Art. 2.
Il Governo e' autorizzato a determinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale dei tribunali civili e penali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, rivedendo le piante organiche di altri uffici giudiziari, ed a stabilire la data d'inizio del funzionamento dei tribunali anzidetti.
Il Governo e' autorizzato a determinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale dei tribunali civili e penali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, rivedendo le piante organiche di altri uffici giudiziari, ed a stabilire la data d'inizio del funzionamento dei tribunali anzidetti.