellata ha riassunto le seguenti conclusioni: in primis, la somma contestata pari ad euro 12.040/00 risulterebbe l'incasso di ft emesse nel 2010 per euro 12.040/00 che aggiunti ad euro 15.000/00 costituenti gli incassi del 2016, danno un totale di euro 27.040/00 pari a quanto esposto in dichiarazione. In secundis, trattando si compensi che -a dire dell'Ufficio- proverrebbero dall'estero, non sarebbero imponibili ai sensi dell'art. 7 dpr 633/72. Da tutto ciò, la difesa appellata concludeva per la conferma della sentenza di primo grado.
Entrambe le parti hanno presentato memorie difensive.
L'Agenzia delle Entrate reiterava con maggiore precisione i rilievi e le anomalie già documentate nella verifica della GdiF. In particolare assumeva che: “..A tale riguardo, si ribadisce che per l'anno di imposta 2016 risultano dei movimenti in entrata costituito da versamenti a favore del sig. Resistente_1 da parte della società estera Società_1, dallo stesso partecipata;
i suddetti movimenti, secondo controparte, tuttavia, non sarebbero stati compensi per prestazioni rese dal sig. Resistente_1 nell'esercizio della sua attività di lavoro autonomo ma finanziamenti della società al socio (circostanza questa, come riconosciuto anche dai
Giudici di prime cure, di per sé del tutto anomala in quanto la normalità di simili operazioni, soprattutto per importi di tale entità e sistematicità, sarebbe data da movimenti inversi e cioè da finanziamenti del socio verso la società). A conferma di tale anomalia è stato riscontrato come (circostanza non contestata) dal bilancio della Società_1 (allegato n. 8 del PVC contenente i bilanci dei diversi anni di imposta verificati con il PVC) non risultasse alcuna evidenza dell'esistenza di crediti verso soci ma, semmai, solo di crediti commerciali, riconducibili, pertanto, a prestazioni di servizi…….A smentire l'assunto che i versamenti rappresentino un mero finanziamento erogato dalla società CR Società_1 (partecipata dall'odierno appellato) sovvengono le seguenti circostanze (peraltro mai contestate da controparte): i tre contratti di prestito opposti da controparte, recano il timbro, verosimilmente ufficiale, di una non meglio individuata autorità CR (che nel ricorso la parte dichiara sia un notaio) e sono sottoscritti dall'ingegner
Resistente_1, sia come parte creditrice (nella sua personale qualità di direttore della Società_1.), sia come parte debitrice;
il collegato contratto di credito di 500.000,00 euro, per il quale la controparte ha dichiarato di essersi fatta garante nei confronti di Banca_1 Slovenia, è stato stipulato a distanza di oltre un anno (15 maggio 2018) rispetto ai tre contratti di prestito di 550.000,00 euro erogati dalla Società_2 d.o. o. (dal 01.02.2016 al 01.06.2017) per consentire alla controparte medesima (secondo le asserzioni della stessa) di precostituire le disponibilità di c/c personale occorrenti per fare da garante alla società slovena
Società_2.; la Società_1 non ha per oggetto sociale l'esercizio di attività finanziarie;
al contempo, si ripete, non trova alcun riscontro di prassi il fatto che una società finanzi i propri soci (peraltro, per importi così rilevanti), ma semmai il contrario (e cioè, che i soci finanziano la società); dalla documentazione bancaria acquisita a mezzo indagini finanziarie, alla data del 6 luglio 2018, l'ingegner Resistente_1 non risulta aver restituito alla Società_1 . nulla dei 550.000,00 euro dalla stessa prestatigli nel periodo 2016/2017; tale circostanza è stata ribadita anche dalla parte nel corso della verifica;
di contro, nei tre contratti di prestito citati da controparte a giustificazione delle movimentazioni recuperate a tassazione sono espressamente previsti piani di ritorno in rate mensili secondo lo schema di ammortamento alla francese;
dall'analisi dei medesimi c/c bancari intestati al contribuente non risultano nemmeno essere state incassate cambiali o altri titoli di credito da parte di Banca_1 Slovenia, a titolo della garanzia prestata dallo stesso per la società slovena Società_2.; dai bilanci depositati dalla società CR Società_1 per il biennio 2016/2017, non risultano iscritti crediti verso soci, ma esclusivamente crediti commerciali verso terzi di importo pari rispettivamente a USD 140.239 (2016) e 194.511 (2017); dai bilanci del periodo 2014/2017 della società CR non si rileva, altresì, la presenza di disponibilità finanziarie e di cassa tali da permettere il finanziamento dei 550.000,00 euro erogati all'ing. Resistente_1 nel biennio 2016/2017………In sintesi, la parte ha dichiarato che le liquidità utilizzate per finanziare nel 2014 la Società_1. derivano (ad eccezione delle due donazioni sopra citate) da risparmi ottenuti nei primi anni 2000 da lui e dai suoi soci. Sul punto, vale tuttavia osservare l'esiguità dei redditi dichiarati nel tempo dal Contribuente, come evidenziati a pagina 7 del PVC.
Risulta pertanto evidente come i redditi dichiarati negli anni dal Contribuente sono assolutamente incongrui rispetto alle disponibilità dallo stesso detenute nel 2014 sul proprio conto corrente croato. La parte non ha mai tempestivamente compilato nelle proprie dichiarazioni fiscali il Quadro RW, non ha mai dichiarato alcuna titolarità di conti correnti presso banche estere, né partecipazioni in società ubicate in altre nazioni………Si riafferma che nelle scritture contabili tenute dalla parte e nelle dichiarazioni fiscali dallo stesso presentate non si ricava alcuna annotazione delle predette movimentazioni finanziarie, né alcuna attestazione ufficiale da parte delle Autorità nazionali è stata prodotta in ordine alla natura delle operazioni sottostanti. Pertanto, ogni affermazione sul punto da parte avversaria è errata ed infondata oltre che non pertinente.
Nella propria memoria, l'appellato a sua volta assumeva quanto segue:
1) sul contratto di finanziamento tra il Resistente_1 e la Nominativo_1: “..Si ribadisce, come già fatto in udienza, che la causa di detto finanziamento nasceva dalla necessità della Nominativo_1 di acquistare un immobile in Slovenia per cui avrebbe dovuto presentare una capacità finanziaria che al momento non aveva…”;
2) sul contratto di finanziamento alla Società_1.: “…Quando la Nominativo_1 si proponeva per l'acquisto avendo assunto la capacità finanziaria necessaria, veniva a conoscenza che l'immobile cui era interessata nel frattempo era già stato venduto: non necessitava quindi più delle risorse finanziarie ricevute in prestito dal
Resistente_1; in data 26.08.2014, la Nominativo_1 restituiva al Resistente_1 la somma ricevuta in prestito ed effettuava, su indicazioni del Resistente_1 stesso, la restituzione con un bonifico di 600.000 euro a favore della società Società_1 – società partecipata dal signor Resistente_1 e da lui amministrata (vedi accordo di estinzione del prestito che certifica formalmente la chiusura del rapporto finanziario (Doc. B)); Tale bonifico costituiva restituzione integrale del finanziamento ricevuto”;
3) piena e assoluta tracciabilità dei movimenti supportata dai documenti in atti.
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Con separato ricorso rubricato con r.g.a. 329/2024 l'ing. Resistente_1, con il patrocinio dei dott.ri comm. sti Difensore_1 e Difensore_2 ha impugnato la sentenza n° 192/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste in data 9.7.2024 e depositata il 12.9.2024 .
La materia del contendere è del tutto uguale a quanto descritto più sopra, traendo origine nella stessa verifica ma con differente anno d'imposta trattandosi del 2017. A riguardo, l'Agenzia delle Entrate di Trieste recuperava a tassazione ai fini delle II.DD.e dell'I.V.A. la somma di euro 500.000/00 derivata da una serie di accrediti bancari di provenienza estera a favore del contribuente.
Differentemente da quanto deciso nel caso sopra descritto, l'adita Corte rigettava il ricorso del Resistente_1 così statuendo: “…La giustificazione offerta non è condivisibile. Appare anomalo che il contribuente fosse in grado di concedere agli altri soci un prestito destinato a finanziare la società e contemporaneamente avesse la necessità di chiedere un finanziamento alla stessa. Inoltre, non risulta che i soldi ricevuti dal Resistente_1 con la finalità di garantire la società Società_1 siano stati destinati a tale scopo. Si legge infatti nel ricorso che, dopo avere ricevuto i suddetti bonifici, il Resistente_1 ha effettuato pagamenti per € 400.000,00 ed in particolare ha versato € 300.000,00 quale premio per una assicurazione vita ed € 100.000,00
(30.000,00+30.000,00+40.000,00) a titolo di sottoscrizione Sicav. Non pare che tali uscite corrispondano alle finalità previste dall'asserito finanziamento.
Più in generale si osserva che, pur se attestate dalla documentazione prodotta, le movimentazioni bancarie non trovano valida giustificazione al fine di poter escludere la natura reddituale delle somme percepite.
Infatti, per giurisprudenza costante, in tema di Iva e di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione posta dall'art.51 DPR n.633/1972, dimostrato in modo analitico l'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili, ed il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione (cfr. Cass. n.35258/2021, n.11696/2021).
Pertanto, va confermato l'accertamento del maggiore reddito per compensi non dichiarati. Va altresì confermata l'applicazione dell'Iva. Il non superamento della presunzione di redditualità delle somme percepite comporta l'assoggettamento ad Iva delle stesse per prestazioni svolte in territorio italiano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono stati discussi all'udienza pubblica del 3 dicembre 2025
Il collegio, letti gli atti e sentiti il relatore ed i difensori delle parti da atto preliminarmente che con propria ordinanza del 7 luglio 2025, il fascicolo rga 329/2024 è stato riunito al fascicolo rga 150/2024 per connessione soggettiva ed oggettiva.
Nel merito il collegio ritiene di accogliere l'appello dell'Agenzia delle Entrate in ordine al procedimento rga 150/2024 in riforma dell'impugnata sentenza e di rigettare l'appello dell'ing. Resistente_1 in ordine al procedimento rga 329/2024 per le ragioni che seguono.
La vicenda per cui è causa va inquadrata nell'ambito del sistema di presunzioni legali relative definite dall'art. 32 del dpr 600/73 e dall'art. 51 dpr 633/72 secondo cui -invertendo l'onere della prova- spetta al contribuente giustificare le movimentazioni oggetto dei rapporti finanziari descritti nel controllo fiscale. La questione quindi, si sposta sul piano processuale dove il giudice è chiamato ad un'opera ermeneutica e valutativa ex art. 116
c.p.c. nel complesso degli atti di causa prodotti dalle parti (ex multis Cass. Sez. 2 - , sentenza n. 21205 del
24/07/2025: “.. Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e, nella decisione, in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del processo penale ed ignota al processo civile”.
Compito del giudice quindi, alla luce delle norme che regolano l'accertamento tributario basato sulle presunzioni legali, è quello di esprimere una valutazione delle prove o del complesso delle giustificazioni prodotte dal contribuente, aspetto questo che nella prassi viene indicato come: prova di resistenza (ad.es.
Secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, per i tributi armonizzati, il contribuente deve dimostrare che la sua partecipazione al procedimento avrebbe potuto portare a un risultato diverso. Non basta presentare ragioni "non pretestuose"; è necessario fornire una valutazione prognostica che attesti la possibilità di un esito differente;
ed ancora, Cass. SS.UU., sentenza n. 20867 del 30/09/2020: “… In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116
c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento”.
Fatta questa premessa di ordine sistematico, ad avviso di questo collegio i fatti di causa vanno analizzati sotto due profili.
Il primo è quello che riguarda i caratteri delle movimentazioni finanziarie descritte in atti, considerando che la tesi sostenuta dalla difesa del contribuente ha qualificato gli accrediti oggetto degli accertamenti impugnati, nient'altro che capitali già nella disponibilità del contribuente, facendone derivare l'assenza di ogni valenza reddituale pur nell'assenza del quadro RW.
Questo collegio tuttavia non può che condividere le perplessità e le eccezioni sollevate dallo stesso Ufficio nonché le conclusioni cui è giunta la Corte di primo grado con la sentenza n°192/2024, nei termini qui di seguito esposti.
Infatti, appare alquanto anomala l'operazione di prestito alla Nominativo_1 per il non modesto importo di euro 600.000/00 che, a dire della difesa, sarebbero serviti all'acquisto di un immobile poi non concretizzato. Il dato anomalo è in sé proprio nell'operazione di prestito, priva di garanzie reali e di riscontro sulle effettiva capacità di restituzione tanto è vero che poi si risolve nel giro di pochi giorni con la restituzione della somma.
