Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01573/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6213 del 2025, proposto da
MA HM Rahman, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Remini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo 107;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente serbato alla domanda di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art 22 e 23 D.Lgvo 286/98 prot. n. P-NA/L/Q/2024/103150 per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa EL TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta il ricorrente che nel suo interesse, in data 26.04.2024, è stata presentata presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, una istanza volta ad ottenere il nulla osta al lavoro subordinato ex art. 22 e 23 del D.lvo n. 286/98 e che, pertanto, egli faceva ingresso nel territorio nazionale.
Successivamente, con istanze del 17 settembre 2025 e del 3.10.2025, chiedeva di essere convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e, tuttavia, nessun riscontro in tal senso perveniva dall’amministrazione.
Con il ricorso in esame, è dedotta la illegittimità dell’inerzia della Prefettura che non ha concluso il procedimento nei termini previsti dalla legge e, dunque, per violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Si è costituita l’amministrazione intimata la quale ha rappresentato che l’istanza è stata archiviata in data 15 giugno 2025 attesa la mancata presentazione della documentazione atta a dimostrare la partecipazione e il completamento da parte del lavoratore di un corso di formazione professionale e civico linguistica approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art 23, co 2-bis D.Lgs 286/1998).
L’Amministrazione ha, dunque, proceduto alla notifica dell’archiviazione dell’istanza per il tramite del Portale Servizi - Ali Sportello Unico – Ministero dell‘Interno, nell'area riservata dedicata agli stranieri e ai datori di lavoro dove è possibile verificare lo stato di avanzamento della pratica nonché gli eventuali atti interlocutori.
Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerate le evidenze in atti, sul presente ricorso può essere dichiarata cessata la materia del contendere dal momento che il procedimento si è concluso con provvedimento di archiviazione del 15 giugno 2025 reso conoscibile agli interessati per il tramite del Portale Servizi - Ali Sportello Unico – Ministero dell‘Interno, mediante accesso all’area riservata.
Le peculiari connotazioni della controversia, consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
EL TA, Consigliere, Estensore
RA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TA | AN LL |
IL SEGRETARIO