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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1551/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA LL, EL
CASTORINA SA MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5394/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210066885616 QUOTE CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.07.2023, la ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella esattoriale di cui al n. 29320210066885616000, notificatale il 27.01.2023, con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 19536,44 richiesta dal Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania a titolo di quota consortile o contributo irriguo (cod. trib. 750) e contributo opere irrigue (cod. trib. 648) relativi all'anno 2021 , eccependo preliminarmente la illegittimità dell'atto per carenza del potere impositivo dell'ente in relazione al disposto di cui all'art. 21 del R.D. 215/1933 abrogato dall'art. 17 del D.lgs. 46/99, il difetto di motivazione della cartella esattoriale anche in relazione ai criteri di determinazione dei tributo richiesto, nel merito assumendo l'insussistenza della pretesa contributiva per non aver mai beneficiato di opere di bonifica, da tempo trascurate dall'ente che non realizzava la manutenzione necessaria di tal che le condotte e le vasche insistenti nel perimetro di contribuenza fossero ormai del tutto inutilizzabili, rilevando come, ai fini irrigui, utilizzasse l'acqua proveniente da pozzi realizzati sul proprio fondo con notevoli spese di costi di estrazione, come da documentazione fotografica e perizia depositata in atti. Chiedeva quindi dichiararsi la nullità o l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente impositore, insistendo nella debenza del tributo richiesto e nella legittimità del proprio operato, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì l'Agente della Riscossione, assumendo la propria piena legittimazione alla riscossione dei contributi mediante iscrizione a ruolo, eccependo quanto alle questioni afferenti il merito della pretesa il proprio difetto di legittimazione passiva.
Indi, depositate da parte ricorrente memorie illustrative in cui eccepiva l'intervenuto giudicato esterno sulla questione producendo sentenza di accoglimento di questa Corte relativo all'annualità 2021, all'esito dell'udienza pubblica del 17.11.2025, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada accolto per quanto di ragione nei termini di seguito specificati.
E invero, premesso che la sentenza n. 6887/2025 emessa dalla sezione VIII di questa Corte in data 22 aprile
2025 e deposita in data 14.08.2025 risulta priva di attestazione di passaggio in giudicato di tal che non risulta in via preliminare accoglibile l'eccezione di giudicato esterno formulata dalla parte ricorrente nelle note illustrative depositate, deve tuttavia rilevarsi come l'ente impositore nemmeno comparso in udienza per contestare detta eccezione, non abbia debitamente contestato, come suo onere, le articolate e ben documentate eccezioni formulate dalla parte ricorrente, corroborate altresì da consulenza tecnica e documentazione fotografica in merito all'effettivo conseguimento da parte del ricorrente di alcun beneficio derivante dalla realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti che è tenuto a realizzare ed a tenere in esercizio in base a quanto previsto Legge Regionale n. 45/95, e in particolare del dispsoto di cui all'art. 10 della legge citata che prevede che ” 1. Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione degli impianti in esercizio sono a carico dei consorziati, ivi compresi di eventuali enti pubblici e titolari di immobili ad uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e serviti dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi.
La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione messa in funzione delle opere e degli impianti.
2. I contributi ai canoni di cui al comma uno sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza predisposto dal consorzio entro sei mesi dall'istituzione del consorzio stesso e approvato con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3. I piani di cui al comma due prevedono l'assegnazione della contribuenza in tre fasce…”.
