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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/12/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 686/2024
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa NA ZZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NA ZZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 686 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
Pag. 1 di 7 nata in Svizzera il [...], in [...] e quale legale Parte_1
rappresentante di c.f. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Siderno, via T. Arena 36/H, presso lo studio dell'avv.
IU PE, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...], CP_2
alla via Peripoli n. 74B;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1
ha convenuto in giudizio per ottenere l'accoglimento delle
[...] CP_2
seguenti conclusioni: “dichiarare, per la causale di cui in narrativa, la responsabilità di CP_2
per la quota del 51% di debiti 18.029,38 riportati nell'intimazione di pagamento
[...]
09420239006606249 e oggetto di rateizzazione, e per l'effetto : a. condannarlo al pagamento,
a favore della ricorrente, della somma di euro 2.788,64, già corrisposta oltre interessi moratori, da ciascun pagamento effettuato dalla ricorrente all' , sino al Controparte_3
soddisfo; b. condannarlo a tenere indenne e rimborsare la ricorrente ogni somma che questa ha pagato e pagherà all' in forza dell'intimazione suddetta e del Controparte_3
piano di rateizzazione in atti, fino a concorrenza della somma di euro 18.029,38, detratto quanto dovuto in forza del punto a, oltre gli interessi moratori dal dovuto al soddisfo;
voglia, altresì, condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio e compensi professionali, oltre c.p.a., da distrarsi, ex art. 93 c.p.c.”.
Pag. 2 di 7 A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto che: - in data
02.04.2019, con scrittura privata, , quale socio accomandatario e titolare CP_2
del 51% delle quote società “BS Panificatori di LO EA e c. SA”, ha assunto l'obbligo di vendere a “con regolare atto notarile con data da definirsi, Parte_1
a seguito di rilascio del nulla osta a procedere da parte della società NV (Agenzia nazionale per lo sviluppo di impresa) il 51% delle quote societarie detenute e con esse per la spettante quota, l'insieme di tutte le attrezzature, i beni strumentali incluso il mezzo di trasporto,
l'avviamento, le merci, e le scorte costituenti il magazzino in capo alla stessa società BS
Panificatori di LO EA e C. SA”; - l'Art.10 di tale contratto recita che “le parti convengono che i debiti inerenti all'azienda ceduta, maturati prima della data del trasferimento formale (02-04-2019), restino in capo al Cedente e, poiché ai sensi dell'art.2560 c.c. di essi risponde anche il Cessionario, il Cedente si obbliga a rifondere al Cessionario quanto questi fosse eventualmente tenuto a pagare per i debiti predetti” e l'Art.11, sul trattamento degli oneri sopravvenuti, che “il Cedente dichiara di assumere a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi obbligo di pagare somme di danaro che dovessero sopravvenire in relazioni ad eventi accertati o da accertare riguardante il periodo antecedente la data del (2/4/2019), relativi a:
-tributi o contributi erariali, comunali, regionali e provinciali, imposte o tasse dirette e indirette, contravvenzioni, ammende e soprattasse di qualsiasi natura, oneri verso gli istituti previdenziali
e assicurativi”; - in data 15.05.2019, con atto notarile, ha ceduto a CP_2 Parte_1
la propria quota di partecipazione;
- a luglio 2023, la ricorrente ha ricevuto
[...]
l'intimazione di pagamento n. 09420239006606249 per l'importo di euro 29.642,52, emessa , agente della riscossione per la Provincia di Controparte_3
Reggio di Calabria, a titolo di tributi e tasse per la Cartella n.
09420180005279175000, I.V.A relativa all'anno 2017; la Cartella n.
09420220019322814000, ritenute IRPEF anno 2017; l'avviso di addebito n.
39420190000235519000, DM 10, anno 2017-2018; l'avviso addebito n.
39420190001000442000, DM 10, anno 2018-2019; l'avviso di addebito n.
39420190003020966000, DM 10, anno 2018- 2019; - in data 03.08.2023 l'Agente della Riscossione ha accolto la richiesta di rateizzazione di 72 rate avanzata dalla ricorrente, per un totale di € 35.351,73, compreso di interessi;
- la ricorrente ha
Pag. 3 di 7 invitato il resistente informalmente e formalmente, con lettera raccomandata del
23.10.2023 e con istanza di mediazione, a provvedere al pagamento di quanto preteso dall' in virtù delle suddette sopravvenienze passive, Controparte_4
senza tuttavia ottenere riscontro positivo.
Non si è costituito in giudizio , nonostante la rituale notifica del CP_2
ricorso e del pedissequo decreto in data 19.08.2024.
Con ordinanza del 06.04.2025, il Giudice ha dichiarato la contumacia di CP_2
quindi, ha rinviato la causa per la discussione e decisione ai sensi dell'art.
[...]
281 sexies c.p.c..
§ 2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito sul presupposto dell'avvenuto pagamento delle rate dovute in favore di , fino alla concorrenza del debito Controparte_4
complessivo di € 35.351,73, compreso di interessi, invocando il proprio diritto a essere tenuta indenne di quanto versato a titolo di debiti della società BS Panificatori di LO EA e C. SA pregressi alla data di cessione delle quote aziendali da parte del cedente, odierno resistente, nella misura del 51% (pari alla quota ceduta). Tale diritto dell'attrice trova la sua giustificazione nel contratto stipulato tra la stessa e CP_2
e, in particolare, negli artt. 10 e 11 sopra richiamati, con i quali “il Cedente si
[...]
obbliga a rifondere al Cessionario quanto questi fosse eventualmente tenuto a pagare per i debiti predetti”.
Ciò posto, va osservato che la ricorrente ha fornito la prova dei presupposti su cui si basa il suo diritto, nonché del pagamento delle rate del debito di cui chiede di essere rimborsata, atteso che all'atto di proposizione del giudizio la stessa ha documentato la fonte negoziale dell'obbligo (scrittura privata del 02.04.2019), la notifica dell'intimazione di pagamento di Controparte_4
contenente la specifica dei debiti imputati alla Società e i relativi anni di riferimento precedenti alla sottoscrizione della scrittura privata di cessione delle quote societarie,
Pag. 4 di 7 l'istanza di rateizzazione avanzata dalla ricorrente e il successivo accoglimento, con previsione del pagamento del debito in 72 rate mensili, nonché la prova dell'intervenuto pagamento delle rate fino alla presentazione del ricorso (cfr. doc.
“rate pagate” allegato al ricorso).
Va evidenziato che la ricorrente, con le note di trattazione scritta del 23.11.2025 ha precisato il punto a) delle conclusioni, chiedendo al Tribunale di “a) condannarlo al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di euro €8.337,96, già corrisposta oltre interessi moratori, da ciascun pagamento effettuato dalla ricorrente all' Controparte_4
sino al soddisfo;
” offrendo in produzione la prova dell'avvenuto pagamento
[...]
delle rate nelle more del giudizio. Tale domanda, tuttavia, non è ammissibile.
Giova richiamare in merito la motivazione adottata dalla Corte di legittimità in relazione a una domanda di indebito oggettivo, che condivide con il caso in esame i medesimi presupposti, fondandosi l'odierna domanda sull'accertamento del diritto alla restituzione (obbligo contrattuale nel caso di specie - mancanza di causa dell'indebito oggettivo) e sull'avvenuto pagamento. La Corte di Cassazione ha affermato «Proprio perché la domanda accessoria di ripetizione dell'indebito, svolta dal conduttore nel giudizio diretto alla determinazione della misura legale del canone, richiede quali suoi elementi costitutivi sia l'accertamento del corrispettivo dovuto e sia l'avvenuto pagamento
a detto titolo di somme in eccedenza, deve anche escludersi che, rispetto alla originaria richiesta di restituzione di quanto corrisposto in più nel periodo sino all'introduzione del giudizio, possa considerarsi modifica consentita la richiesta di condanna del locatore alla restituzione dell'ulteriore indebito per le somme versategli nel corso del giudizio. Premesso, infatti, che le modificazioni consentite della domanda sono quelle che non importano mutamenti del fatto posto a fondamento della pretesa e non aggiungono o sostituiscono al bene della vita controverso, quale specificato con la domanda iniziale, un diverso oggetto della pretesa, rileva questa Corte, secondo quanto già è stato affermato (Cass., n. 10930/93), che anche la domanda, che dipende dal medesimo rapporto negoziale che è stato posto alla base della domanda originaria, deve considerarsi nuova se è fondata su presupposti non prospettati con la domanda originaria e se comporta, perciò, un mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere, essendo certamente
Pag. 5 di 7 possibile che da un solo rapporto giuridico scaturisca una pluralità di prestazioni reciproche connotate da requisiti propri, suscettibili di formare oggetto di domande diverse. Orbene, poiché per poter stabilire anche in ordine alla condicio indebiti connessa ai pretesi successivi versamenti in esubero del canone mensile di locazione effettuati in corso di giudizio sarebbe occorso
l'accertamento di dette nuove circostanze concernenti l'entità dei pagamenti in rapporto al canone legale del momento, nella specie sarebbe stato indispensabile al giudice conoscere anche di fatti non prospettati con l'atto introduttivo del giudizio e suscettibili di formare l'oggetto di una diversa domanda, come tali non integranti un semplice ampliamento quantitativo dell'originario petitum» (così in motivazione Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10970 del 2004 richiamata successivamente da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8405 del 2014).
Allo stesso modo non è ammissibile la domanda di cui alla lettera b. delle conclusioni, atteso che l'ordinamento riconosce soltanto l'ipotesi eccezionale di condanna in futuro di cui all'art. 664, primo comma, cod. proc. civ., che in quanto norma speciale ed eccezionale non è soggetta ad applicazione in via analogica.
Alla luce di quanto osservato, va in definitiva riconosciuto il diritto di parte ricorrente a ottenere la restituzione della quota del 51% delle rate pagate fino alla domanda, pari a euro 2.788,64, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
§ 3. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, possono essere compensate per metà tra le parti, ponendo la restante parte a carico del resistente, che si liquida con riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice
(compresi gli interessi compensativi sino alla decisione) ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato con il D.M. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicando la riduzione del 30 % dei valori medi, considerata la speditezza del procedimento e la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante di
[...] Controparte_1
Pag. 6 di 7 nei confronti di ogni contraria e ulteriore istanza, CP_1 CP_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di parte ricorrente per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al pagamento dell'importo di € 2.788,64, oltre interessi CP_2
dalla domanda sino al soddisfo;
2. dichiara inammissibili la domanda di condanna futura e la domanda avanzata in sede di discussione della causa;
3. condanna , al pagamento in favore della ricorrente, delle spese di CP_2
lite che si liquidano in complessivi euro 1.038,70 di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 893,20 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 % sui compensi,
IVA e C.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. IU
PE.
Così deciso in Locri, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa NA ZZ
Pag. 7 di 7
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa NA ZZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NA ZZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 686 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
Pag. 1 di 7 nata in Svizzera il [...], in [...] e quale legale Parte_1
rappresentante di c.f. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Siderno, via T. Arena 36/H, presso lo studio dell'avv.
IU PE, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...], CP_2
alla via Peripoli n. 74B;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1
ha convenuto in giudizio per ottenere l'accoglimento delle
[...] CP_2
seguenti conclusioni: “dichiarare, per la causale di cui in narrativa, la responsabilità di CP_2
per la quota del 51% di debiti 18.029,38 riportati nell'intimazione di pagamento
[...]
09420239006606249 e oggetto di rateizzazione, e per l'effetto : a. condannarlo al pagamento,
a favore della ricorrente, della somma di euro 2.788,64, già corrisposta oltre interessi moratori, da ciascun pagamento effettuato dalla ricorrente all' , sino al Controparte_3
soddisfo; b. condannarlo a tenere indenne e rimborsare la ricorrente ogni somma che questa ha pagato e pagherà all' in forza dell'intimazione suddetta e del Controparte_3
piano di rateizzazione in atti, fino a concorrenza della somma di euro 18.029,38, detratto quanto dovuto in forza del punto a, oltre gli interessi moratori dal dovuto al soddisfo;
voglia, altresì, condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio e compensi professionali, oltre c.p.a., da distrarsi, ex art. 93 c.p.c.”.
Pag. 2 di 7 A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto che: - in data
02.04.2019, con scrittura privata, , quale socio accomandatario e titolare CP_2
del 51% delle quote società “BS Panificatori di LO EA e c. SA”, ha assunto l'obbligo di vendere a “con regolare atto notarile con data da definirsi, Parte_1
a seguito di rilascio del nulla osta a procedere da parte della società NV (Agenzia nazionale per lo sviluppo di impresa) il 51% delle quote societarie detenute e con esse per la spettante quota, l'insieme di tutte le attrezzature, i beni strumentali incluso il mezzo di trasporto,
l'avviamento, le merci, e le scorte costituenti il magazzino in capo alla stessa società BS
Panificatori di LO EA e C. SA”; - l'Art.10 di tale contratto recita che “le parti convengono che i debiti inerenti all'azienda ceduta, maturati prima della data del trasferimento formale (02-04-2019), restino in capo al Cedente e, poiché ai sensi dell'art.2560 c.c. di essi risponde anche il Cessionario, il Cedente si obbliga a rifondere al Cessionario quanto questi fosse eventualmente tenuto a pagare per i debiti predetti” e l'Art.11, sul trattamento degli oneri sopravvenuti, che “il Cedente dichiara di assumere a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi obbligo di pagare somme di danaro che dovessero sopravvenire in relazioni ad eventi accertati o da accertare riguardante il periodo antecedente la data del (2/4/2019), relativi a:
-tributi o contributi erariali, comunali, regionali e provinciali, imposte o tasse dirette e indirette, contravvenzioni, ammende e soprattasse di qualsiasi natura, oneri verso gli istituti previdenziali
e assicurativi”; - in data 15.05.2019, con atto notarile, ha ceduto a CP_2 Parte_1
la propria quota di partecipazione;
- a luglio 2023, la ricorrente ha ricevuto
[...]
l'intimazione di pagamento n. 09420239006606249 per l'importo di euro 29.642,52, emessa , agente della riscossione per la Provincia di Controparte_3
Reggio di Calabria, a titolo di tributi e tasse per la Cartella n.
09420180005279175000, I.V.A relativa all'anno 2017; la Cartella n.
09420220019322814000, ritenute IRPEF anno 2017; l'avviso di addebito n.
39420190000235519000, DM 10, anno 2017-2018; l'avviso addebito n.
39420190001000442000, DM 10, anno 2018-2019; l'avviso di addebito n.
39420190003020966000, DM 10, anno 2018- 2019; - in data 03.08.2023 l'Agente della Riscossione ha accolto la richiesta di rateizzazione di 72 rate avanzata dalla ricorrente, per un totale di € 35.351,73, compreso di interessi;
- la ricorrente ha
Pag. 3 di 7 invitato il resistente informalmente e formalmente, con lettera raccomandata del
23.10.2023 e con istanza di mediazione, a provvedere al pagamento di quanto preteso dall' in virtù delle suddette sopravvenienze passive, Controparte_4
senza tuttavia ottenere riscontro positivo.
Non si è costituito in giudizio , nonostante la rituale notifica del CP_2
ricorso e del pedissequo decreto in data 19.08.2024.
Con ordinanza del 06.04.2025, il Giudice ha dichiarato la contumacia di CP_2
quindi, ha rinviato la causa per la discussione e decisione ai sensi dell'art.
[...]
281 sexies c.p.c..
§ 2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito sul presupposto dell'avvenuto pagamento delle rate dovute in favore di , fino alla concorrenza del debito Controparte_4
complessivo di € 35.351,73, compreso di interessi, invocando il proprio diritto a essere tenuta indenne di quanto versato a titolo di debiti della società BS Panificatori di LO EA e C. SA pregressi alla data di cessione delle quote aziendali da parte del cedente, odierno resistente, nella misura del 51% (pari alla quota ceduta). Tale diritto dell'attrice trova la sua giustificazione nel contratto stipulato tra la stessa e CP_2
e, in particolare, negli artt. 10 e 11 sopra richiamati, con i quali “il Cedente si
[...]
obbliga a rifondere al Cessionario quanto questi fosse eventualmente tenuto a pagare per i debiti predetti”.
Ciò posto, va osservato che la ricorrente ha fornito la prova dei presupposti su cui si basa il suo diritto, nonché del pagamento delle rate del debito di cui chiede di essere rimborsata, atteso che all'atto di proposizione del giudizio la stessa ha documentato la fonte negoziale dell'obbligo (scrittura privata del 02.04.2019), la notifica dell'intimazione di pagamento di Controparte_4
contenente la specifica dei debiti imputati alla Società e i relativi anni di riferimento precedenti alla sottoscrizione della scrittura privata di cessione delle quote societarie,
Pag. 4 di 7 l'istanza di rateizzazione avanzata dalla ricorrente e il successivo accoglimento, con previsione del pagamento del debito in 72 rate mensili, nonché la prova dell'intervenuto pagamento delle rate fino alla presentazione del ricorso (cfr. doc.
“rate pagate” allegato al ricorso).
Va evidenziato che la ricorrente, con le note di trattazione scritta del 23.11.2025 ha precisato il punto a) delle conclusioni, chiedendo al Tribunale di “a) condannarlo al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di euro €8.337,96, già corrisposta oltre interessi moratori, da ciascun pagamento effettuato dalla ricorrente all' Controparte_4
sino al soddisfo;
” offrendo in produzione la prova dell'avvenuto pagamento
[...]
delle rate nelle more del giudizio. Tale domanda, tuttavia, non è ammissibile.
Giova richiamare in merito la motivazione adottata dalla Corte di legittimità in relazione a una domanda di indebito oggettivo, che condivide con il caso in esame i medesimi presupposti, fondandosi l'odierna domanda sull'accertamento del diritto alla restituzione (obbligo contrattuale nel caso di specie - mancanza di causa dell'indebito oggettivo) e sull'avvenuto pagamento. La Corte di Cassazione ha affermato «Proprio perché la domanda accessoria di ripetizione dell'indebito, svolta dal conduttore nel giudizio diretto alla determinazione della misura legale del canone, richiede quali suoi elementi costitutivi sia l'accertamento del corrispettivo dovuto e sia l'avvenuto pagamento
a detto titolo di somme in eccedenza, deve anche escludersi che, rispetto alla originaria richiesta di restituzione di quanto corrisposto in più nel periodo sino all'introduzione del giudizio, possa considerarsi modifica consentita la richiesta di condanna del locatore alla restituzione dell'ulteriore indebito per le somme versategli nel corso del giudizio. Premesso, infatti, che le modificazioni consentite della domanda sono quelle che non importano mutamenti del fatto posto a fondamento della pretesa e non aggiungono o sostituiscono al bene della vita controverso, quale specificato con la domanda iniziale, un diverso oggetto della pretesa, rileva questa Corte, secondo quanto già è stato affermato (Cass., n. 10930/93), che anche la domanda, che dipende dal medesimo rapporto negoziale che è stato posto alla base della domanda originaria, deve considerarsi nuova se è fondata su presupposti non prospettati con la domanda originaria e se comporta, perciò, un mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere, essendo certamente
Pag. 5 di 7 possibile che da un solo rapporto giuridico scaturisca una pluralità di prestazioni reciproche connotate da requisiti propri, suscettibili di formare oggetto di domande diverse. Orbene, poiché per poter stabilire anche in ordine alla condicio indebiti connessa ai pretesi successivi versamenti in esubero del canone mensile di locazione effettuati in corso di giudizio sarebbe occorso
l'accertamento di dette nuove circostanze concernenti l'entità dei pagamenti in rapporto al canone legale del momento, nella specie sarebbe stato indispensabile al giudice conoscere anche di fatti non prospettati con l'atto introduttivo del giudizio e suscettibili di formare l'oggetto di una diversa domanda, come tali non integranti un semplice ampliamento quantitativo dell'originario petitum» (così in motivazione Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10970 del 2004 richiamata successivamente da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8405 del 2014).
Allo stesso modo non è ammissibile la domanda di cui alla lettera b. delle conclusioni, atteso che l'ordinamento riconosce soltanto l'ipotesi eccezionale di condanna in futuro di cui all'art. 664, primo comma, cod. proc. civ., che in quanto norma speciale ed eccezionale non è soggetta ad applicazione in via analogica.
Alla luce di quanto osservato, va in definitiva riconosciuto il diritto di parte ricorrente a ottenere la restituzione della quota del 51% delle rate pagate fino alla domanda, pari a euro 2.788,64, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
§ 3. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, possono essere compensate per metà tra le parti, ponendo la restante parte a carico del resistente, che si liquida con riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice
(compresi gli interessi compensativi sino alla decisione) ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato con il D.M. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicando la riduzione del 30 % dei valori medi, considerata la speditezza del procedimento e la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante di
[...] Controparte_1
Pag. 6 di 7 nei confronti di ogni contraria e ulteriore istanza, CP_1 CP_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di parte ricorrente per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al pagamento dell'importo di € 2.788,64, oltre interessi CP_2
dalla domanda sino al soddisfo;
2. dichiara inammissibili la domanda di condanna futura e la domanda avanzata in sede di discussione della causa;
3. condanna , al pagamento in favore della ricorrente, delle spese di CP_2
lite che si liquidano in complessivi euro 1.038,70 di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 893,20 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 % sui compensi,
IVA e C.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. IU
PE.
Così deciso in Locri, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa NA ZZ
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