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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 12/02/2026, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2384/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13131/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014934671000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 967/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 9/7/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle entrate – RI la cartella di pagamento n. 07120250014934671/000, notificata il 23/04/2025, avente per oggetto il presunto mancato pagamento della “Tassa Auto” (2019), per il complessivo importo pari ad
€.250,40.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
1. DECADENZA EX ART. 25 COMMA 1, LETT. C) D.P.R. 602/73.
2. OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI E PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI RISCUOTERE LE
SOMME INGIUNTE.
3. SULLA PROVA DELLE NOTIFICHE DA PARTE DELL'ENTE CREDITORE E DEL CONCESSIONARIO
PER LA RISCOSSIONE.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate - RI, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso introduttivo del processo tributario dev'essere notificato all'ente che ha emesso l'atto impugnato
(art. 10 d. lgs. 546 del 1992) e, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, nei confronti anche di quest'ultimo
(art. 14, comma 6 bis, d. lgs. 546 del 1992).
Esso deve essere inoltre proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (art. 21, d. lgs. 546 del 1992).
Nel caso in esame, avendo il ricorrente dedotto vizi attinenti alla notificazione dell'avviso di accertamento emesso dalla regione, il ricorso doveva essere invariabilmente notificato anche a quest'ultima.
Il ricorrente, invece, non lo ha fatto.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, essendo palese che, pur dovendo il ricorrente notificare entro il termine di 60 giorni l'atto d'impugnazione nei confronti della regione, ha omesso di farlo, con conseguente maturazione della definitività dell'atto nei confronti della regione medesima.
Né sembra che, diversamente da quanto ritenuto dalla prevalente opinione della giurisprudenza di merito, ricorra, in riferimento alla disposizione dell'art. 14, comma 6 bis, d. lgs. 546 del 1992, un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
La disposizione, seppur contenuta in un articolo la cui rubrica si riferisce espressamente a “litisconsorzio ed intervento”, dev'essere scomposta nelle diverse fattispecie da essa regolate. Ed infatti, se da un lato di litisconsorzio necessario deve certamente parlarsi in relazione al comma 1 (che recita «Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi» ed è norma che appare riferirsi per lo più ai casi in cui l'inscindibilità operi nei riguardi della parte ricorrente/contribuente, incidendo sui confini del rapporto sostanziale tributario dedotto in lite, come ad esempio accade per le impugnazioni degli avvisi di accertamento di maggiori redditi delle società di persone, per le quali secondo il diritto vivente della Suprema corte ricorre il litisconsorzio necessario anche dei suoi soci, e ciò perché le conseguenze della pronuncia resa nei confronti della società si riverberano anche sui soci, che hanno quindi diritto a dire la loro), dall'altro non altrettanto sembra potersi affermare in relazione all'ipotesi di cui all'ultimo comma (norma che, riferendosi al «caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
», non sembra presupporre la medesima coincidenza ed unitarietà del rapporto tributario sottostante invece sussistente nella prima ipotesi, ma intende unicamente innovare rispetto al passato, ed in particolare riguardo l'orientamento di legittimità che attribuiva all'agente della riscossione una legittimazione passiva sostanzialmente globale rispetto ad ogni vizio dedotto dal ricorrente, anche se afferente all'attività non da lui svolta ma direttamente imputabile all'ente riscossore, affermando – la norma innovatrice – che la legittimazione passiva, diversamente dal passato, ricorre in capo a ciascuno degli enti la cui attività è direttamente interessata e contestata dal ricorrente).
Ne consegue che è onere del ricorrente individuare e citare ab origine ciascun ente il cui operato egli contesta;
se ciò non avviene correttamente, nulla impedisce di ritenere che la definitività conseguente alla mancata tempestiva impugnazione dell'atto di cui il ricorrente asserisce di essere venuto a conoscenza attraverso quello dell'esattore si formi senz'altro in favore dell'ente committente.
Dal che deriva, come già scritto, l'inammissibilità del ricorso, dovendo il ricorrente notificare entro il termine di 60 giorni l'atto d'impugnazione nei confronti della regione.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite all'Agenzia delle Entrate
- RI, liquidandole in 350,00 € per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, cp ed iva se dovuti.
