Art. 15. 1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"La concessione dei contributi a fondo perduto e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:
a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede;
b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;
c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
d) un funzionario del Ministero del tesoro;
e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'articolo 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooper- ative della pesca designati dalle associazioni stesse;
g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;
h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
i) un rappresentante delle industrie conserviere;
l) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre".
2. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma possono essere confermati una sola volta".
3. Il settimo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione".
"La concessione dei contributi a fondo perduto e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:
a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede;
b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;
c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
d) un funzionario del Ministero del tesoro;
e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'articolo 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooper- ative della pesca designati dalle associazioni stesse;
g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;
h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
i) un rappresentante delle industrie conserviere;
l) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre".
2. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma possono essere confermati una sola volta".
3. Il settimo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione".