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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/08/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
- Terza Sezione Civile -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario Dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4956/2022 R.G., avente ad oggetto: responsabilità
professionale, promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Canu
ATTORE
nei confronti di
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. e (C.F. Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Massari C.F._2
CONVENUTI
Conclusioni dell'attore: “Per i motivi esposti in atti, respinta ogni istanza, eccezione e
domanda di controparte, previe tutte le declaratorie del caso, senza accettazione del
contraddittorio su domande nuove e/o tardivamente formulate dalle controparti NEL MERITO –
accertare e dichiarare la responsabilità dell' (in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore) e la responsabilità professionale del Dott. per la Controparte_2
negligenza ed imperizia prestata nello svolgimento della errata prestazione professionale eseguita sulla persona del Sig. ; - accertare e dichiarare l'inadempimento Parte_1
dei convenuti nell'esecuzione del contratto con oggetto il ricovero, le cure mediche e
l'intervento del 20.07.2017 a favore del Sig. , e dichiarare risolto per fatto Parte_1
e colpa dei convenuti il contratto medesimo e, conseguentemente, per l'effetto, - condannare
l e il Dott. in via tra Controparte_4 Controparte_2
loro solidale, a restituire all'attore la somma di € 8.593,62 dallo stesso pagata in data
31.12.2019 (cartella n. 022 2019 00162605 30 000) nonché condannare i convenuti, sempre
in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi (patrimoniali e non
patrimoniali) subiti dal Sig. , quantificati, in modo provvisorio e forfettario, Parte_1
in € 10.000,00 con riserva sin d'ora di richiesta di maggiori danni per aggravio futuro, atteso
che le complicanze risultano ancora in evoluzione e vi è il serio rischio di aggravamento delle
condizioni cliniche del Sig. , ovvero nella diversa somma che risulterà in corso di Pt_1
giudizio e che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, se del caso, da liquidarsi anche in via
equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della domanda al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA Ferma la produzione documentale effettuata, si insiste per le istanze
istruttorie non ancora ammesse di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 6.2.2023. IN OGNI
CASO Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Conclusioni dei convenuti: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia il
Tribunale adito: nel merito, respingere tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti
di e del Dr. perché infondate in fatto e in diritto e, per il Controparte_3 Controparte_2
denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande proposte da parte attrice,
contenere la condanna nei limiti della eventuale accertata responsabilità dei convenuti e del
danno effettivamente subito da parte attrice;
in via istruttoria, ammettere interrogatorio
formale del signor e prova per testi sulle circostanze di seguito indicate: Parte_1
1.Vero che nell'aprile 2016, il signor veniva ricoverato presso la Parte_1
Fondazione Poliambulanza di Brescia a causa di un episodio di ritenzione urinaria acuta di
urina;
2.Vero che nel corso del ricovero presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia il signor
veniva sottoposto a cistoscopia e cistouretrografia;
3.Vero che il signor Parte_1
veniva dimesso dalla Fondazione Poliambulanza con diagnosi di ipertrofia Parte_1 prostatica benigna e terapia farmacologica con indicazione a intervento disostruttivo della
prostata;
4.Vero che dal 19.07.2017 al 23.07.2017 il signor veniva Parte_1
ricoverato presso U.O. della per urgenza minzionale associata a CP_3 CP_3
minzione prolungata;
5.Vero che il signor veniva sottoposto ad intervento Parte_1
chirurgico Holep in data 20.07.2017; 6.Vero che l'intervento chirurgico è risultato privo di complicazioni così come il decorso post-operatorio è stato regolare;
7.Vero che nel corso del
controllo clinico del 05.12.2018 cui il paziente veniva sottoposto, si riscontrava una buona
dinamica minzionale con flusso mattutino adeguato;
8.Vero che il signor Parte_1
ha deciso di sottoporsi all'intervento presso la ed in particolare ad opera Controparte_3
del Dr. in quanto quest'ultimo risultava essere tra i pochissimi pionieri Controparte_2
dell'introduzione della tecnica laser ad “Holmio”;
9.Vero che la scelta terapeutica è stata
condivisa tra medico e paziente, all'esito di una attenta valutazione di tutte le alternative e
della comparazione tra rischi e benefici di ogni possibile opzione;
10.Vero che il signor Pt_1
ha sottoscritto il modulo di consenso informato dopo aver ricevuto tutte le spiegazioni e dopo
aver dichiarato di aver ben compreso l'informativa data;
11.Vero che la scelta del tipo di
intervento praticato al paziente, e, cioè, laser Holep, è stata assunta in considerazione della
tipologia di problematica dalla quale era affetto il paziente ma anche ai ridotti tempi di
cateterizzazione ed ospedalizzazione rispetto alla resezione transuretrale della prostata o
all'adenomectomia open. Si indicano come testimoni la dr.ssa c/o Testimone_1 CP_3
ed il dr. di Treviglio (BG). In ogni caso, spese e compenso CP_3 Testimone_2
professionale rifusi, maggiorati di rimborso forfettario, iva e cpa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che, con atto di citazione, ritualmente notificato in data 25/07/2022, Parte_1
citava in giudizio l e il dott.
[...] Controparte_1 [...]
onde sentire accertare e dichiarare la responsabilità della e del CP_2 Controparte_3
dott. per la negligenza ed imperizia nello svolgimento della prestazione Controparte_2
professionale a favore dell'attore; accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti nell'esecuzione del contratto di ricovero, cure mediche ed intervento del 20/07/2017 e dichiarare il contratto risolto per fatto e colpa dei convenuti e per l'effetto condannare l
[...] e il dott. in via tra loro solidale a Controparte_4 CP_5
restituire all'attore la somma di euro 8.593,62 dallo stesso pagata in data 31/12/2019 nonché
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da e quantificati in Pt_1
euro 10.000,00 con riserva di richiedere maggiori danni per un aggravio futuro delle condizioni di salute dell'attore.
A sostegno delle proprie domande, l'attore esponeva: che il 21/04/2016, a seguito di ricovero presso il reparto di urologia dell di Brescia in ragione di un Controparte_6
episodio di ritenzione urinaria, si sottoponeva a plurimi esami strumentali e gli veniva diagnosticata un'iniziale ostruzione cervico uretrale con indicazione a terapia alfa litica;
che, in data 08/02/2017, veniva visitato dal dott. il quale proponeva adenoctomia CP_2
prostatica trans uretrale con laser ad Holmio;
che decideva di sottoporsi a tale intervento a pagamento e il 20/07/2017 veniva operato dal dott. in regime di libera professione;
CP_2
che veniva dimesso il 23/07/2017 ed accusava problematiche di “dolori e interruzioni durante
Parte le minzioni” con espulsione di corpo estraneo;
che, su indicazione del suo il materiale espulso veniva analizzato in laboratorio e si apprendeva essere materiale fibrinico commisto a materiale esogeno rifrangente (punto di sutura?) del diametro di 17x6 mm;
di aver subito denunciato l'accaduto al dott. con mail e anche durante la visita di controllo e veniva CP_2
rassicurato dal medico;
che, persistendo alcuni disturbi e complicazioni, veniva visitato da un altro specialista, il quale diagnosticava una stenosi post intervento;
che detta diagnosi trovava conferma in data 06/03/2018 a seguito di cistoscopia trans uretrale che accertava la presenza di due anelli di sub stenosi ad ampio raggio ed una piccola fessurazione nella mucosa;
di non aver mai avuto idonea spiegazione circa la presenza del materiale espulso a seguito dell'intervento effettuato;
che avvertendo la persistenza dei seguenti sintomi: “costante dolore
acuto all'atto minzionale, mitto interrotto, episodi di ritenzione urinaria, necessità di impiegare
torchio addominale per completare il vuotamento vescicale, deficit erettile a sette giorni ed
ancora presente, lesioni eritematose della cute del glande con sviluppo di cute prepuziale
anelastica e lacerazioni coronali” (cfr. pag. 6 atto di citazione) si sottoponeva a visita specialistica in data 25/02/2019, e veniva riscontrato “un alterato rilasciamento del piano
perineale, fisiologicamente presente nella fase minzionale” e che “tale fenomeno si è manifestato immediatamente dopo l'espulsione del corpo estraneo e mostra un evidente nesso
causa-effetto” (pagine 7-8 atto di citazione); di aver provveduto, in data 31/12/2019, al pagamento della cartella n. 022 2019 00162605 30 000 per l'importo di euro 8593,62 con riserva di ripetizione del pagamento;
che alcun preventivo era stato consegnato all'attore in relazione alle spese dell'intervento e che nel consenso informato alcuna previsione di insorgenza ed espulsione di materiale era contemplata;
che sussiste pertanto una responsabilità professionale del dott. e della struttura ospedaliera CP_2 CP_3
ai sensi dell'art. 1228 c.c. e che il medico è tenuto a dover provare di avere tenuto un
[...]
comportamento diligente e di non aver commesso alcun errore rilevante;
di ritenere di avere adempiuto al proprio onere probatorio con le allegazioni e documentazioni offerte;
di valutare anche il danno di perdita di chances di guarigione;
che essendo prevedibile un danno biologico del 3% l'attore richiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di euro 8.959,85 oltre le spese vive, forfetizzato in euro 10.000,00 e da valutarsi anche in via equitativa.
