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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2025, n. 22047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22047 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GI NO nato a [...] il [...] GI ER nato a [...] il [...] GI RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/10/2024 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al requisito del periculum. uditi i difensori: l'avvocato CONTESTABILE GUIDO in difesa di GI NO - GI ER - GI RA ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato LAROSA BRUNO in difesa di GI RA ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22047 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 05/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria - giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di Cassazione, sez. 6, con sentenza n. 300638 del 10/7/2024 - ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che il 5 febbraio 2024 aveva disposto il sequestro preventivo del capitale sociale e del patrimonio aziendale della "Caffè in" s.r.I., delle cui quote sono titolari gli odierni ricorrenti, i fratelli EB, FR e NA IO. 2. Nella prospettazione accusatoria posta a fondamento del provvedimento di sequestro, gli odierni ricorrenti, insieme con ME IO, FR RT, GI AO e SE Micchia, avrebbero costituito un'associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di plurimi delitti di cui agli artt. 512bis cod. pen., 648-ter.1 cod. pen. e 4 d.lgs.74/2000 (capo 1) e FR IO, altresì, in concorso con ME IO e FR RT, di un'ipotesi di autoriciclaggio, mediante il reinvestimento dei fondi delittuosi ottenuti dalla Caffè IN s.r.l. con la consumazione di reati ex artt. 512bis cod. pen., 648-ter.1 cod. pen. e 4 d.lgs.74/2000 con l'acquisto di alcuni immobili siti nel comune di Ardore, così reinvestendo illecite risorse in attività lecite in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza da delitti. 3. Un primo provvedimento del Tribunale del riesame di Reggio Calabria in data 14/3/2024 confermava il decreto di sequestro, ritenendo inammissibile l'eccezione di inutilizzabilità di atti del procedimento avanzata dalla difesa in relazione agli atti depositati dopo 1'8/8/2022 (data di conclusione del biennio delle indagini nei confronti di FR e EB IO), in quanto tardiva perché non sollevata nella prima udienza del riesame avverso un precedente provvedimento di sequestro della stessa società. 4. Questa Corte di Cassazione, sez. 6, con sentenza n. 300638 del 10/7/2024 ha, però, rilevato che il nuovo provvedimento di sequestro è autonomo rispetto al primo ed ha, pertanto, annullato con rinvio l'ordinanza del 14/3/2024, disponendo che venisse valutata la fondatezza dell'eccezione e, in caso affermativo, che venisse verificata la sussistenza dei presupposti giustificativi del sequestro senza tener conto delle acquisizioni tardive. 5. Con ordinanza dell'8/10/2024 il Tribunale del riesame ha rilevato: 5.1. che il decreto che dispone il giudizio, nel frattempo emesso in data 17/4/2024, preclude la proponibilità della questione relativa al "fumus commissi delicti", essendo intervenuta una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza della fondatezza dell'accusa; 5.2. che, tuttavia, andava considerato il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui "in tema di sequestro preventivo, nel giudizio cautelare di rinvio conseguente ad annullamento dell'ordinanza cautelare per ragioni inerenti alla verifica del "fumus commissi delicti", il giudice 2 è tenuto a valutare la ricorrenza di tale requisito anche in caso di sopravvenuto rinvio a giudizio del soggetto interessato, allorquando la regola di giudizio fissata dalla sentenza di annullamento imponga una valutazione del "fumus" diversa e più stringente rispetto a quella giustificativa del rinvio a giudizio. In tale ottica, il Tribunale del riesame ha escluso che gli fosse stato demandato un accertamento più stringente di quello demandato al Giudice per l'udienza preliminare. 5.3. che era, però, opportuno esaminare comunque il compendio probatorio acquisito anche nell'ottica dell'eventuale riconoscimento dell'inutilizzabilità delle acquisizioni successive al biennio dall'iscrizione degli indagati, e così rilevava: 5.3.1. che la relazione U.I.F. del 3/8/2022, sulla quale il costrutto accusatorio era basato, era tardiva solo nei confronti di ME IO (la cui iscrizione era precedente il biennio di cui si tratta), ma invece pienamente utilizzabile nei confronti degli odierni ricorrenti. Quanto, invece, alla relazione di consulenza del dott. Agostini, del 10/11/2022, il Tribunale del riesame ha rilevato che questa contiene sia dati contabili relativi sia alle società italiane e portoghesi facenti parte del gruppo aziendale riferibile a IO ME, che anche dati riferibili alle singole persone fisiche