Sentenza 20 giugno 2017
Massime • 2
A differenza dell'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., che rileva solo obiettivamente, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599. cod. pen., prevista per i reati di ingiuria e di diffamazione, può essere riconosciuta anche a livello putativo, ai sensi dell'art 59, comma 4, cod. pen.
In materia di delitti contro l'onore, l'esismente della provocazione, di cui all'articolo 599 cod. pen., è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell'agente sia diretta nei confronti di persona diversa dal provocatore quando quest'ultimo sia legato all'offeso da rapporti tali da giustificare la reazione offensiva nei suoi confronti. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di secondo grado che aveva tralasciato di verificare il rapporto esistente tra la vittima ed il provocatore).
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- 1. Provocazione putativa scrimina la diffamazione (Cass. 26309/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2024
A differenza dell'attenuante della provocazione, che rileva solo obiettivamente, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599 c.p. prevista per i reati di ingiuria e di diffamazione può essere riconosciuta anche a livello putativo. Corte di Cassazione sez. I penale, Sent., (data ud. 23/03/2023) 19/06/2023, n. 26309 Dott. TARDIO Angela - Presidente - Dott. MASI Paola - rel. Consigliere - Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere - Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere - Dott. LANNA Angelo V. - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., nato il (Omissis); avverso la sentenza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di VASTO; visti gli atti, …
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Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurabilità dell'esimente della provocazione occorrono: a) lo “stato d'ira”, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il “fatto ingiusto altrui”, costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: nelle trasmissioni di “gossip” sono ammesse affermazioni con toni più aggressivi (Cass. Pen. n. 32829/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di …
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La massima In tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. (Fattispecie relativa alla pubblicazione di commenti "ad hominem" umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca "facebook", pubblica "piazza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2017, n. 37950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37950 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2017 |
Testo completo
* 379 50- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/06/2017 -· Presidente - Sent. n. sez. STEFANO PALLA 1673/2017 - Rel. Consigliere - UMBERTO LUIGI SCOTTI REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.40882/2016 PAOLO MICHELI LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RN AL nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di: EL IN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/04/2016 del TRIBUNALE di BELLUNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente;
udito il difensore della parte civile, avv. MAURIZIO PANIZ, del Foro di Belluno, che ha insistito sul ricorso e depositato conclusioni e note spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/4/2016 il Tribunale di Belluno, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Belluno del 24/2/2015, appellata dalla parte civile LV IR, che aveva assolto ND EL dal reato di diffamazione perché non punibile ex art.599 e 59, comma 4, cod.pen.
2. Ha proposto ricorso l'avv. Maurizio Paniz del Foro di Belluno, nell'interesse dalla parte civile RE IR, denunciando violazione della legge penale ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in ordine all'errata ricostruzione dei presupposti per l'operatività della causa (da ritenersi eccezionale) di non punibilità di cui all'art.599 cod.pen. In primo luogo, il ricorrente osserva che l'estensione di tale causa di non punibilità all'offesa arrecata a soggetti terzi, diversi dall'autore del fatto ingiusto provocatorio, esige, almeno a livello putativo, un processo di identificazione fra il provocatore e il terzo, che in qualche misura possa quindi ritenersi coinvolto, ancorché non sia direttamente l'autore del fatto ingiusto. In secondo luogo, la reazione dell'autore dell'offesa doveva riferirsi ai pretesi fatti provocatori e non doveva quindi rivolgersi contro la persona del terzo. La sentenza di primo grado del Giudice di pace aveva inoltre ricostruito in modo palesemente illogico il rapporto triangolare offeso-offensore -terzo, indicando appunto come terzo AN TT, figlia dell'imputata e non l'offeso LV IR;
la sentenza di secondo grado, identificati questa volta correttamente i soggetti del rapporto triangolare (ND EL- offensore;
HE BO, genero della EL e marito della TT- provocatore;
LV IR, amico del BO- terzo offeso), aveva del tutto tralasciato di verificare la ricorrenza del requisito del coinvolgimento indiretto del terzo nella vicenda provocatoria, accontentandosi irrazionalmente della mera sussistenza di un rapporto di amicizia fra il BO e il IR, del tutto estraneo ai rapporti BO-TT. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo denuncia violazione della legge penale ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., in ordine all'errata ricostruzione dei presupposti per l'operatività della causa (da ritenersi eccezionale) di non punibilità di cui all'art.599 cod.pen.; aggiunge il ricorrente che tale causa di non punibilità all'offesa arrecata a soggetti terzi diversi dall'autore del fatto ingiusto provocatorio, esige, almeno a livello putativo, un processo di identificazione fra il provocatore e il terzo, che in qualche misura possa quindi ritenersi coinvolto, ancorché non direttamente autore del fatto ingiusto.
