TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 3.7.24 con il quale il G.I. disponeva trattarsi la causa mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
letto l'art. 281 sexies cpc;
lette le note depositate dai procuratori;
all'udienza del 24.2.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7354 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Quarto (Na), Via P. Nenni n. 10, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Finizio, codice fiscale sentenza proc. n. 7354/24 r.g. pag. 1 , che lo rappresenta giusta procura in calce C.F._2
all'atto di citazione.
ATTORE
E
quale titolare dell'omonima ditta, Partita IVA CP_1
codice fiscale . P.IVA_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, premesso che:
l'attore è commercialista;
sulla scorta di mandato conferito dalla convenuta quale titolare dell'impresa individuale Partita IVA CP_1
l'incarico professionale avente ad oggetto il P.IVA_1
compimento delle attività di assistenza e servizi nel campo fiscale,
contabile, del lavoro, previdenziale, amministrativo, relativamente al periodo dal 22-02-2010 al 16-06-2021;
le parti concordarono verbalmente un compenso per le attività
amministrative iniziali di euro 1.700,00, nonché un compenso omnicomprensivo mensile di euro 200,00 per la tenuta della futura contabilità e per le altre incombenze future fiscali/amministrative/contabili/del lavoro;
sentenza proc. n. 7354/24 r.g. pag. 2 successivamente, le parti concordarono di aumentare il compenso omnicomprensivo mensile portandolo ad euro 300,00 a partire dall'anno 2017;
purtroppo la sig.ra non provvedeva a versare regolarmente CP_1
gli importi concordati alle dovute scadenze, per cui già alla data del novembre 2018 si era determinata una consistente morosità a carico della stessa in favore del dott. Pt_1
la stessa, pertanto, sottoscriveva quattro diverse scritture di riconoscimento del debito, prodotte agli atti, sulla base degli accordi verbali intercorsi;
il dott. provvedeva anche a redigere parcella approvata Pt_1
dall'ordine professionale per un importo superiore a quanto pattuito;
deduceva che la convenuta, corrisposti alcuni acconti, rimane debitrice della somma di € 16.960;
chiedeva quindi condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 16.960,00 oltre IVA e CP ed interessi ex d. lgs. 231/02, con vittoria di spese.
Il convenuto non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso si osserva che il credito dell'istante è provato dalla documentazione prodotta, attestante l'attività professionale svolta.
Le scritture di riconoscimento del debito prodotte, non contestate da controparte, attestano il compenso pattuito.
sentenza proc. n. 7354/24 r.g. pag. 3 Lo stesso risulta congruo, considerato che è inferiore alla parcella vistata dall'ODC per le attività indicate, documentalmente provate.
Il dott. ha detratto da tale somma gli acconti versati. CP_2
La domanda, quindi, va accolta nella misura richiesta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di con Parte_1 CP_1
atto di citazione notificato il 4.4.24, così provvede:
1. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 16.960,00 oltre IVA e CP ed interessi ex d. lgs.
231/02, con vittoria di spese;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario ed euro 545 per spese oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 24.2.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 7354/24 r.g. pag. 4