interessate dal provvedimento, ed è stata valorizzata unicamente in relazione alla valutazione del fumus del reato presupposto dell'autoriciclaggio, il delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000: la relazione rileva, infatti, con riferimento al raffronto tra i redditi dichiarati dalla Caffè In e quelli dichiarati, invece, dagli indagati nel corso delle conversazioni captate. Tuttavia, anche l'eventuale inutilizzabilità della relazione non influirebbe, in quanto il delitto di dichiarazione infedele non è oggetto di autonoma contestazione, ma solo reato presupposto del riciclaggio e, anche a voler ritenere indimostrato tale delitto presupposto, comunque sussisterebbe il fumus del delitto di autoriciclaggio, di cui al capo 3, avendo questo quale reato presupposto anche il reinvestimento dei proventi del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo n. 2, ancorché estinto per prescrizione. Quanto al fumus di tale delitto, il Tribunale del riesame ha rimandato al paragrafo 3.1. dell'ordinanza annullata e, quanto alla nozione di profitto del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui costituisce profitto del reato non solo il vantaggio costituito dall'incremento positivo della consistenza del patrimonio del reo, ma anche qualsiasi utilità o vantaggio, suscettibile di valutazione patrimoniale o economica, che determina un aumento della capacità di arricchimento, godimento ed utilizzazione del patrimonio del soggetto, ed ha, infine, rilevato che, inoltre, comunque sussisterebbe il fumus dell'associazione per delinquere di cui al capo 1. 5.2.2. che il costrutto accusatorio, comunque, era basato saldamente anche solo sugli atti della cui tempestività non vi era motivo di dubitare perché acquisiti prima dell'8/8/2022. A tal fine, il Tribunale del riesame ha rinviato a tutte le motivazioni contenute nel corpo dell'ordinanza annullata, in punto di sussistenza del fumus e del periculum. 5.2.3. Con riferimento alle eccezioni sollevate in udienza dalla difesa, infine, l'ordinanza impugnata ha sostenuto che non vi era alcuna sproporzione del sequestro dell'intero compendio 3 aziendale rispetto ad un unico episodio di riciclaggio, atteso che la Caffè In s.r.l. era il centro decisionale degli interi assetti societari della stessa società ed anche del ramo portoghese del gruppo di società, e che la stessa Caffè In s.r.l. svolgeva un ruolo nevralgico non solo con riferimento al delitto di autoriciclaggio, ma anche nella vita del sodalizio contestato, giacché dalla sua sede venivano impartite disposizioni, venivano acquisiti e distribuiti utili, venivano progettati nuovi investimenti, partivano gli ordini per gli associati, sicché gli immobili della società, ove restituiti, finirebbero per vanificare le esigenze di tutela cautelare proprie del sequestro preventivo impeditivo. L'estraneità di NA IO alle imputazioni, infine, non è stata considerata incompatibile con il sequestro, che può interessare anche beni di terzi, implicando un collegamento tra la res ed il reato più che tra questo ed il suo autore. Allo stesso modo, nessuna contraddizione può ravvisarsi, ad avviso del Tribunale del riesame, tra l'esclusione della qualità di socio occulto del RT e l'imputazione ascrittagli in relazione alla sua partecipazione al sodalizio, risultando dalle stesse intercettazioni che il predetto gestiva la quota sociale in nome e per conto della moglie NA IO. 6. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto distinti ricorsi sia EB e NA IO, con unico ricorso a mezzo degli avv.ti Colombo e Contestabile, che FR IO, con ricorso a mezzo degli avv.ti Larosa e Contestabile. Entrambi i ricorsi hanno premesso una breve cronologia di provvedimenti relativi alle società del gruppo, costituiti da un sequestro di quote sociali della Caffè In srl e di società di diritto portoghese, nonché di alcuni immobili, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 13/3/2023 per reati di cui agli artt. 512 bis cod. pen. e 648ter.1 cod. pen, annullato con diverse ordinanze del Tribunale del riesame sulle quali si è formato il giudicato cautelare, così come il Tribunale del riesame aveva annullato la misura genetica applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di ME IO. Con riferimento alle società di diritto portoghese la Corte di Cassazione il 14/12/2023 aveva annullato con rinvio i provvedimenti del Tribunale del riesame che avevano confermato le misure reali, e nei giudizio di rinvio il 12/3/2024 i provvedimenti erano stati confermati. In questo quadro si è innestato il sequestro di cui si tratta, disposto il 5/2/2024, annullato con rinvio da questa Corte di cassazione e poi confermato con il provvedimento in questa sede impugnato. 6.1. Tanto premesso, entrambi i ricorsi, con il primo motivo di impugnazione, hanno dedotto il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 627 comma 3 e 125 cod. proc. pen. per non essersi uniformato il Tribunale del riesame al principio di diritto posto dalla sentenza rescindente, per non aver valutato la ricorrenza del fumus commissi delicti secondo le indicazioni della Suprema Corte solo per il sopravvenuto rinvio a giudizio del soggetto interessato, senza considerare che la sentenza di annullamento imponeva una valutazione del "fumus" diversa e più stringente rispetto a quella giustificativa del rinvio a giudizio. 4 6.2. Con il secondo motivo entrambi i ricorsi hanno dedotto la violazione di legge per l'assenza di motivazione in ordine alla cd. prova di resistenza richiesta dalla Corte di Cassazione al giudice del rinvio. Si contesta che la relazione dell'U.I.F (unità di informazione finanziaria) del 3/8/2022 è stata ritenuta utilizzabile con riferimento agli imputati diversi da ME IO per la ricostruzione del reato presupposto dell'autoriciclaggio, la dichiarazione infedele ex art. 4 d.lvo 74/2000, e poi contraddittoriamente si è detto che tale reato "non è stato oggetto di autonoma contestazione da parte dell'ufficio di Procura e pertanto non costituisce autonomo titolo cautelare": si dolgono i ricorrenti che, in mancanza di tale contestazione, possa considerarsi come delitto presupposto l'intestazione fittizia, che, invece, non produce profitto ex se. Soprattutto, si deduce che non può costituire motivazione affettiva il generico richiamo a "tutte le motivazioni contenute nel corpo dell'ordinanza annullata in punto di sussistenza del fumus e del periculum". 6.3. Entrambi i ricorsi, poi, deducono (rispettivamente con il terzo e quarto motivo di impugnazione) la violazione di legge in ordine alla sussistenza del periculum, quanto ai requisiti di proporzionalità del sequestro di quote in capo ai ricorrenti, e di pertinenzialità tra la titolarità delle quote e l'aggravamento delle conseguenze del reato ovvero la commissione di altri fatti di reato. Si deduce che tra i beni in sequestro vi sono anche le società portoghesi, in relazione alle quali non vengono riportate condotte in contestazione. Difetterebbe, inoltre, la motivazione delle ragioni per cui la restituzione delle quote ai ricorrenti potrebbe consentire la prosecuzione dell'attività contestata, atteso che la titolarità della quota non attribuisce ex se poteri di gestione, né i ricorrenti hanno svolto attività di amministrazione di fatto. Si osserva, infine, che in tema di sequestro impeditivo anche il "periculum in mora" deve presentare requisiti di concretezza e stabilità. 6.4. Il ricorso di FR IO, con il terzo motivo di impugnazione, deduce anche la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti ex art. 416 cod. pen. e 648ter cod. pen. perché, ritenuto il difetto della prova del reato di cui all'art. 4 d.lvo 74/2000, verrebbe meno il delitto presupposto dell'autoriciclaggio, considerata anche l'impossibilità di calcolare l'imposta evasa e reinvestita nell'acquisto dell'immobile di Ardore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. Va innanzi tutto ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato 5 argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tanto premesso, deve rilevarsi che nessuna violazione di legge, nemmeno per omessa motivazione, può ravvisarsi nel provvedimento impugnato con riferimento ai requisiti del fumus boniiuris e del periculum in mora che hanno giustificato il sequestro di cui si tratta. 2. Con riferimento al primo presupposto, deve rilevarsi che, per quanto la sentenza n. 30638/2024 pronunciata il 10 /7/2024 dalla sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, nell'annullare la precedente pronuncia del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, abbia disposto di verificare la fondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti investigativi depositati dopo la data dell'8/8/2022 e di valutare, quindi, la sussistenza o meno dei presupposti giustificativi del sequestro anche alla luce della predetta verifica, tuttavia correttamente il provvedimento impugnato ha riconosciuto che l'emissione, in data 17/4/2024, del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli odierni ricorrenti per le imputazioni poste a fondamento anche del sequestro di cui si tratta preclude ogni ulteriore valutazione relativa alla sussistenza o meno del "fumus commissi delictí", essendo così intervenuta una preventiva e più pregnante verifica giurisdizionale del fondamento dell'accusa. Sul piano dei principi, deve osservarsi che, prima delle modifiche normative disposte dal D.L.vo 150/2022, conv. in I. 30/12/20222 n. 199, questa Corte di Cassazione aveva avuto modo di rilevare che, "in tema di sequestro preventivo, nel giudizio cautelare di rinvio conseguente ad annullamento dell'ordinanza cautelare per ragioni inerenti alla verifica del "fumus commissi