A ciò inoltre, si aggiunge il dato secondo cui, il conto di accredito della somma era nella disponibilità del
Resistente_1, circostanza assolutamente inspiegabile se non con l'intendere che la Nominativo_1 avesse una mera funzione di tramite nel trasferimento della detta somma.
A tutto ciò si aggiunge un ulteriore "coup de scene": il trasferimento della somma a favore della Società_2 d.o.o. dove affluisce a titolo di prestito dei suoi quattro soci per poi essere ritrasferita al Resistente_1 a titolo di prestito, alimentando quegli accrediti oggetto di accertamento. Gli atti della verifica hanno evidenziato che nel bilancio della detta società non risultavano crediti nei confronti dei soci, rivelandosi peraltro anomalo che una società commerciale -che il proprio statuto non contemplava lo svolgimento di tale attività- erogasse prestiti ai propri soci, essendo più usuale l'operazione contraria.
La ricostruzione dei fatti che emerge dalla lettura degli atti di causa per tanto non può che confinare la vicenda nel regno dell'assurdo, peraltro smentita dalle risultanze di bilancio della citata società CR .
Il secondo profilo da analizzare è quello reddituale che emerge dagli atti di causa. Infatti, la difesa del ricorrente si è lungamente spesa nella analitica descrizione delle movimentazioni finanziarie condotte dal proprio assistito senza nulla dire in ordine alla sua posizione reddituale. Si legge dagli accertamenti impugnati che per l'anno d'imposta 2016, l'ing. Resistente_1 ha dichiarato un reddito da attività autonoma pari ad euro 27.040/00 mentre per l'anno d'imposta 2017 il reddito è stato euro 24.924/00. Si tratta di cifre modeste se messe in confronto con le partecipazioni e le attività societarie svolte dal contribuente, senza contare che null'altro è stato aggiunto a sostegno le tesi difensive svolte a suo favore.
Ciò che ancora una volta smentisce queste ultime è il rilievo riportato nella sentenza n°192/2024 a sua volta desunto dalla lettura del relativo ricorso introduttivo della lite, secondo cui, i fondi ricevuti dal Resistente_1 da parte della società Società_1 (formalmente prestiti della società che a sua volta li aveva ricevuti in prestito dal Resistente_1 -rectius dai soci compreso il Resistente_1- ) non sono stati destinati a garanzia della società Società_1 quanto ad investimenti personali per euro 300.000/00 a titolo di assicurazione sulla vita ed euro 100.000/00 impiegati in una Sicav.
Queste ultime constatazioni permettono di escludere la natura finanziaria degli accrediti contestati al ricorrente, non residuando altra soluzione che coincide con le motivazioni espresse in sede di verifica ed accertamento. Infatti, non è sufficiente riconoscere la piena tracciabilità delle movimentazioni finanziarie per superare i rigorosi limiti descritti dagli artt. 32 dpr 600/73 e 51 dpr 633/72, ma occorre che le relative causali si pongano in una chiara e legittima concatenazione descritta con logica e veridicità.
Conclusivamente, a giudizio di questa Corte, le motivazioni offerte dalla difesa del ricorrente non sono ritenute idonee a superare le presunzioni di legge i cui riflessi sono stati riportati negli atti impugnati. I ricorsi presentati dall'ing. Resistente_1 vanno pertanto respinti anche in ordine agli incassi accertati per l'anno 2016, per i quali vale la constatazione del non riscontro nei libri e nelle scritture contabili.
Attesa la complessità della vicenda qui trattata nonché degli esiti del cospicuo contraddittorio svolto anche in dibattimento, questa Corte ritiene di dover compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia – sez. prima, definitivamente pronunciandosi:
-quanto al fascicolo r.g.a. 150/2024 di questa Corte: accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma dell'impugnata sentenza n°233/02/23 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste in data 28.9.2023 e depositata in data 1°.12.2023, conferma la pretesa tributaria indicata nel relativo avviso di accertamento;
-quanto al fascicolo r.g.a. 329/2024 di questa Corte: rigetta l'appello presentato da Resistente_1 e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n° 192/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste in data 9.7.2024 e depositata il 12.9.2024;
-compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Trieste, il giorno 3 dicembre 2025
L'Estensore Il Presidente
Avv. Antonio Ribolsi Dott. Oliviero Drigani