Ordinanza collegiale 25 luglio 2025
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 12/02/2026, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00707/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02526/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2526 del 2025, proposto da
UR TU, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Alessandro Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Commissione di Esami della Corte di Appello di Milano per L’Abilitazione Alla Professione di Avvocato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
- del verbale del 27 maggio 2025 redatto dalla XVII sottocommissione per gli esami per l'abilitazione alla professione forense presso la Corte d'Appello di Milano, in occasione della prova orale sostenuta da parte ricorrente e della relativa griglia di valutazione, da cui scaturisce la non abilitazione alla professione forense;
- del mancato riscontro all'istanza in via di autotutela inoltrata dalla candidata alla Commissione di esame al fine della ripetizione della prova orale, con missiva del 3 giugno 2025;
- di ogni atto prodromico e/o conseguenziale a quelli impugnati, anche non conosciuto, che ha determinato il non superamento della prova orale per l'abilitazione alla professione forense della ricorrente e ne ha leso i relativi diritti ed interessi legittimi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. AB FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Rilevato che:
- con ordinanza n. 1082/2025, depositata il 25.09.2025, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, disponendo la ripetizione della prova orale dell’esame di Avvocato sessione 2024;
- dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente ha sostenuto e superato la prova orale dell’esame in data 20.11.2025 ed attualmente è iscritta all’albo degli avvocati di Milano;
Ritenuto che la pretesa della ricorrente sia stata soddisfatta, con conseguente sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto:
- l’art. 4, comma 2 bis, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, prevede che “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”;
- la norma ha positivizzato il principio dell’assorbimento elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al superamento degli esami di maturità (o di promozione a una classe superiore) da parte del candidato che sia stato ammesso con riserva dal giudice amministrativo (cfr. ex multis Cons. St. n. 309/2026);
- pertanto, il superamento della prova orale determina lo stabile conseguimento del titolo con conseguente soddisfazione della pretesa vantata e sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cpa;
- le concrete modalità di definizione della lite consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD OS, Presidente
AB FO, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB FO | RD OS |
IL SEGRETARIO