delicti", il giudice è tenuto a valutare la ricorrenza di tale requisito anche in caso di sopravvenuto rinvio a giudizio del soggetto interessato, allorquando la regola di giudizio fissata dalla sentenza di annullamento imponga una valutazione del "fumus" diversa e più stringente rispetto a quella giustificativa del rinvio a giudizio (Sez. 6, n. 2181 del 08/10/2020, Marrini, Rv. 280587 - 01). La modifica apportata al terzo comma dell'art. 425 cod. proc. pen. dal D.L.vo n. 150/2022, conv. in I. 30/12/20222 n. 199, però, ha imposto una regola di giudizio giustificativa del rinvio a giudizio, piuttosto che di una sentenza di non luogo a procedere, ben più stringente di quella richiesta dalla pronuncia della sentenza rescindente dinanzi ricordata, imponendo al giudice per l'udienza preliminare di disporre il giudizio solo nel caso in cui sia possibile "formulare una ragionevole previsione di condanna" e, pertanto, sulla base di una valutazione ben più stringente di quella relativa al solo "fumus" sufficiente a giustificare il sequestro. Del resto, che anche nel caso di specie, in ossequio al disposto di cui al novellato art. 425 comma 3 cod. proc. pen., sia stata effettuata dal Giudice per l'udienza preliminare una preventiva e più pregnante verifica giurisdizionale del fondamento dell'accusa emerge anche dal 6 tenore del provvedimento impugnato laddove questo, alla pag. 6, rileva che le eccezioni sull'utilizzabilità degli atti sono state sollevate e vagliate anche nell'udienza preliminare, come documentato dalle trascrizioni delle udienze riversate in atti. Nessuna violazione di legge può riconoscersi, pertanto, nel provvedimento impugnato, con conseguente infondatezza dei motivi di ricorso volti a sostenere l'inosservanza del principio di diritto posto dalla sentenza rescindente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti 3. Parimenti infondati sono anche i motivi di ricorso volti a prospettare violazioni di legge con riferimento al "periculum in mora". Va premesso che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, deve ritenersi irrituale il rinvio per "relationem" alla motivazione della precedente ordinanza annullata dalla sentenza n 30638/2024, trattandosi di annullamento fondato su motivi di merito e non su meri vizi di forma (cfr. Sez. 2, n. 18741 del 01/04/2016, Bevilacqua, Rv. 267116 - 01, secondo la quale, in tema di sequestro preventivo, non è affetto da nullità il provvedimento motivato "per relationem" in riferimento ad una precedente ordinanza annullata perchè emessa da giudice incompetente, se quest'ultima è divenuta inefficace per vizio di forma e non per motivi di merito). Il rinvio per relationem al precedente provvedimento, nel frattempo annullato, appare però superfluo, in quanto effettuato solo "ad abundantiam", a coronamento di una motivazione che, comunque, illustra anche direttamente le ragioni che hanno portato a ritenere sussistente, in concreto, il predetto requisito. Giova, infatti, ricordare che con il decreto in data 5/2/2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto ex art. 321 cod. proc. pen. soltanto il sequestro impeditivo ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., della società "Caffè In S.r.l.", non accogliendo alcuna richiesta di sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., e riconoscendo, invece, espressamente il "periculum in mora" nella possibilità, per gli associati, di utilizzare la società "per aggravare le conseguenze dei reati già commessi o per compiere ulteriori illeciti.... (omissis) .... Sussistono quindi i presupposti per l'applicazione del richiesto sequestro preventivo della società ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen." (così pagg. 47-48 del decreto di sequestro). Anche l'ordinanza del Tribunale del riesame in questa sede impugnata, alle pagg. 9 e 10 ha dato conto delle ragioni del riconoscimento del "periculunn" di cui si tratta, evidenziando che la società Caffè In era il centro decisionale degli interi assetti societari relativi sia alla stessa società che al ramo portoghese del gruppo, tanto che i suoi immobili ospitavano le riunioni tra i soci palesi ed occulti per la spartizione degli utili, per impartire disposizioni ai soggetti indiziati di far parte del sodalizio criminoso e per progettare nuovi investimenti, sicché, ad avviso del Tribunale del riesame, il dissequestro anche parziale delle quote societarie o anche del solo compendio aziendale, avrebbe vanificato "le finalità di tutela cautelare che sono proprie del sequestro 7 preventivo cd. impeditivo disposto, favorendo in tal modo la protrazione o la reiterazione dei reati commessi". Si tratta, all'evidenza, di una motivazione tutt'altro che meramente apparente in ordine alla ricorrenza del requisito del "periculum", perché sufficiente a giustificare, di per sé, la conferma del provvedimento in quella sede impugnato e, conseguentemente, il rigetto del ricorso in esame. 4. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 5 marzo 2025 L'estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al requisito del periculum. uditi i difensori: l'avvocato CONTESTABILE GUIDO in difesa di GI NO - GI ER - GI RA ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato LAROSA BRUNO in difesa di GI RA ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22047 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 05/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria - giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di Cassazione, sez. 6, con sentenza n. 300638 del 10/7/2024 - ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che il 5 febbraio 2024 aveva disposto il sequestro preventivo del capitale sociale e del patrimonio aziendale della "Caffè in" s.r.I., delle cui quote sono titolari gli odierni ricorrenti, i fratelli EB, FR e NA IO. 2. Nella prospettazione accusatoria posta a fondamento del provvedimento di sequestro, gli odierni ricorrenti, insieme con ME IO, FR RT, GI AO e SE Micchia, avrebbero costituito un'associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di plurimi delitti di cui agli artt. 512bis cod. pen., 648-ter.1 cod. pen. e 4 d.lgs.74/2000 (capo 1) e FR IO, altresì, in concorso con ME IO e FR RT, di un'ipotesi di autoriciclaggio, mediante il reinvestimento dei fondi delittuosi ottenuti dalla Caffè IN s.r.l. con la consumazione di reati ex artt. 512bis cod. pen., 648-ter.1 cod. pen. e 4 d.lgs.74/2000 con l'acquisto di alcuni immobili siti nel comune di Ardore, così reinvestendo illecite risorse in attività lecite in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza da delitti. 3. Un primo provvedimento del Tribunale del riesame di Reggio Calabria in data 14/3/2024 confermava il decreto di sequestro, ritenendo inammissibile l'eccezione di inutilizzabilità di atti del procedimento avanzata dalla difesa in relazione agli atti depositati dopo 1'8/8/2022 (data di conclusione del biennio delle indagini nei confronti di FR e EB IO), in quanto tardiva perché non sollevata nella prima udienza del riesame avverso un precedente provvedimento di sequestro della stessa società. 4. Questa Corte di Cassazione, sez. 6, con sentenza n. 300638 del 10/7/2024 ha, però, rilevato che il nuovo provvedimento di sequestro è autonomo rispetto al primo ed ha, pertanto, annullato con rinvio l'ordinanza del 14/3/2024, disponendo che venisse valutata la fondatezza dell'eccezione e, in caso affermativo, che venisse verificata la sussistenza dei presupposti giustificativi del sequestro senza tener conto delle acquisizioni tardive. 5. Con ordinanza dell'8/10/2024 il Tribunale del riesame ha rilevato: 5.1. che il decreto che dispone il giudizio, nel frattempo emesso in data 17/4/2024, preclude la proponibilità della questione relativa al "fumus commissi delicti", essendo intervenuta una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza della fondatezza dell'accusa; 5.2. che, tuttavia, andava considerato il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui "in tema di sequestro preventivo, nel giudizio cautelare di rinvio conseguente ad annullamento dell'ordinanza cautelare per ragioni inerenti alla verifica del "fumus commissi delicti", il giudice 2 è tenuto a valutare la ricorrenza di tale requisito anche in caso di sopravvenuto rinvio a giudizio del soggetto interessato, allorquando la regola di giudizio fissata dalla sentenza di annullamento imponga una valutazione del "fumus" diversa e più stringente rispetto a quella giustificativa del rinvio a giudizio. In tale ottica, il Tribunale del riesame ha escluso che gli fosse stato demandato un accertamento più stringente di quello demandato al Giudice per l'udienza preliminare. 5.3. che era, però, opportuno esaminare comunque il compendio probatorio acquisito anche nell'ottica dell'eventuale riconoscimento dell'inutilizzabilità delle acquisizioni successive al biennio dall'iscrizione degli indagati, e così rilevava: 5.3.1. che la relazione U.I.F. del 3/8/2022, sulla quale il costrutto accusatorio era basato, era tardiva solo nei confronti di ME IO (la cui iscrizione era precedente il biennio di cui si tratta), ma invece pienamente utilizzabile nei confronti degli odierni ricorrenti. Quanto, invece, alla relazione di consulenza del dott. Agostini, del 10/11/2022, il Tribunale del riesame ha rilevato che questa contiene sia dati contabili relativi sia alle società italiane e portoghesi facenti parte del gruppo aziendale riferibile a IO ME, che anche dati riferibili alle singole persone fisiche interessate dal provvedimento, ed è stata valorizzata unicamente in relazione alla valutazione del fumus del reato presupposto dell'autoriciclaggio, il delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000: la relazione rileva, infatti, con riferimento al raffronto tra i redditi dichiarati dalla Caffè In e quelli dichiarati, invece, dagli indagati nel corso delle conversazioni captate. Tuttavia, anche l'eventuale inutilizzabilità della relazione non influirebbe, in quanto il delitto di dichiarazione infedele non è oggetto di autonoma contestazione, ma solo reato presupposto del riciclaggio e, anche a voler ritenere indimostrato tale delitto presupposto, comunque sussisterebbe il fumus del delitto di autoriciclaggio, di cui al capo 3, avendo questo quale reato presupposto anche il reinvestimento dei proventi del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo n. 2, ancorché estinto per prescrizione. Quanto al fumus di tale delitto, il Tribunale del riesame ha rimandato al paragrafo 3.1. dell'ordinanza annullata e, quanto alla nozione di profitto del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui costituisce profitto del reato non solo il vantaggio costituito dall'incremento positivo della consistenza del patrimonio del reo, ma anche qualsiasi utilità o vantaggio, suscettibile di valutazione patrimoniale o economica, che determina un aumento della capacità di arricchimento, godimento ed utilizzazione del patrimonio del soggetto, ed ha, infine, rilevato che, inoltre, comunque sussisterebbe il fumus dell'associazione per delinquere di cui al capo 1. 5.2.2. che il costrutto accusatorio, comunque, era basato saldamente anche solo sugli atti della cui tempestività non vi era motivo di dubitare perché acquisiti prima dell'8/8/2022. A tal fine, il Tribunale del riesame ha rinviato a tutte le motivazioni contenute nel corpo dell'ordinanza annullata, in punto di sussistenza del fumus e del periculum. 5.2.3. Con riferimento alle eccezioni sollevate in udienza dalla difesa, infine, l'ordinanza impugnata ha sostenuto che non vi era alcuna sproporzione del sequestro dell'intero compendio 3 aziendale rispetto ad un unico episodio di riciclaggio, atteso che la Caffè In s.r.l. era il centro decisionale degli interi assetti societari della stessa società ed anche del ramo portoghese del gruppo di società, e che la stessa Caffè In s.r.l. svolgeva un ruolo nevralgico non solo con riferimento al delitto di autoriciclaggio, ma anche nella vita del sodalizio contestato, giacché dalla sua sede venivano impartite disposizioni, venivano acquisiti e distribuiti utili, venivano progettati nuovi investimenti, partivano gli ordini per gli associati, sicché gli immobili della società, ove restituiti, finirebbero per vanificare le esigenze di tutela cautelare proprie del sequestro preventivo impeditivo. L'estraneità di NA IO alle imputazioni, infine, non è stata considerata incompatibile con il sequestro, che può interessare anche beni di terzi, implicando un collegamento tra la res ed il reato più che tra questo ed il suo autore. Allo stesso modo, nessuna contraddizione può ravvisarsi, ad avviso del Tribunale del riesame, tra l'esclusione della qualità di socio occulto del RT e l'imputazione ascrittagli in relazione alla sua partecipazione al sodalizio, risultando dalle stesse intercettazioni che il predetto gestiva la quota sociale in nome e per conto della moglie NA IO. 6. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto distinti ricorsi sia EB e NA IO, con unico ricorso a mezzo degli avv.ti Colombo e Contestabile, che FR IO, con ricorso a mezzo degli avv.ti Larosa e Contestabile. Entrambi i ricorsi hanno premesso una breve cronologia di provvedimenti relativi alle società del gruppo, costituiti da un sequestro di quote sociali della Caffè In srl e di società di diritto portoghese, nonché di alcuni immobili, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 13/3/2023 per reati di cui agli artt. 512 bis cod. pen. e 648ter.1 cod. pen, annullato con diverse ordinanze del Tribunale del riesame sulle quali si è formato il giudicato cautelare, così come il Tribunale del riesame aveva annullato la misura genetica applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di ME IO. Con riferimento alle società di diritto portoghese la Corte di Cassazione il 14/12/2023 aveva annullato con rinvio i provvedimenti del Tribunale del riesame che avevano confermato le misure reali, e nei giudizio di rinvio il 12/3/2024 i provvedimenti erano stati confermati. In questo quadro si è innestato il sequestro di cui si tratta, disposto il 5/2/2024, annullato con rinvio da questa Corte di cassazione e poi confermato con il provvedimento in questa sede impugnato. 6.1. Tanto premesso, entrambi i ricorsi, con il primo motivo di impugnazione, hanno dedotto il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 627 comma 3 e 125 cod. proc. pen. per non essersi uniformato il Tribunale del riesame al principio di diritto posto dalla sentenza rescindente, per non aver valutato la ricorrenza del fumus commissi delicti secondo le indicazioni della Suprema Corte solo per il sopravvenuto rinvio a giudizio del soggetto interessato, senza considerare che la sentenza di annullamento imponeva una valutazione del "fumus" diversa e più stringente rispetto a quella giustificativa del rinvio a giudizio. 4 6.2. Con il secondo motivo entrambi i ricorsi hanno dedotto la violazione di legge per l'assenza di motivazione in ordine alla cd. prova di resistenza richiesta dalla Corte di Cassazione al giudice del rinvio. Si contesta che la relazione dell'U.I.F (unità di informazione finanziaria) del 3/8/2022 è stata ritenuta utilizzabile con riferimento agli imputati diversi da ME IO per la ricostruzione del reato presupposto dell'autoriciclaggio, la dichiarazione infedele ex art. 4 d.lvo 74/2000, e poi contraddittoriamente si è detto che tale reato "non è stato oggetto di autonoma contestazione da parte dell'ufficio di Procura e pertanto non costituisce autonomo titolo cautelare": si dolgono i ricorrenti che, in mancanza di tale contestazione, possa considerarsi come delitto presupposto l'intestazione fittizia, che, invece, non produce profitto ex se. Soprattutto, si deduce che non può costituire motivazione affettiva il generico richiamo a "tutte le motivazioni contenute nel corpo dell'ordinanza annullata in punto di sussistenza del fumus e del periculum". 6.3. Entrambi i ricorsi, poi, deducono (rispettivamente con il terzo e quarto motivo di impugnazione) la violazione di legge in ordine alla sussistenza del periculum, quanto ai requisiti di proporzionalità del sequestro di quote in capo ai ricorrenti, e di pertinenzialità tra la titolarità delle quote e l'aggravamento delle conseguenze del reato ovvero la commissione di altri fatti di reato. Si deduce che tra i beni in sequestro vi sono anche le società portoghesi, in relazione alle quali non vengono riportate condotte in contestazione. Difetterebbe, inoltre, la motivazione delle ragioni per cui la restituzione delle quote ai ricorrenti potrebbe consentire la prosecuzione dell'attività contestata, atteso che la titolarità della quota non attribuisce ex se poteri di gestione, né i ricorrenti hanno svolto attività di amministrazione di fatto. Si osserva, infine, che in tema di sequestro impeditivo anche il "periculum in mora" deve presentare requisiti di concretezza e stabilità. 6.4. Il ricorso di FR IO, con il terzo motivo di impugnazione, deduce anche la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti ex art. 416 cod. pen. e 648ter cod. pen. perché, ritenuto il difetto della prova del reato di cui all'art. 4 d.lvo 74/2000, verrebbe meno il delitto presupposto dell'autoriciclaggio, considerata anche l'impossibilità di calcolare l'imposta evasa e reinvestita nell'acquisto dell'immobile di Ardore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. Va innanzi tutto ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato 5 argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tanto premesso, deve rilevarsi che nessuna violazione di legge, nemmeno per omessa motivazione, può ravvisarsi nel provvedimento impugnato con riferimento ai requisiti del fumus boniiuris e del periculum in mora che hanno giustificato il sequestro di cui si tratta. 2. Con riferimento al primo presupposto, deve rilevarsi che, per quanto la sentenza n. 30638/2024 pronunciata il 10 /7/2024 dalla sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, nell'annullare la precedente pronuncia del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, abbia disposto di verificare la fondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti investigativi depositati dopo la data dell'8/8/2022 e di valutare, quindi, la sussistenza o meno dei presupposti giustificativi del sequestro anche alla luce della predetta verifica, tuttavia correttamente il provvedimento impugnato ha riconosciuto che l'emissione, in data 17/4/2024, del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli odierni ricorrenti per le imputazioni poste a fondamento anche del sequestro di cui si tratta preclude ogni ulteriore valutazione relativa alla sussistenza o meno del "fumus commissi delictí", essendo così intervenuta una preventiva e più pregnante verifica giurisdizionale del fondamento dell'accusa. Sul piano dei principi, deve osservarsi che, prima delle modifiche normative disposte dal D.L.vo 150/2022, conv. in I. 30/12/20222 n. 199, questa Corte di Cassazione aveva avuto modo di rilevare che, "in tema di sequestro preventivo, nel giudizio cautelare di rinvio conseguente ad annullamento dell'ordinanza cautelare per ragioni inerenti alla verifica del "fumus commissi delicti", il giudice è tenuto a valutare la ricorrenza di tale requisito anche in caso di sopravvenuto rinvio a giudizio del soggetto interessato, allorquando la regola di giudizio fissata