Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 12/02/2026, n. 2384
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Decadenza ex art. 25 comma 1, lett. c) D.P.R. 602/73

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per omessa notifica anche all'ente impositore dell'atto presupposto (Regione), come previsto dall'art. 14, comma 6 bis, d. lgs. 546 del 1992, configurandosi tale omissione come causa di inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione del diritto di riscuotere le somme ingiunte

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per omessa notifica anche all'ente impositore dell'atto presupposto (Regione), come previsto dall'art. 14, comma 6 bis, d. lgs. 546 del 1992, configurandosi tale omissione come causa di inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Sulla prova delle notifiche da parte dell'ente creditore e del concessionario per la riscossione

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per omessa notifica anche all'ente impositore dell'atto presupposto (Regione), come previsto dall'art. 14, comma 6 bis, d. lgs. 546 del 1992, configurandosi tale omissione come causa di inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 12/02/2026, n. 2384
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2384
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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