CASS
Sentenza 22 dicembre 2020
Sentenza 22 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2020, n. 37040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37040 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministro della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nel procedimento nei confronti di IN AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila in data 15/10/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15/10/2019, emessa nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di annullamento pronunciata in data 13/3/2018 da questa stessa Sezione della Corte di cassazione, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila accolse il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., nell'interesse di AN IN, avverso provvedimento del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila del 20/5/2015, riconoscendo che nel corso della Penale Sent. Sez. 1 Num. 37040 Anno 2020 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 06/11/2020 carcerazione patita presso la Casa di reclusione di Carinola il detenuto aveva subito trattamenti degradanti, riconoscendogli, a titolo di risarcimento, la somma di 25.416,00 euro in relazione a complessivi 3.177 giorni. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministro della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la violazione di legge e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai criteri di calcolo seguiti per la determinazione dello spazio Minimo pro capite, evidenziando come, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a tal fine si dovesse tenere conto della superficie occupata dai servizi igienici e non, anche, della mobilia. 3. In data 28/9/2020, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale . presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico. 2. Osserva, infatti, il Collegio che il provvedimento oggi impugnato aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal detenuto a partire non già dall'insufficiente spazio a disposizione nella camera .di detenzione, comunque superiore ai 3 metri quadrati, quanto dalle accertate condizioni di insalubrità dell'ambiente della cella, connesse alla presenza di un servizio igienico separato dal resto dell'ambiente da una semplice tenda scorrevole. 3. Tuttavia, il ricorso è stato articolato unicamente a partire dalla asserita erroneità dei criteri di Calcolo dello spazio minimo vivibile, che avrebbero tenuto conto della superficie occupata non soltanto dai servizi igienici e dagli arredi fissi, ma anche dal letto. Ne consegue, pertanto, che le argomentazioni dal medesimo spiegate non si confrontano, in alcun modo, con le ragioni che il Tribunale di sorveglianza ha posto alla base della pronuncia di accoglimento del reclamo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza che il Ministero della giustizia 2 Il Presidente — ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali o di una somma in favore della cassa delle ammende (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dei:). 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 6/11/2020 t h Il Consigli e estensore Idi
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15/10/2019, emessa nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di annullamento pronunciata in data 13/3/2018 da questa stessa Sezione della Corte di cassazione, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila accolse il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., nell'interesse di AN IN, avverso provvedimento del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila del 20/5/2015, riconoscendo che nel corso della Penale Sent. Sez. 1 Num. 37040 Anno 2020 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 06/11/2020 carcerazione patita presso la Casa di reclusione di Carinola il detenuto aveva subito trattamenti degradanti, riconoscendogli, a titolo di risarcimento, la somma di 25.416,00 euro in relazione a complessivi 3.177 giorni. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministro della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la violazione di legge e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai criteri di calcolo seguiti per la determinazione dello spazio Minimo pro capite, evidenziando come, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a tal fine si dovesse tenere conto della superficie occupata dai servizi igienici e non, anche, della mobilia. 3. In data 28/9/2020, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale . presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico. 2. Osserva, infatti, il Collegio che il provvedimento oggi impugnato aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal detenuto a partire non già dall'insufficiente spazio a disposizione nella camera .di detenzione, comunque superiore ai 3 metri quadrati, quanto dalle accertate condizioni di insalubrità dell'ambiente della cella, connesse alla presenza di un servizio igienico separato dal resto dell'ambiente da una semplice tenda scorrevole. 3. Tuttavia, il ricorso è stato articolato unicamente a partire dalla asserita erroneità dei criteri di Calcolo dello spazio minimo vivibile, che avrebbero tenuto conto della superficie occupata non soltanto dai servizi igienici e dagli arredi fissi, ma anche dal letto. Ne consegue, pertanto, che le argomentazioni dal medesimo spiegate non si confrontano, in alcun modo, con le ragioni che il Tribunale di sorveglianza ha posto alla base della pronuncia di accoglimento del reclamo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza che il Ministero della giustizia 2 Il Presidente — ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali o di una somma in favore della cassa delle ammende (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dei:). 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 6/11/2020 t h Il Consigli e estensore Idi