Si costituivano, con comparsa di costituzione e risposta del 20/10/2022, sia CP_3
che il dott. per chiedere il rigetto delle domande formulate dall'attore, in
[...] Controparte_2
quanto infondate in fatto ed in diritto ed, in via subordinata, in caso di accertata responsabilità
delle parti convenute, contenere la condanna nei limiti del danno effettivamente subito dall'attore.
Nel merito, i convenuti deducevano: che il 20/07/2017 l'attore veniva ricoverato per urgenza minzionale associata a minzione prolungata nonostante la terapia farmacologica e veniva sottoposta ad intervento chirurgico Holep;
che l'intervento si era svolto senza complicazioni ed il paziente veniva regolarmente dimesso il 23/07/2017; che al controllo del 05/12/2017 il paziente risultava con “buona dinamica minzionale con flusso mattutino adeguato” (pag. 5
della comparsa); che l'attore si sottoponeva ad ulteriori controlli di uroflussimetria per valutazione del ristagno post-minzionale e cistoscopia;
che non sono emersi profili di responsabilità professionale in assenza di errori da parre del dott. nella scelta della CP_2
tipologia dell'intervento e nella sua esecuzione;
che non vi è alcun nesso causale tra l'intervento Holep e la stenosi uretrale perinea con fessurazione della mucosa;
che, tramite il consenso informato consegnato all'attore, quest'ultimo era stato messo a conoscenza delle possibili complicanze dell'intervento cui si era sottoposto, tra le quali stenosi e infiammazioni.
Si premette che parte attrice ha, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, intrapreso anche una procedura di mediazione inizialmente avanti l'Organismo di Brescia, con esito negativo come da verbale del 13/01/2022 per la mancata partecipazione delle parti convenute ed in seguito avanti il competente Organismo di Bergamo (doc. 22 e doc. 23; doc. 24 di parte attrice).
L'istruttoria veniva svolta mediante l'esecuzione di una consulenza tecnica di ufficio a mezzo di collegio peritale, composto dal medico legale e dallo specialista in urologia.
La domanda attorea va parzialmente accolta, per quanto di ragione.
Nel caso in esame risulta che parte attrice abbia stipulato un contratto in primis con il dott.
primario della Divisione di Urologia dell di CP_2 Controparte_4 CP_4
per la prestazione professionale di intervento alla prostata a laser Holmio ed, altresì, con la struttura sanitaria, ove è stato effettuato l'intervento chirurgico, in libera professione.
Tale fatto risulta incontestato e in ogni caso le parti convenute hanno ottenuto il pagamento delle prestazioni dovute, come adempimento contrattuale da parte dell'attore e come emerge dalla cartella di pagamento (doc. 15 di parte attrice).
Risulta, altresì, dagli atti che l'attore in data 20/07/2017 per una “ipertrofia prostatica
benigna” si è sottoposto ad un intervento denominato chirurgico di HOLEP, presso la Divisione
di Urologia dell'Ospedale di , dal quale è stato dimesso in data 23/07/2017 con CP_4
diagnosi di “ostruzione cervico-uretrale secondaria ad IPB” (pagg.
5-7 c.t.u.).
Sulla scorta delle dedotte premesse e lamentando una negligenza nella condotta del medico,
parte attrice ha richiesto, quindi, la risoluzione del contratto intercorso e la restituzione di quanto versato in ottemperanza alle proprie obbligazioni contrattuali, oltre al risarcimento del danno.
L'attore ha, infatti, lamentato, a seguito dell'intervento eseguito dal convenuto CP_2
l'espulsione di un corpo estraneo, dalle caratteristiche anomale, poiché formato da materiale fibrinico commisto a materiale esogeno rifrangente (forse punti di sutura) - come accertato in seguito ad esame istologico effettuato in data 02/08/2017 (doc. 8). In seguito a tale evento, connesso all'intervento effettuato, ha lamentato l'insorgenza Pt_1
di una stenosi ed una serie di sintomi, dallo stesso addebitati all'evento di espulsione del corpo estraneo seguita all'intervento con laser.
Deve premettersi che la consulenza espletata sulla persona dell'attore e sulla vicenda sanitaria oggetto del giudizio, affidata ad un medico legale e ad un medico specialista in urologia, è chiara, completa e coerente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione.
Può affermarsi che le conclusioni cui sono giunti i periti sono pienamente condivisibili e conseguenti ad un esaustivo esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico,
garantito, altresì, dalla presenza dei ctp, risultando lineari e convincenti le risposte fornite alle osservazioni dei consulenti delle parti.
