Sentenza 10 dicembre 2025
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Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2025, sentenza n. 39726 LA MASSIMA “L'accertamento dell'elemento soggettivo è incompatibile con qua... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 2. rapporto tra responsabilità e imputabilitàLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 18 gennaio 2026
Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2025, sentenza n. 39726 LA MASSIMA “L'accertamento dell'elemento soggettivo è incompatibile con qua... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2025, sentenza n. 39726 LA MASSIMA “L'accertamento dell'elemento soggettivo è incompatibile con qua... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 4. Lo stato di ubriachezza volontaria non esclude il doloLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 26 gennaio 2026
Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2025, sentenza n. 39726 LA MASSIMA “L'accertamento dell'elemento soggettivo è incompatibile con qualsiasi forma di automatismo tra stato di ebbrezza e insussistenza del dolo, in quanto l'azione esercitata sulla psiche del soggetto dall'alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti non impedisce di ravvisare gli estremi del dolo, per la cui esistenza non è richiesta un'analisi lucida della realtà, ma solo che il soggetto sia in grado, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico determinate dalle sostanze assunte, di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto, quale la resistenza …
Leggi di più… - 5. non esclusione automatica del doloLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 18 gennaio 2026
Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2025, sentenza n. 39726 LA MASSIMA “L'accertamento dell'elemento soggettivo è incompatibile con qua... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2025, n. 39726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39726 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere RI Grazia NE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RA RG, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e disporsi l'annullamento con rinvio al Tribunale di RI;
letta la memoria del difensore di CI, avvocato Giovanna Morello, che ha rilevato come la censura del P.G si fondi su un equivoco tra imputabilità e elemento soggettivo del reato e ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di RI in data 9 dicembre 2024 ha assolto CI ZO dal reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art 530 cpv cod. proc. pen. perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, proponendo un unico motivo ai sensi dell'art. art. 606, comma 1, lettere b) e), cod.proc.pen. - violazione dell'art. 92 cod. pen.- Deduce il ricorrente la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale di RI escluso l'addebito, ritendo Penale Sent. Sez. 6 Num. 39726 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 21/10/2025 carente l'elemento soggettivo, in palese ed insanabile contrasto con quanto disposto dall'art. 92 cod. pen., anche in considerazione del fatto che nella impugnata decisione nulla è stato dedotto riguardo a possibili ragioni di caso fortuito e forza maggiore all'origine del contingente stato di ubriachezza, così come nulla è stato evidenziato riguardo ad un'ipotetica esclusione della capacità dell'agente "di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto". 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso e disporsi l'annullamento con rinvio al Tribunale di RI. 4. Il difensore di CI, avvocato Giovanna Morello, ha depositato memoria scritta ed istanza di liquidazione delle spese, rilevando come la censura del P.G, si fondi su un equivoco tra imputabilità e elemento soggettivo del reato e chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione, dando atto di aver interpellato il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di RI ex articolo 593 bis cod. proc. pen. e 166 bis disp. att. cod.proc.pen. , che è risultato aver prestato acquiescenza alla decisione. 2. Il ricorrente ha rilevato che l'esclusione dell'addebito è basata sulla carenza dell'elemento soggettivo, posto che "come emerso dalla relazione sanitaria di pronto soccorso, CI era in evidente stato di ebbrezza alcoolica e, dunque, non pienamente consapevole della sua condotta delittuosa". La pronuncia fa, però, derivare in via automatica dallo stato di ebbrezza alcolica, il difetto di consapevolezza della condotta delittuosa, erroneamente pronunciando il proscioglimento per difetto dell'elemento soggettivo. 2.1. Il tribunale di RI, pur ritenendo sotto il profilo oggettivo che la condotta di CI integrasse la condotta materiale del reato di resistenza, ha ritenuto che difettasse nel caso di specie, per integrare il reato di cui all'art. 337 cod.pen., l'elemento soggettivo, atteso che, come emerso dalla relazione sanitaria di pronto soccorso, CI era in evidente stato di ebbrezza alcoolica e, dunque, non pienamente consapevole della sua condotta delittuosa e ritenendo non del tutto raggiunta la prova dell'elemento soggettivo in capo a CI che ha assolto ex art. 530 comma 2 cod. proc.pen. perché il fatto non costituisce reato. qv 2 2.2. In diritto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29367 del 2025, non massimata) va osservato che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri di individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen., nel disciplinarne l'imputabilità, nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen., con la conseguenza che, per ritenere sussistente il dolo diretto, non è richiesto che sia stata effettuata un' analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare un evento ideato e voluto. 2.3. Il tribunale di RI ha pertanto omesso di motivare — ovvero motivato in maniera apparente e tautologica- come la condotta del CI potesse essere ricondotta ad una totale carenza della volontà dell'imputato a reagire con violenza al compimento dell'atto di ufficio da parte dei pubblici ufficiali, limitandosi ad inferire tale carenza dal pacifico stato di ebbrezza alcolica. Il Tribunale non ha affrontato la questione delle reali capacità cognitive dell'imputato al momento del fatto, in particolare se e in quale misura lo stato di alterazione alcolica nel quale versava il CI avesse influito sulle sue condizioni psichiche, tenuto conto del processo di determinazione volitiva sotteso al delitto contestato. 2.4. L'accertamento è incompatibile con qualsiasi forma di "automatismo" tra stato di ebbrezza e insussistenza del dolo in quanto l'azione esercitata sulla psiche del soggetto dall'alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti non impedisce di ravvisare gli estremi del dolo, per la cui esistenza non è richiesta una analisi lucida della realtà, ma solo che il soggetto sia in grado, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico determinate dalle sostanze assunte, di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto, quale la resistenza attiva esercitata nei confronti degli operanti per sottrarsi al controllo. 2.5. Né vale a confutare la decisione di annullamento la memoria prodotta dalla difesa, con la quale si segnala la corretta applicazione dell'art. 92 cod. pen., in quanto con il ricorso risulta correttamente dedotto l'ulteriore passaggio applicativo degli artt. 42 e 43 cod. pen., carente di motivazione. 3. Deve essere pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza, con rinvio al Tribunale di RI in diversa composizione fisica per valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di RI in diversa composizione fisica. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigli re estensore RI G NE Il P esidente PiérlLi)TTh Stefano