Art. 48. (Commissione centrale per il personale sanitario incaricato)
Presso il Ministero di grazia e giustizia e' costituita la commissione centrale per il personale sanitario incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, avente le attribuzioni previste dalla presente legge.
La commissione e' nominata all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia; essa e' composta da tre esperti nominati dal Ministro per la grazia e giustizia dei quali uno con la funzione di presidente, da un esperto nominato dal Ministro per la sanita' e da un esperto nominato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non inferiore a direttore.
Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Per ciascuno dei componenti della commissione, all'infuori del presidente, e per il segretario e' nominato un supplente avente qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente avente qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, il piu' anziano, il quale e', a sua volta, sostituito dal componente supplente.
Qualora, durante il biennio, il presidente o taluno dei componenti della commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane del biennio, con le modalita' previste dal presente articolo.
Presso il Ministero di grazia e giustizia e' costituita la commissione centrale per il personale sanitario incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, avente le attribuzioni previste dalla presente legge.
La commissione e' nominata all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia; essa e' composta da tre esperti nominati dal Ministro per la grazia e giustizia dei quali uno con la funzione di presidente, da un esperto nominato dal Ministro per la sanita' e da un esperto nominato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non inferiore a direttore.
Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Per ciascuno dei componenti della commissione, all'infuori del presidente, e per il segretario e' nominato un supplente avente qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente avente qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, il piu' anziano, il quale e', a sua volta, sostituito dal componente supplente.
Qualora, durante il biennio, il presidente o taluno dei componenti della commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane del biennio, con le modalita' previste dal presente articolo.