CASS
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2025, n. 36073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36073 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: TI EN EO AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 18/03/2024 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/03/2024, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 11/04/2023, con la quale TI EN EO AN era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto nella qualità di amministratore unico della F&M NAUTICA s.r.l. 2. Ricorre per cassazione l'TI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 36073 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 30/09/2025 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Si censura la motivazione della sentenza che si era limitata a riportarsi implicitamente alle valutazioni del Tribunale, il quale aveva fatto leva sulle sole modalità della materiale condotta di occultamento, come ricostruita nel corso del giudizio, ponendosi così in contrasto con gli arresti della più recente giurisprudenza. 2.2. Omessa motivazione sul motivo di appello con cui si lamentava l'impropria applicazione del principio dell'inversione dell'onere probatorio vigente nel processo tributario. Al riguardo, si evidenzia che la condanna del ricorrente era conseguenza del mancato approfondimento investigativo in ordine alla disponibilità delle scritture in capo a BU ON, procuratore speciale dell'TI e detentore della maggioranza delle quote societarie. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, assume rilievo assorbente la mancata deduzione in appello della questione, coerentemente non trattata dalla Corte territoriale. 3. Il secondo motivo appare del tutto privo di fondamento. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la "doppia conforme" di condanna - lungi dall'aver dato luogo ad una illegittima inversione dell'onere probatorio - si fonda infatti su una valutazione del tutto autonoma delle risultanze acquisite, in forza delle quali i giudici di merito hanno concordemente ritenuto l'TI responsabile del reato di occultamento delle scritture contabili della F&N NAUTICA s.r.l. in considerazione, da un lato, della mancata consegna agli operanti che ne avevano fatto richiesta. D'altro lato, le sentenze di primo e di secondo grado hanno posto in rilievo l'assoluta inconsistenza della ricostruzione fattuale offerta dall'odierno ricorrente, stando alla quale la documentazione sarebbe stata consegnata, in sua presenza, dal commercialista MIRAGLIOTTA a BU ON, indicato dall'TI come proprio procuratore speciale;
sempre secondo il ricorrente, egli da quel momento si sarebbe disinteressato della sorte di quei documenti, avendo ritenuto che l'attività sociale potesse considerarsi esaurita con la predetta consegna al BU. A tale specifico riguardo, la Corte territoriale (pag. 2 seg.) ha valorizzato una serie di convergenti risultanze: la deposizione del MIRAGLIOTTA, che aveva riferito 2 di aver consegnato i documenti all'TI, senza alcun cenno neppure alla presenza del BU o di altri soggetti;
il tenore del verbale di consegna, perfettamente in linea con quanto riferito dal commercialista;
la precisazione a verbale del MIRAGLIOTTA, il quale, nel liberarsi dei documenti, aveva evidenziato l'onere a carico dell'amministratore consegnatario di redigere il bilancio e trasmetterlo nei termini di legge (circostanza in assoluto contrasto con quanto sostenuto dall'TI in ordine all'aver ritenuto "ormai chiusa" la questione della società); l'ulteriore incongruenza contenuta nelle dichiarazioni dell'TI, stando alle quali egli avrebbe rivolto, a seguito della verifica fiscale, ripetuti solleciti al MIRAGLIOTTA per ricevere la documentazione (solleciti incomprensibili laddove si consideri la già avvenuta consegna, comprovata dal già citato verbale). Si tratta di argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 7 seg.), oltre che del tutto immuni da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede: risultando in particolare infondata, alla luce di quanto esposto, la doglianza relativa alla mancata escussione del BU: né la difesa ha dedotto, prima ancora che provato, una illegittima compressione del proprio diritto alla prova, anche sotto questo specifico profilo. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consigli tensore Il Presi n2e
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/03/2024, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 11/04/2023, con la quale TI EN EO AN era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto nella qualità di amministratore unico della F&M NAUTICA s.r.l. 2. Ricorre per cassazione l'TI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 36073 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 30/09/2025 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Si censura la motivazione della sentenza che si era limitata a riportarsi implicitamente alle valutazioni del Tribunale, il quale aveva fatto leva sulle sole modalità della materiale condotta di occultamento, come ricostruita nel corso del giudizio, ponendosi così in contrasto con gli arresti della più recente giurisprudenza. 2.2. Omessa motivazione sul motivo di appello con cui si lamentava l'impropria applicazione del principio dell'inversione dell'onere probatorio vigente nel processo tributario. Al riguardo, si evidenzia che la condanna del ricorrente era conseguenza del mancato approfondimento investigativo in ordine alla disponibilità delle scritture in capo a BU ON, procuratore speciale dell'TI e detentore della maggioranza delle quote societarie. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, assume rilievo assorbente la mancata deduzione in appello della questione, coerentemente non trattata dalla Corte territoriale. 3. Il secondo motivo appare del tutto privo di fondamento. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la "doppia conforme" di condanna - lungi dall'aver dato luogo ad una illegittima inversione dell'onere probatorio - si fonda infatti su una valutazione del tutto autonoma delle risultanze acquisite, in forza delle quali i giudici di merito hanno concordemente ritenuto l'TI responsabile del reato di occultamento delle scritture contabili della F&N NAUTICA s.r.l. in considerazione, da un lato, della mancata consegna agli operanti che ne avevano fatto richiesta. D'altro lato, le sentenze di primo e di secondo grado hanno posto in rilievo l'assoluta inconsistenza della ricostruzione fattuale offerta dall'odierno ricorrente, stando alla quale la documentazione sarebbe stata consegnata, in sua presenza, dal commercialista MIRAGLIOTTA a BU ON, indicato dall'TI come proprio procuratore speciale;
sempre secondo il ricorrente, egli da quel momento si sarebbe disinteressato della sorte di quei documenti, avendo ritenuto che l'attività sociale potesse considerarsi esaurita con la predetta consegna al BU. A tale specifico riguardo, la Corte territoriale (pag. 2 seg.) ha valorizzato una serie di convergenti risultanze: la deposizione del MIRAGLIOTTA, che aveva riferito 2 di aver consegnato i documenti all'TI, senza alcun cenno neppure alla presenza del BU o di altri soggetti;
il tenore del verbale di consegna, perfettamente in linea con quanto riferito dal commercialista;
la precisazione a verbale del MIRAGLIOTTA, il quale, nel liberarsi dei documenti, aveva evidenziato l'onere a carico dell'amministratore consegnatario di redigere il bilancio e trasmetterlo nei termini di legge (circostanza in assoluto contrasto con quanto sostenuto dall'TI in ordine all'aver ritenuto "ormai chiusa" la questione della società); l'ulteriore incongruenza contenuta nelle dichiarazioni dell'TI, stando alle quali egli avrebbe rivolto, a seguito della verifica fiscale, ripetuti solleciti al MIRAGLIOTTA per ricevere la documentazione (solleciti incomprensibili laddove si consideri la già avvenuta consegna, comprovata dal già citato verbale). Si tratta di argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 7 seg.), oltre che del tutto immuni da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede: risultando in particolare infondata, alla luce di quanto esposto, la doglianza relativa alla mancata escussione del BU: né la difesa ha dedotto, prima ancora che provato, una illegittima compressione del proprio diritto alla prova, anche sotto questo specifico profilo. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consigli tensore Il Presi n2e