2. ND EL era accusata di aver profferito, parlando con i Carabinieri M.llo Capo Urbani e App.scelto Franzese, frasi offensive nei riguardi di LV IR, in occasione di un intervento dei militari presso l'abitazione dei 2 coniugi Notaio HE BO e AN TT (genero e figlia della EL) per sedare una lite familiare. La EL, evidentemente agitata e preoccupata per la figlia, aveva accusato il dott.IR, assicuratore e amico del BO, più o meno testualmente, di procurargli un sacco di cose e di case, di portarlo a giocare al videopoker, di tenergli tutto il giro delle intestazioni e di essere quello che aveva gli intrallazzi. Secondo il Tribunale la fattispecie poteva essere ricondotta all'esimente di cui all'art.599, comma 2, cod.pen. poiché il fatto ingiusto, che provoca lo stato di ira e la reazione diffamatoria dell'offensore, non deve necessariamente provenire dall'offeso, purché questi appaia un nuncius del provocatore o sia legato al provocatore da un rapporto tale da giustificare, alla stregua delle regole di comune esperienza, lo stato d'ira e la reazione offensiva. Poiché (a) il dott.IR e il dott. BO si conoscevano e frequentavano assiduamente, sia per ragioni professionali sia per ragioni personali, poiché (b) la figlia, AN TT le aveva riferito che i due andavano insieme a giocare al videopoker e poiché (c) l'imputata aveva personalmente constatato la loro frequentazione quando i due (BO e IR) si erano recati a pranzo a casa sua, la EL aveva erroneamente ritenuto che i due fossero legati da un rapporto di amicizia tale da giustificare la reazione offensiva, a livello putativo. den 3. Il vizio denunciato sussiste. Il Tribunale ha ritenuto di poter ravvisare la speciale causa di non punibilità prevista dall'art.599 cod.pen. per i delitti contro l'onore per i fatti commessi in stato d'ira determinata da fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. Il Giudice del merito ha escluso che il dott.IR avesse effettivamente commesso un fatto ingiusto verso la signora EL, o anche verso sua figlia, o almeno che vi fosse prova della commissione delle condotte stigmatizzate nella frase offensiva e negate dalla parte offesa;
ha tuttavia ritenuto di poter applicare l'art.599 cod.pen. a livello putativo ex art.59 cod.pen.
3.1. Tale operazione, la cui astratta ammissibilità non è neppur censurata dal ricorrente, è sicuramente consentita dalla legge. Se la provocazione, quale attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., non può che essere obiettiva per l'espressa esclusione del rilievo della putatività contenuta nel secondo comma dell'art. 59 cod. pen. in relazione alle circostanze attenuanti e aggravanti, non vi è invece alcuna ragione per escludere dalla sfera di applicazione dell'art. 59, comma 3, cod. pen., relativo alla positiva valutazione delle circostanze putative di esclusione della pena, la provocazione prevista dall'art. 599 cod. pen. quale «causa di non punibilità» per i reati di ingiurie e diffamazione (Sez. 5, n. 9939 del 28/09/1984, Morselli, Rv. 166607).
3.2. Né, quanto ad altro profilo, anch'esso esente da censure, vi è motivo di ritenere che stato d'ira della EL non potesse essere stato provocato dal fatto ingiusto subito dalla figlia, e non da lei personalmente. ilAnche a questo proposito la giurisprudenza non dubita che per riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 599 cod. pen., il fatto ingiusto altrui possa costituire provocazione anche se diretto verso persona diversa da colui che reagisce, ma a costui legata, o verso un gruppo determinato di persone tra le quali colui che reagisce sia chiaramente incluso (Sez. 5, n. 4664 del 12/02/1992, P.M. e p.c. in proc. Carrara ed altro, Rv. 189859).
