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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1690/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
IA ZO, LA
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1906/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Alimena C/o Avv. V. Adamo 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5565/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249009539989000 IRES-ALTRO 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249009539989000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249009539989000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 515/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 5565/2024 resa pubblica in data
19.12.2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 srl contro l'intimazione di pagamento notificata 6.7.2024 relativamente a 11 prodromiche cartelle di pagamento per tributi erariali e addizionali.
Per giungere a tale conclusione, i primi giudici hanno rilevato, di ufficio, la mancanza di idonea procura alle liti e la mancanza di prova della tempestività del ricorso, avendo la società ricorrente omesso di documentare la data di notifica dell'intimazione.
Contro tale pronuncia la società contribuente propone appello contrastato con controdeduzioni dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'esito dell'udienza odierna il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Col primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 4, e 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 83, comma 3, cod. proc. Civ.” per avere i primi giudici rilevato l'inidoneità della procura (pagg. 2 e 3 atto di appello, ove è contenuta l'illustrazione della censura).
Il motivo è fondato.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte anche a sezioni unite, gli esiti abortivi vanno evitati, ove possibile (cfr. tra le tante, Cass. SSUU n. 27199/2017 pag. 16). Sempre le SSUU della Corte di
Cassazione, con le sentenze nn. 36057/2022 e 2075/2024, proprio in tema di procura, hanno valorizzato il principio di conservazione degli atti. Nel caso in esame, la procura è rilasciata su foglio separato, ma congiunto al ricorso, contiene l'indicazione delle parti, del giudice adito e della natura tributaria del giudizio. A ciò aggiungasi che nessuna eccezione è mai stata sollevata al riguardo. Di conseguenza, per il principio di conservazione degli atti, deve ritenersi errata la dichiarazione di inidoneità della procura.
2 Col secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546/1992“, per avere il giudice di primo grado ritenuto tardivo il ricorso contro l'intimazione di pagamento. L'appellante richiama il principio secondo cui le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato (v. appello pagg. 3 e ss).
Anche questo motivo è fondato. La tempestività del ricorso costituiva un fatto assolutamente pacifico, non avendo l'Agenzia sollevato nessuna eccezione al riguardo e quindi ancora una volta va censurata la decisione di primo grado laddove ha optato per un esito abortivo del giudizio evitando di pervenire ad una decisione di merito.
3 Ciò chiarito, il Collegio – non ricorrendo nessuna ipotesi di rimessone del procedimento al primo giudice
- procede all'esame della censura riproposta con l'appello alle pagg. 6 e ss.
Per evidenti ragioni di priorità logica va subito respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia appellata perché era onere del concessionario chiamare in giudizio la parte ritenuta legittimata.
Resta quindi da esaminare la doglianza con cui si fa valere la nullità della notifica delle cartelle e quindi la prescrizione delle pretese tributarie. Ritiene l'appellante che per alcune cartelle erroneamente è stata eseguita la notifica col rito degli irreperibili, non sussistendone le condizioni, come dimostrato dalla visura camerale prodotta già nel giudizio di primo grado in cui era indicato l'indirizzo della sede legale della società.
Secondo l'appellante invece occorreva procedere ad adeguate ricerche ed eseguire la notifica ai sensi dell'art. 140 cpc.
Con riferimento alle due cartelle all. 6 e 7 la società appellante ritiene che la notifica delle stesse sia nulla perché esse risultano notificate a soggetti per i quali il messo notificatore non ha specificato il legame e/o il rapporto con la società destinatario dell'atto.
La doglianza è infondata sotto entrambi i profili in cui si articola.
E' vero che dalla visura camerale prodotta nel fascicolo telematico risulta che la società aveva sede in Indirizzo_1, indirizzo corrispondente al domicilio dell'amministratore unico Nominativo_1 e del socio Nominativo_2 (cfr. visura in atti).
Dalle relate eseguite dal messo notificatore e prodotte dall'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta che nel 2018 l'indirizzo della sede della società e del legale rappresentante era in Indirizzo_1 Villa di Briano: ed infatti, la notifica della cartella n……..7606000 (relativa a diritti camerali anno 2014) fu notificata in data 26.3.2018 a Nominativo_1, mediante consegna personalmente al destinatario proprio in quell'indirizzo.
In data 11.4.2018 allo stesso indirizzo venne notificata l'altra cartella n…….412000 (IRAP e ritenute anno 2014). La consegna avvenne nelle mani di Nominativo_2 che è, evidentemente, un familiare convivente, come emerge dall'esame congiunto della stessa visura camerale (che, come si è detto, riporta il domicilio dell'Nominativo_2) e dall'avviso di avvenuta notifica del 21.5.2018.
In data 29.5.2018 venne eseguita la notifica della cartella n…..573000 (relativa a IRES e IVA 2014) mediante deposito in Comune, affissione alla porta e spedizione avviso di deposito con raccomandata con avviso di ricevimento, stante l'assenza di persone previste dall'art. 139 cpc (v. relata in atti all. 8).
La notifica di queste tre cartelle (all. 6 e 7) deve quindi ritenersi regolare.
