Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02527/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01354/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2023, proposto dal sig. UC OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Galluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del sig. FF RE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
a) della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Caserta n. 269 del 17.2.2023 di presa d'atto dei lavori della commissione esaminatrice e di pubblicazione della graduatoria finale di merito relativamente all'Avviso pubblico, per titoli, per l'assunzione a tempo determinato - con rapporto di lavoro subordinato della durata di un anno eventualmente rinnovabile - di n. 30 Operatori Specializzati-Autisti di Ambulanza, ctg. ‘B', livello economico ‘BS', nella parte in cui “il candidato OR UC deve essere escluso in quanto in base alla documentazione allegata all'istanza di partecipazione, non risulta la qualifica di autista soccorritore così come richiesto dal bando di avviso ”;
b) ove e per quanto occorra, di ogni altro atto prodromico e conseguenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente e, segnatamente dello stesso Avviso pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 104 - Caserta 1;
Vista la memoria depositata in data 5.2.2026 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. RO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
mediante l’epigrafato ricorso il sig. UC OR ha impugnato la sua esclusione dalla graduatoria finale di merito relativamente all’Avviso pubblico, indetto dall’Amministrazione intimata e finalizzato all’assunzione a tempo determinato (anno eventualmente rinnovabile) “ di n. 30 Operatori Specializzati-Autisti di Ambulanza, ctg. ‘B’, livello economico ‘BS’ , segnatamente nella parte in cui il provvedimento aveva disposto “ il candidato OR UC deve essere escluso in quanto in base alla documentazione allegata all’istanza di partecipazione, non risulta la qualifica di autista soccorritore così come richiesto dal bando di avviso” ;
l’individuato controinteressato non si è costituito in giudizio, mentre l’Amministrazione resistente ha difeso la legittimità dell’impugnata esclusione, rilevando l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso sotto plurimi aspetti;
all’esito della camera di consiglio del 4.4.2023 il Tribunale, con ordinanza n.650/2023, ha respinto l’istanza cautelare di sospensiva presentata in via incidentale, per insussistenza del requisito del fumus boni iuris e in particolare rilevando che: “l’impugnato provvedimento di esclusione appare congruente, sotto il profilo logico-motivazionale, con la mancata integrazione dello specifico requisito partecipativo richiesto, non risultando le pertinenti esperienze lavorative dichiarate dal ricorrente in sede di domanda, afferenti al profilo professionale di autista soccorritore, da sole sufficienti ad integrare il quinquennio; - non appare fondata la censura afferente alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, in quanto la possibilità di integrare la domanda di partecipazione nell’ambito di una procedura concorsuale è limitata alle sole ipotesi di documentazione o dichiarazioni incomplete, non essendo consentita qualora, come nella specie, il concorrente abbia affatto omesso di dichiarare - a termine di presentazione delle domande già spirato - un requisito o un titolo non indicato e non altrimenti evincibile dalla domanda comunque presentata né dai pertinenti allegati: ciò significherebbe, infatti, riconoscere un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio (nella specie è stata meramente allegata l’attestazione di un’associazione di volontariato, afferente allo svolgimento da parte del ricorrente di generica attività di volontariato – neppure richiamata in domanda – dal gennaio 2010 al dicembre 2015) ;
fissata l’odierna udienza di smaltimento ex art., 87 bis cod.proc.amm. parte ricorrente con memoria depositata in data 10.2.2026 ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione di merito della causa.
Considerato che, a fronte della dichiarazione di parte ricorrente il gravame va senz’altro dichiarato improcedibile alla luce dell’art. 35 comma 1 lett. c), a norma del quale il sopravvenuto difetto di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.
Evidenziato, di conseguenza, che il Tribunale è senz’altro tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, posto che la sopravvenuta mancanza di interesse espressamente dichiarata dal ricorrente nella memoria del 10.2.2026 implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato sez. II, 22/04/2021, n.3260).
Reputato infine che la conclusione in rito integri altresì giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AB, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
RO ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO ER | MA AB |
IL SEGRETARIO