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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ALUNNO ILVIO, Presidente
LELLO MASSIMO, EL
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 745/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Ss73 Levante-V.europa-Loc.due Ponti 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 1 e pubblicata il 06/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. IL IF RIMB IRPEF 2011 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- DINIEGO RIMBORSO n. IL IF RIMB IRPEF 2011 IRPEF-ALTRO
- DINIEGO RIMBORSO n. IL IF RIMB IRPEF 2012 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- DINIEGO RIMBORSO n. IL IF RIMB IRPEF 2013 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- DINIEGO RIMBORSO n. IL IF RIMB IRPEF 2013 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 impugnava il silenzio rifiutosu istanza di rimborso IRPEF anni 2011-2012-2013 inoltrata all'AGE con il quale richiedeva le somme erogate in eccesso a titolo di ritenute sull'assegno straordinario di sostegno al reddito.
Nel ricorso la parte eccepiva di aver cessato il rapporto di lavoro intercorrente con la Banca_1 dopo il cinquantesimo anno d'eta',aderendo all'accordo sindacale stipulato del 4/7/2006,data in cui veniva abrogato l'art 19 comma 4 bis,che stabiliva un dimezzamento dell'aliquota per gli incentivi all'esodo,trattamento fiscale esteso anche all'assegno straordinario per il sostegno alreddito di cui,appunto,godeva il ricorrente.
Quindi dal momento che tale aliquota agevolativa non gli era stata invece applicata,il ricorrente chiedeva il relativo rimborso.
La CTP accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale decisione l'Ufficio presentava tempestivo atto di appello.
Controdeduceva la parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 28/01/2024,dalla visione degli atti ritiene che preliminarmente occorra valutare quale sia la normativa da prendere in considerazione,sul presupposto che sul tema la giurisprudenza sia piu' volte cambiata ,anche a seguito della nota sentenza della Corte di
Giustizia Europea che estendeva il regime fiscale transitorio anche alle somme corrisposte in relazione ai rapporti di lavoro cessati dal 4/7/2006, purche' in attuazione di atti aventi data certa anteriore a quella data.
Nella attuale fattispecie l'accordo sindacale intercorso tra' la Banca_1 ed i propri dipendenti,stipulato in data 4/07/2006,aveva previsto un dimezzamento dell'aliquota per gli incentivi all'esodo e tale dimezzamento era stato esteso anche all'assegno straordinario per il sostegno al reddito.
A seguito di cio' pertanto il Resistente_1 aveva presentato all'UT di Montepulciano un'istanza di rimborso delle ritenute operate,per gli anni d'imposta 2011-2012-2013 sull'assegno straordinario di sostegno al reddito erogatogli dal fondo di solidarieta' per il sostegno al reddito.
In risposta a tale iniziativa l'Ufficio esplicitava che, sia per l'incentivo all'esodo, sia per l'assegno straordinario di sostegno al reddito,settore bancari, il regime fiscale da applicare era quello della tassazione separata ma con aliquota dimezzata.
Tale applicazione era dunque applicata a condizione che il lavoratore avesse cessato anticipatamente il rapporto di lavoro in virtu' di accordi siglati prima del 4/7/2006.
Poiche', nella attuale fattispecie, l'accordo era avvenuto prima della data sopracitata,l'aspetto soggettivo era stato riconosciuto dall'Ufficio.
Sulla struttura ,invece,relativa all'assegno straordinario,l'Ufficio ha esplicitato che il riconoscimento al
Ricorrente di parte delle ritenute fiscali operate sull'assegno avrebbero determinato un indebito arricchimento,causa il sistema di calcolo fissato dal D.M.n.158/2000 del 28/04/2000.
Infatti l'art 10 comma 9 del DM disponeva che l'assegno corrisposto in forma rateale in favore dei lavoratori ammessi a fruirne, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, fosse pari all'importo netto della pensione,di vecchiaia o di anzianita',maggiorata dell'anzianita'contributiva mancante per il diritto alla pensione piu' l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
La cosa quindi era avvenuta in tali modalita' e pertanto le ritenute aggiunte all'assegno producevano il fatto che tali ritenute fossero gia' state erogate e che quindi l'impatto finanziario di tali ritenute fosse neutro per il percettore.