4. Il Giudice del merito ha fatto applicazione (beninteso, a livello putativo, ut supra) di un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che ammette la reazione offensiva verso una persona diretta dal provocatore, purché a questa collegata da un rapporto di una certa intensità che li avvinca fra loro in relazione al fatto ingiusto provocatorio. Così si esprime l'indirizzo in parola: «In materia di delitti contro l'onore, l'esimente della provocazione è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell'agente sia diretta nei confronti di persona diversa dal provocatore e quando quest'ultimo sia legato all'offeso da rapporti tali da giustificare la reazione offensiva nei suoi confronti.» (Sez. 5, Sentenza n. 12308 del 28/11/2012 dep. 2013, Rv. 255183, Fusaro;
Sez. 5, n. 43087 del 24/10/2007, Militello, Rv. 238502); occorre quindi che la vittima sia legata al provocatore da un rapporto che renda plausibile la reazione nei suoi confronti e, quindi, è necessaria, se non una sua compartecipazione nel fatto provocatorio, almeno la sussistenza di rapporti giuridicamente o moralmente apprezzabili - come quelli di parentela o di solidarietà tra il provocatore e la vittima stessa, così che sussista un nesso causale tra il fatto del provocatore, i rapporti tra costui e il terzo e la reazione dell'agente nei confronti di quest'ultimo (Sez. 1, n. 35607 del 09/10/2002, Como e altri, Rv. 222322; Sez. 5, n. 13162 del 04/02/2002, Pagliani M, Rv. 221253).
5. Nella specie il Tribunale ha ritenuto che ND EL fosse persuasa che effettivamente il dott.GL tenesse mano all'amico Notaio BO in intrallazzi vari e gioco al videopoker, sulla base delle informazioni ricevute dalla figlia e della personale conoscenza dell'amicizia fra i due. E' da escludere radicalmente, anche a livello putativo, che il dott.IR potesse costituire il bersaglio della reazione offensiva scriminata perché nuncius o ritenuto nuncius del «provocatore» BO. 4 La reazione dell'imputata verso il terzo non poteva però neppure essere giustificata sulla base dei rapporti fra BO e IR, perché l'unica circostanza a sua diretta conoscenza, valorizzata nella motivazione della sentenza impugnata, era che i due fossero amici e si frequentassero: elemento questo completamente neutro ed irrilevante ai fini di giustificare l'offesa arrecata a uno degli amici per la provocazione posta in essere dall'altro. Il processo di identificazione fra provocatore e terzo offeso richiesto per scriminare l'aberratio della reazione esigeva, almeno a livello putativo, che la EL potesse ragionevolmente ritenere che l'offesa arrecata alla figlia provenisse anche dal IR, elemento questo inadeguatamente esplorato e approfondito dalla sentenza impugnata, che per vero, alla pagina 6, sembra addirittura accontentarsi per coprire la reazione offensiva con l'ombrello della speciale causa di non punibilità dell'esistenza, putativa nel caso, di «un rapporto di amicizia tale da giustificare la reazione offensiva». Per altro verso, il Tribunale di Belluno, nell'ultimo capoverso di pagina 6, mostra di ritenere che la EL stesse sfogando la propria rabbia contro il genero, ripetendo discorsi sentiti dalla figlia, offendendo anche il IR «che aveva avuto come sua unica colpa quella di frequentare in maniera assidua (e dunque legato da un rapporto particolarmente stretto) colui che in quel momento rappresentava per la EL la fonte di provocazione». L'errore di prospettiva è evidente, perché lo stretto rapporto fra provocatore e bersaglio della reazione deve riguardare l'offesa, vera o presunta, e non già prescinderne, perché l'ordinamento attraverso la disposizione dell'art.599 cod.pen. non consente di offendere, indiscriminatamente, amici e sodali del provocatore. La sentenza di secondo grado aveva quindi tralasciato di verificare la ricorrenza del requisito del coinvolgimento indiretto del terzo nella vicenda provocatoria, accontentandosi irrazionalmente della mera sussistenza di un rapporto di amicizia fra il BO e il IR, del tutto estraneo ai rapporto BO-TT; la considerazione di quanto dichiarato dalla teste TT circa i comportamenti comuni di IR e BO, da lei pur riferiti alla madre, nella struttura decisoria della sentenza impugnata appare esposta in modo svincolato dai passaggi motivazionali dedicati alla relazione BO- IR, sopra richiamati.
6. La sentenza, motivata in modo manifestamente illogico, deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. 5 La decisione sulle spese sostenute dalla parte civile viene rimessa alla decisione definitiva della controversia in sede civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 20/6/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Join us Stefano Palla Umberto Luigi Scotti The hugs (cottا سائلة 28 LUJ IL FUNZIONARIO un 60