Passando all'esame delle altre otto cartelle, osserva la Corte che le notifiche risultano eseguite negli anni 2019, 2020 e 2022 e dalle relate delle stesse risulta che il nominativo risultava sconosciuto in Indirizzo_1 e assente dal citofono e dalla cassetta. Risultano altresì eseguiti vari tentativi di notifica (v. relate in atti contenenti tutte impresso il numero della cartella di riferimento).
Deve quindi ritenersi, secondo l'apprezzamento di questo giudice di merito, che all'indirizzo citato di Indirizzo_1 in Villa di Briano (corrispondente a quello risultante dalla visura) il nominativo è stato presente fino al 2018 e che invece dal 2019 in poi è scomparsa l'indicazione sul citofono e sulla cassetta e non è stato possibile rintracciare un diverso indirizzo, nonostante la richiesta di visura attestata dal notificatore nelle relate: quindi, deve ritenersi correttamente adottato il rito dell'irreperibilità assoluta, contrariamnete a quanto affermato dalla società appellante perché è ben possibile un trasferimento di fatto della società nel
2019 senza curare la formale variazione presso la Camera di Commercio.
4 In ordine alle altre doglianze formulate in primo grado, rileva il Collegio quanto segue.
Sulla mancanza di pregressi avvisi accertamento la censura è infondata perché l'Ufficio ha seguito la strada della iscrizione a ruolo dei tributi non pagati e le cartelle, come si è visto, sono state notificate tutte entro i termini di prescrizione (che per i tributi erariali è di dieci anni).
Sul calcolo dell'importo degli interessi, come affermato dalla Corte Suprema, “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024).
L'intimazione, nel caso di specie, segue le cartelle che a loro volta avevano determinato il quantum del debito e gli interessi ed inoltre nella parte relativa alle comunicazioni dell'agente della riscossione sono fornite le informazioni per consultare la situazione debitoria complessiva, il dettaglio delle somme richieste e peer ottenere informazioni e chiarimenti (cfr. intimazione pagg. 8 e 9).
Quanto alle sanzioni richieste, si tratta di modalità predeterminate per legge, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, e quindi la doglianza è infondata anche perché l'intimazione, redatta su modelli ministeriali, offre, come si è detto, tutte le informazioni necessarie per ottenere chiarimenti.
In conclusione, il ricorso, benché ammissibile in rito, va respinto nel merito.
Le spese del doppio grado vanno compensate perché le censure sulla inammissibilità del ricorso sono state comunque accolte.
P.Q.M.
Accoglie in parte l'appello e dichiara ammissibile il ricorso in primo grado che rigetta nel merito.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
IA ZO, LA
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1906/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Alimena C/o Avv. V. Adamo 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5565/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249009539989000 IRES-ALTRO 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249009539989000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249009539989000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 515/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 5565/2024 resa pubblica in data
19.12.2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 srl contro l'intimazione di pagamento notificata 6.7.2024 relativamente a 11 prodromiche cartelle di pagamento per tributi erariali e addizionali.
Per giungere a tale conclusione, i primi giudici hanno rilevato, di ufficio, la mancanza di idonea procura alle liti e la mancanza di prova della tempestività del ricorso, avendo la società ricorrente omesso di documentare la data di notifica dell'intimazione.
Contro tale pronuncia la società contribuente propone appello contrastato con controdeduzioni dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'esito dell'udienza odierna il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Col primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 4, e 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 83, comma 3, cod. proc. Civ.” per avere i primi giudici rilevato l'inidoneità della procura (pagg. 2 e 3 atto di appello, ove è contenuta l'illustrazione della censura).
Il motivo è fondato.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte anche a sezioni unite, gli esiti abortivi vanno evitati, ove possibile (cfr. tra le tante, Cass. SSUU n. 27199/2017 pag. 16). Sempre le SSUU della Corte di
Cassazione, con le sentenze nn. 36057/2022 e 2075/2024, proprio in tema di procura, hanno valorizzato il principio di conservazione degli atti. Nel caso in esame, la procura è rilasciata su foglio separato, ma congiunto al ricorso, contiene l'indicazione delle parti, del giudice adito e della natura tributaria del giudizio. A ciò aggiungasi che nessuna eccezione è mai stata sollevata al riguardo. Di conseguenza, per il principio di conservazione degli atti, deve ritenersi errata la dichiarazione di inidoneità della procura.
2 Col secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546/1992“, per avere il giudice di primo grado ritenuto tardivo il ricorso contro l'intimazione di pagamento. L'appellante richiama il principio secondo cui le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato (v. appello pagg. 3 e ss).
Anche questo motivo è fondato. La tempestività del ricorso costituiva un fatto assolutamente pacifico, non avendo l'Agenzia sollevato nessuna eccezione al riguardo e quindi ancora una volta va censurata la decisione di primo grado laddove ha optato per un esito abortivo del giudizio evitando di pervenire ad una decisione di merito.
3 Ciò chiarito, il Collegio – non ricorrendo nessuna ipotesi di rimessone del procedimento al primo giudice
- procede all'esame della censura riproposta con l'appello alle pagg. 6 e ss.