Pertanto, in ragione di quanto sopra , essendosi l'ente impositore limitato a difese del tutto formali in cui non ha dimostrato, a fronte delle contestazioni attoree, la reale erogazione dei benefici di cui sopra, in conformità con la pronuncia sopra citata, il ricorso non può che essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza a carico dell'ente impositore, mentre, avuto riguardo alle ragioni della decisione si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese con l'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'ente impositore al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano in euro 1200,00, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e CPA. Spese compensate con l'Agente della Riscossione
Catania, 17 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
dott. Antonella Resta dott. Filippo Pennisi
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA LL, EL
CASTORINA SA MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5394/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210066885616 QUOTE CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.07.2023, la ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella esattoriale di cui al n. 29320210066885616000, notificatale il 27.01.2023, con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 19536,44 richiesta dal Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania a titolo di quota consortile o contributo irriguo (cod. trib. 750) e contributo opere irrigue (cod. trib. 648) relativi all'anno 2021 , eccependo preliminarmente la illegittimità dell'atto per carenza del potere impositivo dell'ente in relazione al disposto di cui all'art. 21 del R.D. 215/1933 abrogato dall'art. 17 del D.lgs. 46/99, il difetto di motivazione della cartella esattoriale anche in relazione ai criteri di determinazione dei tributo richiesto, nel merito assumendo l'insussistenza della pretesa contributiva per non aver mai beneficiato di opere di bonifica, da tempo trascurate dall'ente che non realizzava la manutenzione necessaria di tal che le condotte e le vasche insistenti nel perimetro di contribuenza fossero ormai del tutto inutilizzabili, rilevando come, ai fini irrigui, utilizzasse l'acqua proveniente da pozzi realizzati sul proprio fondo con notevoli spese di costi di estrazione, come da documentazione fotografica e perizia depositata in atti. Chiedeva quindi dichiararsi la nullità o l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente impositore, insistendo nella debenza del tributo richiesto e nella legittimità del proprio operato, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì l'Agente della Riscossione, assumendo la propria piena legittimazione alla riscossione dei contributi mediante iscrizione a ruolo, eccependo quanto alle questioni afferenti il merito della pretesa il proprio difetto di legittimazione passiva.
Indi, depositate da parte ricorrente memorie illustrative in cui eccepiva l'intervenuto giudicato esterno sulla questione producendo sentenza di accoglimento di questa Corte relativo all'annualità 2021, all'esito dell'udienza pubblica del 17.11.2025, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada accolto per quanto di ragione nei termini di seguito specificati.
E invero, premesso che la sentenza n. 6887/2025 emessa dalla sezione VIII di questa Corte in data 22 aprile
2025 e deposita in data 14.08.2025 risulta priva di attestazione di passaggio in giudicato di tal che non risulta in via preliminare accoglibile l'eccezione di giudicato esterno formulata dalla parte ricorrente nelle note illustrative depositate, deve tuttavia rilevarsi come l'ente impositore nemmeno comparso in udienza per contestare detta eccezione, non abbia debitamente contestato, come suo onere, le articolate e ben documentate eccezioni formulate dalla parte ricorrente, corroborate altresì da consulenza tecnica e documentazione fotografica in merito all'effettivo conseguimento da parte del ricorrente di alcun beneficio derivante dalla realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti che è tenuto a realizzare ed a tenere in esercizio in base a quanto previsto Legge Regionale n. 45/95, e in particolare del dispsoto di cui all'art. 10 della legge citata che prevede che ” 1. Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione degli impianti in esercizio sono a carico dei consorziati, ivi compresi di eventuali enti pubblici e titolari di immobili ad uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e serviti dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi.
La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione messa in funzione delle opere e degli impianti.
2. I contributi ai canoni di cui al comma uno sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza predisposto dal consorzio entro sei mesi dall'istituzione del consorzio stesso e approvato con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3. I piani di cui al comma due prevedono l'assegnazione della contribuenza in tre fasce…”.
Pertanto, in ragione di quanto sopra , essendosi l'ente impositore limitato a difese del tutto formali in cui non ha dimostrato, a fronte delle contestazioni attoree, la reale erogazione dei benefici di cui sopra, in conformità con la pronuncia sopra citata, il ricorso non può che essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza a carico dell'ente impositore, mentre, avuto riguardo alle ragioni della decisione si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese con l'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'ente impositore al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano in euro 1200,00, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e CPA. Spese compensate con l'Agente della Riscossione
Catania, 17 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
dott. Antonella Resta dott. Filippo Pennisi