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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1310/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4428/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62869 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente1 promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, notificato in data 20/03/2024 e avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta IMU relativa all'anno 2017.
La ricorrente fondava la richiesta di annullamento dell'atto impugnato eccependo l'estinzione della pretesa per decorso del termine di prescrizione.
Nessuno si costituiva per l'ente impositore, che rimaneva contumace.
All'udienza del 16/01/2026 questo giudice invitava parte ricorrente a documentare la notifica dell'avviso di accertamento in data 20/03/2024, come dichiarato in ricorso, entro la data del 04/02/2026, rinviando a tal fine la causa all'udienza del 06/02/2026.
All'udienza fissata nessuno compariva ed il giudice assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per tardiva proposizione.
Invero, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, l'avviso di accertamento impugnato risulta emesso in data 31/12/2022 e notificato in data 20/03/2024.
Risultando anomala la notifica di un avviso di accertamento a distanza di oltre un anno dalla sua emissione, questo giudicante ha invitato parte ricorrente a provare la data di notifica dell'avviso di accertamento al fine di verificare la tempestività dell'impugnazione.
Parte ricorrente non ha ottemperato all'invito, senza addurre alcuna giustificazione.
Tale comportamento processuale, induce a ritenere che il ricorso sia intempestivo, con conseguente inammissibilità dello stesso.
Le spese vanno dichiarate irripetibili non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico, dott. Liborio
ZZ, dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
Liborio ZZ
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4428/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62869 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente1 promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, notificato in data 20/03/2024 e avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta IMU relativa all'anno 2017.
La ricorrente fondava la richiesta di annullamento dell'atto impugnato eccependo l'estinzione della pretesa per decorso del termine di prescrizione.
Nessuno si costituiva per l'ente impositore, che rimaneva contumace.
All'udienza del 16/01/2026 questo giudice invitava parte ricorrente a documentare la notifica dell'avviso di accertamento in data 20/03/2024, come dichiarato in ricorso, entro la data del 04/02/2026, rinviando a tal fine la causa all'udienza del 06/02/2026.
All'udienza fissata nessuno compariva ed il giudice assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per tardiva proposizione.
Invero, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, l'avviso di accertamento impugnato risulta emesso in data 31/12/2022 e notificato in data 20/03/2024.
Risultando anomala la notifica di un avviso di accertamento a distanza di oltre un anno dalla sua emissione, questo giudicante ha invitato parte ricorrente a provare la data di notifica dell'avviso di accertamento al fine di verificare la tempestività dell'impugnazione.
Parte ricorrente non ha ottemperato all'invito, senza addurre alcuna giustificazione.
Tale comportamento processuale, induce a ritenere che il ricorso sia intempestivo, con conseguente inammissibilità dello stesso.
Le spese vanno dichiarate irripetibili non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico, dott. Liborio
ZZ, dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
Liborio ZZ