Per evidenti ragioni di priorità logica va subito respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia appellata perché era onere del concessionario chiamare in giudizio la parte ritenuta legittimata.
Resta quindi da esaminare la doglianza con cui si fa valere la nullità della notifica delle cartelle e quindi la prescrizione delle pretese tributarie. Ritiene l'appellante che per alcune cartelle erroneamente è stata eseguita la notifica col rito degli irreperibili, non sussistendone le condizioni, come dimostrato dalla visura camerale prodotta già nel giudizio di primo grado in cui era indicato l'indirizzo della sede legale della società.
Secondo l'appellante invece occorreva procedere ad adeguate ricerche ed eseguire la notifica ai sensi dell'art. 140 cpc.
Con riferimento alle due cartelle all. 6 e 7 la società appellante ritiene che la notifica delle stesse sia nulla perché esse risultano notificate a soggetti per i quali il messo notificatore non ha specificato il legame e/o il rapporto con la società destinatario dell'atto.
La doglianza è infondata sotto entrambi i profili in cui si articola.
E' vero che dalla visura camerale prodotta nel fascicolo telematico risulta che la società aveva sede in Indirizzo_1, indirizzo corrispondente al domicilio dell'amministratore unico Nominativo_1 e del socio Nominativo_2 (cfr. visura in atti).
Dalle relate eseguite dal messo notificatore e prodotte dall'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta che nel 2018 l'indirizzo della sede della società e del legale rappresentante era in Indirizzo_1 Villa di Briano: ed infatti, la notifica della cartella n……..7606000 (relativa a diritti camerali anno 2014) fu notificata in data 26.3.2018 a Nominativo_1, mediante consegna personalmente al destinatario proprio in quell'indirizzo.
In data 11.4.2018 allo stesso indirizzo venne notificata l'altra cartella n…….412000 (IRAP e ritenute anno 2014). La consegna avvenne nelle mani di Nominativo_2 che è, evidentemente, un familiare convivente, come emerge dall'esame congiunto della stessa visura camerale (che, come si è detto, riporta il domicilio dell'Nominativo_2) e dall'avviso di avvenuta notifica del 21.5.2018.
In data 29.5.2018 venne eseguita la notifica della cartella n…..573000 (relativa a IRES e IVA 2014) mediante deposito in Comune, affissione alla porta e spedizione avviso di deposito con raccomandata con avviso di ricevimento, stante l'assenza di persone previste dall'art. 139 cpc (v. relata in atti all. 8).
La notifica di queste tre cartelle (all. 6 e 7) deve quindi ritenersi regolare.
Passando all'esame delle altre otto cartelle, osserva la Corte che le notifiche risultano eseguite negli anni 2019, 2020 e 2022 e dalle relate delle stesse risulta che il nominativo risultava sconosciuto in Indirizzo_1 e assente dal citofono e dalla cassetta. Risultano altresì eseguiti vari tentativi di notifica (v. relate in atti contenenti tutte impresso il numero della cartella di riferimento).
Deve quindi ritenersi, secondo l'apprezzamento di questo giudice di merito, che all'indirizzo citato di Indirizzo_1 in Villa di Briano (corrispondente a quello risultante dalla visura) il nominativo è stato presente fino al 2018 e che invece dal 2019 in poi è scomparsa l'indicazione sul citofono e sulla cassetta e non è stato possibile rintracciare un diverso indirizzo, nonostante la richiesta di visura attestata dal notificatore nelle relate: quindi, deve ritenersi correttamente adottato il rito dell'irreperibilità assoluta, contrariamnete a quanto affermato dalla società appellante perché è ben possibile un trasferimento di fatto della società nel
2019 senza curare la formale variazione presso la Camera di Commercio.
4 In ordine alle altre doglianze formulate in primo grado, rileva il Collegio quanto segue.
Sulla mancanza di pregressi avvisi accertamento la censura è infondata perché l'Ufficio ha seguito la strada della iscrizione a ruolo dei tributi non pagati e le cartelle, come si è visto, sono state notificate tutte entro i termini di prescrizione (che per i tributi erariali è di dieci anni).
Sul calcolo dell'importo degli interessi, come affermato dalla Corte Suprema, “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024).
L'intimazione, nel caso di specie, segue le cartelle che a loro volta avevano determinato il quantum del debito e gli interessi ed inoltre nella parte relativa alle comunicazioni dell'agente della riscossione sono fornite le informazioni per consultare la situazione debitoria complessiva, il dettaglio delle somme richieste e peer ottenere informazioni e chiarimenti (cfr. intimazione pagg. 8 e 9).
Quanto alle sanzioni richieste, si tratta di modalità predeterminate per legge, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, e quindi la doglianza è infondata anche perché l'intimazione, redatta su modelli ministeriali, offre, come si è detto, tutte le informazioni necessarie per ottenere chiarimenti.
In conclusione, il ricorso, benché ammissibile in rito, va respinto nel merito.
Le spese del doppio grado vanno compensate perché le censure sulla inammissibilità del ricorso sono state comunque accolte.
P.Q.M.
Accoglie in parte l'appello e dichiara ammissibile il ricorso in primo grado che rigetta nel merito.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.