Al quesito la perizia ha così risposto: “alla luce della documentazione scientifica esaminata e
dall'analisi del caso in esame, pertanto, si può ritenere che all'epoca della diagnosi, corretta, di
“ipertrofia prostatica benigna”, vi fosse una corretta indicazione all'intervento chirurgico ed in
particolare alla scelta della terapia chirurgica dei sintomi presenti a carico delle basse vie
urinarie (LUTS) secondari ad ipertrofia prostatica benigna (BPH) intrapresa con Holep, anche
tenuto conto della terapia anticoagulante in corso” .
Il collegio peritale, quindi, in primo luogo, evidenziava la correttezza della diagnosi e della indicata terapia chirurgica rispetto alla sintomatologia evidenziata.
Il collegio peritale inoltre – dopo aver premesso che l'intervento HOLEP rappresenta una buona scelta anche perché è possibile con questa tecnologia a laser operare anche pazienti che sono in cura con terapie anticoagulanti e che però una delle complicanze principali può essere rappresentata da una stenosi dell'uretra – evidenziava, con riferimento alla sintomatologia ed ai disturbi lamentati dall'attore in seguito all'intervento, che: “per quanto attiene alla OAB
(sindrome da vescica iperattiva) la stenosi uretrale e il riferito deficit erettile lamentato dal
paziente, dalla letteratura scientifica esaminata risultano riferibili a complicanze
scientificamente correlate all'intervento, non riconducibili ad errori di tecnica chirurgica” (pag.
13). Dalla perizia effettuata, quindi, non è emerso il nesso causale tra la stenosi e l'espulsione del corpo estraneo, ma piuttosto il medico legale ha individuato la stenosi quale possibile effetto derivante dal rischio correlato alla operazione effettuata sulla persona dell'attore e, quindi,
ricompreso nella possibile genesi dei rischi post-operatori, che erano stati illustrati a parte attrice.
Ciò detto, è tuttavia stata accertata dai periti anche una negligenza da parte dei sanitari, che ha cagionato l'inserzione di materiale fibrinico commisto a materiale esogeno rifrangente durante l'operazione, quale evento “erroneo e censurabile” dovendosi ritenere, anche alla luce
“delle immagini iconografiche allegate, trattarsi di parte della fibra utilizzata durante la
procedura chirurgica di Holep all'interno della vescica del paziente” (pag. 13 della ctu).
A questo punto occorre esaminare le domande di risarcimento del danno e di risoluzione del contratto svolte dall'attore.
Deve affermarsi essere stata raggiunta la prova di parziale inadempimento da parte dei convenuti nelle obbligazioni assunte, con riferimento a quanto accertato in c.t.u. rispetto alla condotta operatoria che ha, in seguito alle dimissioni dell'attore, cagionato l'espulsione del materiale fibrinico commisto a materiale esogeno rifrangente.
A tale proposito, va premesso che l'obbligazione assunta dal sanitario è in generale una obbligazione c.d. di mezzi ed applicando gli ordinari principi in tema di inadempimento, resta a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente.
La CTU ha valutato la sopra indicata condotta quale negligente e foriera di un danno, che è
stato dalla stessa qualificato da un punto di vista medico legale in punto di conseguenze, non come un danno di natura permanente, quanto piuttosto causativo di “un prolungamento del
decorso clinico per stato infiammatorio vescicale”, ovverosia in un danno di natura temporanea quantificabile in “un periodo di inabilità temporanea biologica di 5 (cinque) giorni in forma
parziale al 50% e 10 (dieci) in forma parziale al 25% ulteriori e conseguenti all'erronea
procedura chirurgica, rispetto a quanto sarebbe comunque occorso nel normale decorso clinico post-operatorio” (pag. 13 c.t.u.). Alla luce di quanto accertato e quindi di una responsabilità medica non nell'esecuzione della procedura chirurgica di Holep, quanto nella inserzione di un materiale estraneo, in sala operatoria e durante l'intervento chirurgico, pur avendo essa cagionato unicamente un prolungamento dello stato infiammatorio vescicale e non la lamentata stenosi, si ritiene che possa dirsi accertato un parziale inadempimento contrattuale da parte dei convenuti.
Risultano, infatti, non compiutamente messe in atto le buone e corrette prassi da adottare in sala operatoria, non avendo evitato che un materiale estraneo si inserisse nel corso dell'intervento operatorio.
Di conseguenza, nessun dubbio può sussistere in ordine alla responsabilità di entrambi i convenuti che ebbero in cura l'attore nella fase intra e post-operatoria e nella verificazione del danno de quo.