Napoli, 22 gennaio 2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13131/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014934671000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 967/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 9/7/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle entrate – RI la cartella di pagamento n. 07120250014934671/000, notificata il 23/04/2025, avente per oggetto il presunto mancato pagamento della “Tassa Auto” (2019), per il complessivo importo pari ad
€.250,40.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
1. DECADENZA EX ART. 25 COMMA 1, LETT. C) D.P.R. 602/73.
2. OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI E PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI RISCUOTERE LE
SOMME INGIUNTE.
3. SULLA PROVA DELLE NOTIFICHE DA PARTE DELL'ENTE CREDITORE E DEL CONCESSIONARIO
PER LA RISCOSSIONE.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate - RI, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso introduttivo del processo tributario dev'essere notificato all'ente che ha emesso l'atto impugnato
(art. 10 d. lgs. 546 del 1992) e, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, nei confronti anche di quest'ultimo
(art. 14, comma 6 bis, d. lgs. 546 del 1992).
Esso deve essere inoltre proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (art. 21, d. lgs. 546 del 1992).
Nel caso in esame, avendo il ricorrente dedotto vizi attinenti alla notificazione dell'avviso di accertamento emesso dalla regione, il ricorso doveva essere invariabilmente notificato anche a quest'ultima.
Il ricorrente, invece, non lo ha fatto.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, essendo palese che, pur dovendo il ricorrente notificare entro il termine di 60 giorni l'atto d'impugnazione nei confronti della regione, ha omesso di farlo, con conseguente maturazione della definitività dell'atto nei confronti della regione medesima.
Né sembra che, diversamente da quanto ritenuto dalla prevalente opinione della giurisprudenza di merito, ricorra, in riferimento alla disposizione dell'art. 14, comma 6 bis, d. lgs. 546 del 1992, un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
La disposizione, seppur contenuta in un articolo la cui rubrica si riferisce espressamente a “litisconsorzio ed intervento”, dev'essere scomposta nelle diverse fattispecie da essa regolate. Ed infatti, se da un lato di litisconsorzio necessario deve certamente parlarsi in relazione al comma 1 (che recita «Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi» ed è norma che appare riferirsi per lo più ai casi in cui l'inscindibilità operi nei riguardi della parte ricorrente/contribuente, incidendo sui confini del rapporto sostanziale tributario dedotto in lite, come ad esempio accade per le impugnazioni degli avvisi di accertamento di maggiori redditi delle società di persone, per le quali secondo il diritto vivente della Suprema corte ricorre il litisconsorzio necessario anche dei suoi soci, e ciò perché le conseguenze della pronuncia resa nei confronti della società si riverberano anche sui soci, che hanno quindi diritto a dire la loro), dall'altro non altrettanto sembra potersi affermare in relazione all'ipotesi di cui all'ultimo comma (norma che, riferendosi al «caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
», non sembra presupporre la medesima coincidenza ed unitarietà del rapporto tributario sottostante invece sussistente nella prima ipotesi, ma intende unicamente innovare rispetto al passato, ed in particolare riguardo l'orientamento di legittimità che attribuiva all'agente della riscossione una legittimazione passiva sostanzialmente globale rispetto ad ogni vizio dedotto dal ricorrente, anche se afferente all'attività non da lui svolta ma direttamente imputabile all'ente riscossore, affermando – la norma innovatrice – che la legittimazione passiva, diversamente dal passato, ricorre in capo a ciascuno degli enti la cui attività è direttamente interessata e contestata dal ricorrente).
Ne consegue che è onere del ricorrente individuare e citare ab origine ciascun ente il cui operato egli contesta;
se ciò non avviene correttamente, nulla impedisce di ritenere che la definitività conseguente alla mancata tempestiva impugnazione dell'atto di cui il ricorrente asserisce di essere venuto a conoscenza attraverso quello dell'esattore si formi senz'altro in favore dell'ente committente.
Dal che deriva, come già scritto, l'inammissibilità del ricorso, dovendo il ricorrente notificare entro il termine di 60 giorni l'atto d'impugnazione nei confronti della regione.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite all'Agenzia delle Entrate
- RI, liquidandole in 350,00 € per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, cp ed iva se dovuti.
Napoli, 22 gennaio 2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello