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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 273/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1592/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - ... 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0043777 TARES 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0043777 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Sig. Ricorrente_1 , in proprio e nella qualità già di legale rappresentante pro tempore della Società_1 NC (cancellata dal Registro delle Imprese dal 2009), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , adiva questa Corte per chiedere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0043777, del 31 gennaio 2024, notificata il 21 febbraio 2024, emessa per il recupero di crediti di natura non tributaria (TARI 2014) afferenti alla società Società_1 NC, deducendo l'illegittimità dell'atto per difetto di notifica degli atti presupposti e l'insussistenza della pretesa creditoria in capo alla propria persona, attesa la natura societaria del debito originario. In particolare, il ricorrente eccepiva la mancata ricezione della precedente ingiunzione n. 0035228 del 2021, nonché l'avvenuta cancellazione della società Società_1 NC dal Registro delle Imprese sin dal 20 aprile 2009.
Si costituiva in giudizio la OG S.p.A., resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. La resistente sosteneva la regolarità della notifica dell'ingiunzione presupposta n. 0035228, avvenuta ai sensi dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. 600/1973 per irreperibilità del destinatario, e ribadiva la responsabilità sussidiaria del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società di persone, pur se cancellata.
Il Comune di Catanzaro non spiegava difese, rimanendo contumace. All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, si osserva che la documentazione camerale in atti (Visura Storica), depositata dalla ricorrente Soget, attesta inequivocabilmente la cancellazione della società Società_1 NC dal Registro delle Imprese in data 20 aprile 2009. Tale circostanza determina, ai sensi dell'art. 2495 c.c., l'estinzione dell'ente.
La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sentenza n. 6070/2013), ha stabilito che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.
Ciò premesso, l'ingiunzione di pagamento n. 0035228 del 2021, posta a base dell'intimazione impugnata, risulta emessa nei confronti di un soggetto giuridico (la Società_1 NC) ormai inesistente da oltre un decennio al momento della sua emissione. L'atto tributario notificato a una società estinta è affetto da nullità assoluta ed insanabile, non potendosi configurare un rapporto tributario con un ente privo di soggettività giuridica.
Inoltre, con riferimento alla posizione del Sig. Ricorrente_1, sebbene i soci delle società di persone rispondano illimitatamente per i debiti sociali, tale responsabilità è sussidiaria e presuppone la validità del titolo esecutivo formato nei confronti della società. Nel caso di specie, essendo nullo l'atto presupposto
(ingiunzione del 2021), decade il fondamento giuridico della successiva intimazione di pagamento n. 0043777 notificata al socio.
Per quanto concerne la notifica dell'ingiunzione n. 0035228, la resistente OG invoca il perfezionamento della stessa tramite affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 600/1973.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Trib., Sentenza n. 10131/2020) chiarisce che il ricorso a tale modalità di notifica (cosiddetta irreperibilità assoluta) richiede un preventivo e rigoroso accertamento da parte del messo notificatore, che deve documentare le ricerche effettuate per rinvenire il destinatario. Nel caso in esame, la mera attestazione di "impossibilità di notifica per assenza di abitazione o ufficio" in un comune dove il Sig. Ricorrente_1 risulta storicamente residente (Indirizzo_1) appare insufficiente a giustificare il rito degli irreperibili, configurando una violazione del diritto al contraddittorio sancito dall'art. 12 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Pertanto, la nullità dell'ingiunzione presupposta n. 0035228 si ripercuote sull'atto impugnato n. 0043777, determinandone l'annullamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, sezione 3, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 0043777 del 31/01/2024.
-Condanna la OG S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 250,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
-Dichiara le spese compensate nei confronti del Comune di Catanzaro.
Così deciso in Catanzaro, il [28.01.2026.
Il Giudice (Roberto Garzulli)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1592/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - ... 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0043777 TARES 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0043777 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Sig. Ricorrente_1 , in proprio e nella qualità già di legale rappresentante pro tempore della Società_1 NC (cancellata dal Registro delle Imprese dal 2009), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , adiva questa Corte per chiedere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0043777, del 31 gennaio 2024, notificata il 21 febbraio 2024, emessa per il recupero di crediti di natura non tributaria (TARI 2014) afferenti alla società Società_1 NC, deducendo l'illegittimità dell'atto per difetto di notifica degli atti presupposti e l'insussistenza della pretesa creditoria in capo alla propria persona, attesa la natura societaria del debito originario. In particolare, il ricorrente eccepiva la mancata ricezione della precedente ingiunzione n. 0035228 del 2021, nonché l'avvenuta cancellazione della società Società_1 NC dal Registro delle Imprese sin dal 20 aprile 2009.
Si costituiva in giudizio la OG S.p.A., resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. La resistente sosteneva la regolarità della notifica dell'ingiunzione presupposta n. 0035228, avvenuta ai sensi dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. 600/1973 per irreperibilità del destinatario, e ribadiva la responsabilità sussidiaria del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società di persone, pur se cancellata.
Il Comune di Catanzaro non spiegava difese, rimanendo contumace. All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, si osserva che la documentazione camerale in atti (Visura Storica), depositata dalla ricorrente Soget, attesta inequivocabilmente la cancellazione della società Società_1 NC dal Registro delle Imprese in data 20 aprile 2009. Tale circostanza determina, ai sensi dell'art. 2495 c.c., l'estinzione dell'ente.
La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sentenza n. 6070/2013), ha stabilito che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.
Ciò premesso, l'ingiunzione di pagamento n. 0035228 del 2021, posta a base dell'intimazione impugnata, risulta emessa nei confronti di un soggetto giuridico (la Società_1 NC) ormai inesistente da oltre un decennio al momento della sua emissione. L'atto tributario notificato a una società estinta è affetto da nullità assoluta ed insanabile, non potendosi configurare un rapporto tributario con un ente privo di soggettività giuridica.
Inoltre, con riferimento alla posizione del Sig. Ricorrente_1, sebbene i soci delle società di persone rispondano illimitatamente per i debiti sociali, tale responsabilità è sussidiaria e presuppone la validità del titolo esecutivo formato nei confronti della società. Nel caso di specie, essendo nullo l'atto presupposto
(ingiunzione del 2021), decade il fondamento giuridico della successiva intimazione di pagamento n. 0043777 notificata al socio.
Per quanto concerne la notifica dell'ingiunzione n. 0035228, la resistente OG invoca il perfezionamento della stessa tramite affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 600/1973.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Trib., Sentenza n. 10131/2020) chiarisce che il ricorso a tale modalità di notifica (cosiddetta irreperibilità assoluta) richiede un preventivo e rigoroso accertamento da parte del messo notificatore, che deve documentare le ricerche effettuate per rinvenire il destinatario. Nel caso in esame, la mera attestazione di "impossibilità di notifica per assenza di abitazione o ufficio" in un comune dove il Sig. Ricorrente_1 risulta storicamente residente (Indirizzo_1) appare insufficiente a giustificare il rito degli irreperibili, configurando una violazione del diritto al contraddittorio sancito dall'art. 12 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Pertanto, la nullità dell'ingiunzione presupposta n. 0035228 si ripercuote sull'atto impugnato n. 0043777, determinandone l'annullamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, sezione 3, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 0043777 del 31/01/2024.
-Condanna la OG S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 250,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
-Dichiara le spese compensate nei confronti del Comune di Catanzaro.
Così deciso in Catanzaro, il [28.01.2026.
Il Giudice (Roberto Garzulli)