La tassazione a cui soggiaceva l'assegno non impattava ,quindi,sul contribuente che di conseguenza non ne sopportava il peso.
Piu' volte la Corte di Cassazione si e' espressa sul punto,non ultima la sentenza n.19980/2017 che ha pienamente accolto il ricorso proposto dall'INPS.
Tale sentenza ha chiarito la neutralita' delle ritenute operate nei confronti del percettore.
Infatti nella sentenza citata si chiarisce che la funzione di sommare all'importo netto della pensione che sarebbe spettata all'esodato,piu' l'importo delle ritenute di legge sull'assegno non poteva che essere quella di rendere neutro,ai fini fiscali,l'assegno stesso in favore del percipiente,in quanto mediante tale operazione e' il fondo stesso a conferire al beneficiario un importo corrispondente alle ritenute,poi effettuate dal sostituto d'imposta e versate all'erario in modo da favorire l'esodo,incentivandolo mediante la neutralizzazione del prelievo fiscale.
Sempre secondo l'INPS il temuto peggioramento ,in realta' non avviene in quanto l'inclusione dell'importo pari alle ritenute correnti sull'assegno nella base di calcolo della prestazione ha comportato una traslazione dell'onere dell'imposta al beneficiario dell'assegno al Fondo erogatore.
Concludendo,quindi,questa Corte per le considerazioni sopracitate, ritiene meritevole di accoglimento l'appello e dell'Ufficio,avendo lo stesso ampiamente dimostrato la neutralizzazione del prelievo fiscale operato.
La Corte ritiene altresi che sussistano dei giusti motivi per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art
92.c.p.c.,come richiamto dal secondo comma dell'art 1 del decreto legislativo del 31/12/1992 n.546.alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La corte accoglie l'appello.Spese compensate.
Cosi' e' deciso.
Firenze 28/01/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ALUNNO ILVIO, Presidente
LELLO MASSIMO, EL
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 745/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Ss73 Levante-V.europa-Loc.due Ponti 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 1 e pubblicata il 06/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. IL IF RIMB IRPEF 2011 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- DINIEGO RIMBORSO n. IL IF RIMB IRPEF 2011 IRPEF-ALTRO
- DINIEGO RIMBORSO n. IL IF RIMB IRPEF 2012 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- DINIEGO RIMBORSO n. IL IF RIMB IRPEF 2013 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- DINIEGO RIMBORSO n. IL IF RIMB IRPEF 2013 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 impugnava il silenzio rifiutosu istanza di rimborso IRPEF anni 2011-2012-2013 inoltrata all'AGE con il quale richiedeva le somme erogate in eccesso a titolo di ritenute sull'assegno straordinario di sostegno al reddito.
Nel ricorso la parte eccepiva di aver cessato il rapporto di lavoro intercorrente con la Banca_1 dopo il cinquantesimo anno d'eta',aderendo all'accordo sindacale stipulato del 4/7/2006,data in cui veniva abrogato l'art 19 comma 4 bis,che stabiliva un dimezzamento dell'aliquota per gli incentivi all'esodo,trattamento fiscale esteso anche all'assegno straordinario per il sostegno alreddito di cui,appunto,godeva il ricorrente.
Quindi dal momento che tale aliquota agevolativa non gli era stata invece applicata,il ricorrente chiedeva il relativo rimborso.
La CTP accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale decisione l'Ufficio presentava tempestivo atto di appello.
Controdeduceva la parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 28/01/2024,dalla visione degli atti ritiene che preliminarmente occorra valutare quale sia la normativa da prendere in considerazione,sul presupposto che sul tema la giurisprudenza sia piu' volte cambiata ,anche a seguito della nota sentenza della Corte di
Giustizia Europea che estendeva il regime fiscale transitorio anche alle somme corrisposte in relazione ai rapporti di lavoro cessati dal 4/7/2006, purche' in attuazione di atti aventi data certa anteriore a quella data.
Nella attuale fattispecie l'accordo sindacale intercorso tra' la Banca_1 ed i propri dipendenti,stipulato in data 4/07/2006,aveva previsto un dimezzamento dell'aliquota per gli incentivi all'esodo e tale dimezzamento era stato esteso anche all'assegno straordinario per il sostegno al reddito.
A seguito di cio' pertanto il Resistente_1 aveva presentato all'UT di Montepulciano un'istanza di rimborso delle ritenute operate,per gli anni d'imposta 2011-2012-2013 sull'assegno straordinario di sostegno al reddito erogatogli dal fondo di solidarieta' per il sostegno al reddito.
In risposta a tale iniziativa l'Ufficio esplicitava che, sia per l'incentivo all'esodo, sia per l'assegno straordinario di sostegno al reddito,settore bancari, il regime fiscale da applicare era quello della tassazione separata ma con aliquota dimezzata.
Tale applicazione era dunque applicata a condizione che il lavoratore avesse cessato anticipatamente il rapporto di lavoro in virtu' di accordi siglati prima del 4/7/2006.
Poiche', nella attuale fattispecie, l'accordo era avvenuto prima della data sopracitata,l'aspetto soggettivo era stato riconosciuto dall'Ufficio.
Sulla struttura ,invece,relativa all'assegno straordinario,l'Ufficio ha esplicitato che il riconoscimento al
Ricorrente di parte delle ritenute fiscali operate sull'assegno avrebbero determinato un indebito arricchimento,causa il sistema di calcolo fissato dal D.M.n.158/2000 del 28/04/2000.
Infatti l'art 10 comma 9 del DM disponeva che l'assegno corrisposto in forma rateale in favore dei lavoratori ammessi a fruirne, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, fosse pari all'importo netto della pensione,di vecchiaia o di anzianita',maggiorata dell'anzianita'contributiva mancante per il diritto alla pensione piu' l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
La cosa quindi era avvenuta in tali modalita' e pertanto le ritenute aggiunte all'assegno producevano il fatto che tali ritenute fossero gia' state erogate e che quindi l'impatto finanziario di tali ritenute fosse neutro per il percettore.
La tassazione a cui soggiaceva l'assegno non impattava ,quindi,sul contribuente che di conseguenza non ne sopportava il peso.
Piu' volte la Corte di Cassazione si e' espressa sul punto,non ultima la sentenza n.19980/2017 che ha pienamente accolto il ricorso proposto dall'INPS.
Tale sentenza ha chiarito la neutralita' delle ritenute operate nei confronti del percettore.
Infatti nella sentenza citata si chiarisce che la funzione di sommare all'importo netto della pensione che sarebbe spettata all'esodato,piu' l'importo delle ritenute di legge sull'assegno non poteva che essere quella di rendere neutro,ai fini fiscali,l'assegno stesso in favore del percipiente,in quanto mediante tale operazione e' il fondo stesso a conferire al beneficiario un importo corrispondente alle ritenute,poi effettuate dal sostituto d'imposta e versate all'erario in modo da favorire l'esodo,incentivandolo mediante la neutralizzazione del prelievo fiscale.
Sempre secondo l'INPS il temuto peggioramento ,in realta' non avviene in quanto l'inclusione dell'importo pari alle ritenute correnti sull'assegno nella base di calcolo della prestazione ha comportato una traslazione dell'onere dell'imposta al beneficiario dell'assegno al Fondo erogatore.
Concludendo,quindi,questa Corte per le considerazioni sopracitate, ritiene meritevole di accoglimento l'appello e dell'Ufficio,avendo lo stesso ampiamente dimostrato la neutralizzazione del prelievo fiscale operato.
La Corte ritiene altresi che sussistano dei giusti motivi per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art
92.c.p.c.,come richiamto dal secondo comma dell'art 1 del decreto legislativo del 31/12/1992 n.546.alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La corte accoglie l'appello.Spese compensate.
Cosi' e' deciso.
Firenze 28/01/2026