CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 8105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8105 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COSENZA nel procedimento a carico di: IM UB nato il [...] avverso la sentenza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di COSENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 8105 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cosenza ha dichiarato ndp nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia commessa con uso di arma per mancanza di querela . Epoca del reato: Agosto 2015. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso il PM che, con motivo unico, ha lamentato la violazione di legge, poiché il Giudice aveva ritenuto che, a seguito del dlgs 36/2018 il reato di minaccia con arma fosse divenuto perseguibile a querela, che non era stata sporta dalla persona offesa. Ha sostenuto il ricorrente l'erroneità dell'interpretazione, poiché il delitto in parola , nella fattispecie concreta realizzato con uso di un palo di ferro nei confronti della persona offesa, è rimasto perseguibile di ufficio ai sensi dell'ad 612 /2 cp in relazione ai modi indicati nell'alt 339 cp. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Deve osservarsi che il Giudice di merito ha sbagliato nell'applicare la norma di cui alll'art 1 dlgs 36/2018, opinando, che a seguito dell'entrata in vigore di essa il delitto di minaccia oggetto del suo giudizio fosse diventato perseguibile a querela ed in tal senso citando l'art 612 cpv cp. E' evidente l'errore di diritto in cui è incorso il decidente, poiché se è vero che l'art 1/a della norma citata ha eliminato dal comma secondo dell'art 612 cp le parole e si procede d'ufficio, prevedendo la pena della reclusione fino ad un anno per le ipotesi di minaccia grave o fatta in uno dei modi di cui all'alt 339 cp, è pur vero che l'art 1/b della medesima norma, facendo eccezione alla nuova regola, ha inserito all'art 612 cp il comma terzo, con il quale si è previsto che si procede di ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'art 339 cp. In definitiva la novella legislativa del 2018 ha reso perseguibile a querela la fattispecie di minaccia grave, in precedenza perseguibile ex officio ma ha mantenuto la procedibilità officiosa in caso di minaccia fatta in uno dei modi descritti nell'art 339 cp e tra questi vi è l'uso delle armi. Pacifica, nel contesto minatorio oggetto del giudizio, la natura di arma attribuibile al palo di ferro, adoperato dall'imputato per minacciare la persona offesa. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Deciso il 17.11.2022
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 8105 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cosenza ha dichiarato ndp nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia commessa con uso di arma per mancanza di querela . Epoca del reato: Agosto 2015. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso il PM che, con motivo unico, ha lamentato la violazione di legge, poiché il Giudice aveva ritenuto che, a seguito del dlgs 36/2018 il reato di minaccia con arma fosse divenuto perseguibile a querela, che non era stata sporta dalla persona offesa. Ha sostenuto il ricorrente l'erroneità dell'interpretazione, poiché il delitto in parola , nella fattispecie concreta realizzato con uso di un palo di ferro nei confronti della persona offesa, è rimasto perseguibile di ufficio ai sensi dell'ad 612 /2 cp in relazione ai modi indicati nell'alt 339 cp. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Deve osservarsi che il Giudice di merito ha sbagliato nell'applicare la norma di cui alll'art 1 dlgs 36/2018, opinando, che a seguito dell'entrata in vigore di essa il delitto di minaccia oggetto del suo giudizio fosse diventato perseguibile a querela ed in tal senso citando l'art 612 cpv cp. E' evidente l'errore di diritto in cui è incorso il decidente, poiché se è vero che l'art 1/a della norma citata ha eliminato dal comma secondo dell'art 612 cp le parole e si procede d'ufficio, prevedendo la pena della reclusione fino ad un anno per le ipotesi di minaccia grave o fatta in uno dei modi di cui all'alt 339 cp, è pur vero che l'art 1/b della medesima norma, facendo eccezione alla nuova regola, ha inserito all'art 612 cp il comma terzo, con il quale si è previsto che si procede di ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'art 339 cp. In definitiva la novella legislativa del 2018 ha reso perseguibile a querela la fattispecie di minaccia grave, in precedenza perseguibile ex officio ma ha mantenuto la procedibilità officiosa in caso di minaccia fatta in uno dei modi descritti nell'art 339 cp e tra questi vi è l'uso delle armi. Pacifica, nel contesto minatorio oggetto del giudizio, la natura di arma attribuibile al palo di ferro, adoperato dall'imputato per minacciare la persona offesa. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Deciso il 17.11.2022