Quanto alla fonte ed alla natura della responsabilità, deve osservarsi che, quanto alla
[...]
con un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione CP_3
ha stabilito che il rapporto che sorge tra il paziente e la struttura o ente ospedaliero trova la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nei cui confronti, a fronte del pagamento del corrispettivo, insorgono obblighi di messa a disposizione del personale medico e paramedico oltre che ad obblighi più prettamente di natura lato sensu “alberghiera”, di cura e accoglienza.
Quindi anche la responsabilità della struttura convenuta ha carattere contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. mentre la responsabilità del medico si configura sulla scorta del disposto di cui all'art. 1228 c.c. quale inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal medico quale ausiliario necessario della struttura ospedaliera – in astratto anche qualora non assunto con rapporto di lavoro subordinato – non avendo rilevanza la circostanza per cui,
come accaduto nel caso di specie, il medico specialista sia stato fiduciariamente scelto dal paziente (cfr. tra le altre Cass. 13953/2007).
Risulta, pertanto, fondata la domanda di accertamento della responsabilità solidale delle parti convenute, formulata da parte attrice, anche se limitatamente alla inserzione del materiale esogeno ed al conseguente prolungamento dello stato infiammatorio a danno del . Pt_1 Occorre esaminare a questo punto la domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti per l'intervento e le cure a parte attrice presso l'Ospedale di e di restituzione del CP_4
corrispettivo versato dal . Pt_1
Tale domanda non è fondata.
Accertata la responsabilità di natura contrattuale nella inserzione di materiale esogeno,
l'inadempimento dovrà essere valutato alla stregua dell'art. 1455 c.c.
In questo senso e valutate le risultanze peritali, tuttavia, risultando l'assunto del medico legale per il quale l'intervento chirurgico è stato adeguatamente compiuto, non si ritiene che l'inadempimento parziale cui è conseguito un prolungamento dello stato infiammatorio – che è
risultato comunque non posto in nesso causale con la stenosi successivamente accertata –
possa dirsi un inadempimento grave, tale da determinare la risoluzione del contratto inter
partes.
Devono pertanto essere rigettate le domande di risoluzione del contratto e di restituzione del corrispettivo pagato.
Quanto alla liquidazione del danno temporaneo accertato dal collegio peritale devono essere valutati gli elementi a disposizione, quali, l'età dell'attore al momento del fatto (70 anni) e la normativa applicabile, dovendosi fare riferimento alle tabelle c.d. milanesi (cfr. Cass.
12408/2011).
Nel caso di specie, gli importi vengono quantificati, in linea capitale, come segue, calcolato l'importo di 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta: € 287,50 per ITP di 5
giorni al 50% ed € 287,50 per ITP di 10 giorni al 25% così per complessivi € 575,00.
Nessun altro danno può essere liquidato a favore dell'attore, stanti gli esiti della perizia collegiale.
In definitiva, accertata la colpa delle parti convenute nella sola causazione della situazione che ha cagionato l'espulsione del corpo estraneo subito a seguito dell'intervento e l'insorgenza del conseguente stato in infiammazione, i convenuti medesimi vanno condannati in solido tra loro al risarcimento in favore dell'attore di € 575,00. Su tale importo, devalutato alla data del sinistro (20 luglio 2017) e successivamente rivalutato anno per anno secondo indici Istat, spettano gli interessi legali dalla stessa data del sinistro ad oggi.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza delle parti convenute e vengono liquidate come nel dispositivo per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisionale, ai sensi del
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 157/2022, stimate con riferimento al quantum del
decisum.
Del pari vanno poste a carico solidale delle parti convenute le anticipazioni sostenute da parte attrice (contributo unificato e marca da bollo) mentre le spese di ctu, che si è resa necessaria ai fini della decisione, vanno poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa così provvede:
1. Accertato e dichiarato il parziale inadempimento contrattuale da parte dei convenuti per i motivi di cui in sentenza, condanna, per l'effetto, le parti convenute in solido al pagamento, a favore dell'attore, dell'importo di euro 575,00 oltre rivalutazione ed interessi di legge dal 20/07/2017 al saldo effettivo, a titolo di risarcimento danni e per i motivi di cui in sentenza.
2. Condanna le parti convenute in solido al rimborso, a favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in euro 264,00 (237,00 per contributo unificato, euro 27,00 marca da bollo) a titolo di anticipazioni nonché in euro 762,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimb. forf. spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3. Pone definitivamente le spese di ctu a carico solidale delle parti.
4. Rigetta le altre domande.
Così deciso in Bergamo in data 30/07/2025 Il G.On.
Dott.ssa Carlotta Griffini