dalla sentenza di annullamento imponga una valutazione del "fumus" diversa e più stringente rispetto a quella giustificativa del rinvio a giudizio (Sez. 6, n. 2181 del 08/10/2020, Marrini, Rv. 280587 - 01). La modifica apportata al terzo comma dell'art. 425 cod. proc. pen. dal D.L.vo n. 150/2022, conv. in I. 30/12/20222 n. 199, però, ha imposto una regola di giudizio giustificativa del rinvio a giudizio, piuttosto che di una sentenza di non luogo a procedere, ben più stringente di quella richiesta dalla pronuncia della sentenza rescindente dinanzi ricordata, imponendo al giudice per l'udienza preliminare di disporre il giudizio solo nel caso in cui sia possibile "formulare una ragionevole previsione di condanna" e, pertanto, sulla base di una valutazione ben più stringente di quella relativa al solo "fumus" sufficiente a giustificare il sequestro. Del resto, che anche nel caso di specie, in ossequio al disposto di cui al novellato art. 425 comma 3 cod. proc. pen., sia stata effettuata dal Giudice per l'udienza preliminare una preventiva e più pregnante verifica giurisdizionale del fondamento dell'accusa emerge anche dal 6 tenore del provvedimento impugnato laddove questo, alla pag. 6, rileva che le eccezioni sull'utilizzabilità degli atti sono state sollevate e vagliate anche nell'udienza preliminare, come documentato dalle trascrizioni delle udienze riversate in atti. Nessuna violazione di legge può riconoscersi, pertanto, nel provvedimento impugnato, con conseguente infondatezza dei motivi di ricorso volti a sostenere l'inosservanza del principio di diritto posto dalla sentenza rescindente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti 3. Parimenti infondati sono anche i motivi di ricorso volti a prospettare violazioni di legge con riferimento al "periculum in mora". Va premesso che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, deve ritenersi irrituale il rinvio per "relationem" alla motivazione della precedente ordinanza annullata dalla sentenza n 30638/2024, trattandosi di annullamento fondato su motivi di merito e non su meri vizi di forma (cfr. Sez. 2, n. 18741 del 01/04/2016, Bevilacqua, Rv. 267116 - 01, secondo la quale, in tema di sequestro preventivo, non è affetto da nullità il provvedimento motivato "per relationem" in riferimento ad una precedente ordinanza annullata perchè emessa da giudice incompetente, se quest'ultima è divenuta inefficace per vizio di forma e non per motivi di merito). Il rinvio per relationem al precedente provvedimento, nel frattempo annullato, appare però superfluo, in quanto effettuato solo "ad abundantiam", a coronamento di una motivazione che, comunque, illustra anche direttamente le ragioni che hanno portato a ritenere sussistente, in concreto, il predetto requisito. Giova, infatti, ricordare che con il decreto in data 5/2/2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto ex art. 321 cod. proc. pen. soltanto il sequestro impeditivo ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., della società "Caffè In S.r.l.", non accogliendo alcuna richiesta di sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., e riconoscendo, invece, espressamente il "periculum in mora" nella possibilità, per gli associati, di utilizzare la società "per aggravare le conseguenze dei reati già commessi o per compiere ulteriori illeciti.... (omissis) .... Sussistono quindi i presupposti per l'applicazione del richiesto sequestro preventivo della società ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen." (così pagg. 47-48 del decreto di sequestro). Anche l'ordinanza del Tribunale del riesame in questa sede impugnata, alle pagg. 9 e 10 ha dato conto delle ragioni del riconoscimento del "periculunn" di cui si tratta, evidenziando che la società Caffè In era il centro decisionale degli interi assetti societari relativi sia alla stessa società che al ramo portoghese del gruppo, tanto che i suoi immobili ospitavano le riunioni tra i soci palesi ed occulti per la spartizione degli utili, per impartire disposizioni ai soggetti indiziati di far parte del sodalizio criminoso e per progettare nuovi investimenti, sicché, ad avviso del Tribunale del riesame, il dissequestro anche parziale delle quote societarie o anche del solo compendio aziendale, avrebbe vanificato "le finalità di tutela cautelare che sono proprie del sequestro 7 preventivo cd. impeditivo disposto, favorendo in tal modo la protrazione o la reiterazione dei reati commessi". Si tratta, all'evidenza, di una motivazione tutt'altro che meramente apparente in ordine alla ricorrenza del requisito del "periculum", perché sufficiente a giustificare, di per sé, la conferma del provvedimento in quella sede impugnato e, conseguentemente, il rigetto del ricorso in esame. 4. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 5 marzo 2025 L'estensore Il Presidente