Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 273
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto per difetto di notifica degli atti presupposti

    L'atto presupposto è nullo in quanto emesso nei confronti di una società estinta. La nullità dell'atto presupposto si ripercuote sull'intimazione di pagamento successiva.

  • Accolto
    Insussistenza della pretesa creditoria in capo alla persona fisica

    La nullità dell'atto presupposto, emesso nei confronti della società estinta, inficia anche la successiva intimazione notificata al socio illimitatamente responsabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 273
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 273
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo