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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/12/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1318/2019 R.G.
promossa da
• nata a [...] il [...], cf: , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], con la rappresentanza e la difesa dell'avv. Nunzio Condorelli
Caff del Foro di Catania, ammessa al gratuito patrocinio;
-attrice- contro
• nata a [...] il [...], c.f. residente CP_1 CodiceFiscale_2 in Carlentini, Contrada San Demetrio, s.n.;
• nato a [...] il [...], cf: Controparte_2 C.F._3
, residente in [...], Contrada San Demetrio, s.n.;
[...]
• nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3 C.F._4
, residente in [...];
[...]
• nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_4 C.F._5
, ivi residente in [...],
[...] tutti nella qualità di eredi di nato a [...] il [...], Persona_1 deceduto il 2.11.2003, e tutti con la rappresentanza e la difesa, anche di sé stessa, dell'Avv. del Foro di Siracusa Controparte_4
-convenuti- avente ad oggetto: “risoluzione transazione”
***
Con provvedimento del 30.08.2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Risulta dai documenti in atti che, in data 26.01.79, (marito Persona_2 della parte attrice e (dante causa Parte_1 Persona_1 dei convenuti) conciliavano una controversia (n.r.g. 188/1976) innanzi al Pretore di Lentini, così statuendo (v. verbale, prodotto quale doc 4 da parte attrice):
“… al fine di dirimere e comporre una vertenza fra loro sorta, relativa ai confini fra i lotti, case, accesso: 1) il ha diritto della comproprietà della particella 630 che CP_1 costituisce la strada di accesso ai due lotti con la statale 114; 2) il si impegna a cedere una striscia di terreno lungo il Persona_1 confine ovest della particella 326, larga 4 m fino a congiungersi alla particella 452 di proprietà del la costruzione della predetta CP_1 stradella sarà a carico di entrambi. Su detta stradella e su quella che il costruirà o è già esistente nelle particelle 452 e 73, il CP_1 avrà il diritto di accedervi per la raccolta delle olive Persona_1 ubicate sul confine del suo lotto, per i lavori di rimonda o potatura, trattamenti antiparassitari ecc;
3) il si impegna a cedere il fabbricato rurale riportato in catasto CP_1 alla particella 553 al signor il quale si impegna di Persona_1 costruirne uno di uguale superficie e consistenza nella particella 73 nel punto che stabilirà il signor e comunque oltre gli Eucaliptus a CP_1 sud, a sue spese, incamerandosi l'eventuale contributo che potrebbe essere concesso dalle autorità regionali o statali. Il rilascerà CP_1 delega al Commendatore per la presentazione del progetto, costruzione della casa e riscossione dell'eventuale contributo;
4) il una volta realizzata la strada al punto 2), si impegna a CP_1 rinunciare al diritto di passaggio sulla strada esistente che insiste sulle particelle 326 e 71, fermo restando il diritto di accesso alle vasche ubicate nella predetta part. 71 partendo dalla particella 73;
5) il confine fra le particelle 71 e 256 da una parte e la particella 73 dall'altra rimane stabilito ed accettato dalle parti, dal filare di eucaliptus e dalla linea tracciata dal consulente tecnico d'ufficio geom.
Controparte_5
6) il ha diritto di accesso al pozzo lungo la stradella che corre CP_1 lungo il confine ovest della particella 406 e da questa per la via più breve al pozzo;
7) si procederà alla sistemazione dei confini di divisione fra i due lotti nell'appezzamento di terreno ubicato ad est della stradella di bonifica San Demetrio;
detto incarico sarà data di un tecnico scelto dal dr.
ed a spese di entrambi le parti;
Per_3
8) il Commendatore si impegna di fare per presentare all'IPA il progetto per la costruzione della casa nel più breve tempo possibile, di chiedere la concessione edilizia, e di realizzare la costruzione entro diciotto mesi dalla data di emissione del decreto di impegno o di comunicazione di rigetto del progetto stesso. Si precisa che il fabbricato dovrà essere fornito di energia elettrica e di acqua potabile derivata dal pozzo in comune, mediante la costruzione di un serbatoio pari alla capacità della metà di quello esistente, impegnandosi il a rinunciare al suo CP_1 diritto su quello esistente…”.
• (Sul “primo” giudizio risolutorio):sul presupposto di un inadempimento del Commendatore rispetto alle obbligazioni cui alla transazione 26.01.79, con citazione del 13.9.96 il lo convenne in giudizio innanzi a questo Tribunale CP_1
(n.r.g. 2160/1996), chiedendo la risoluzione della conciliazione per grave inadempimento del convenuto e la sua condanna alla restituzione del fabbricato rurale sito nella particella 553, oltre al risarcimento dei danni patiti per l'inadempimento e per l'occupazione della porzione di terreno. Giusta sentenza 538/2004 di questo Tribunale veniva risolto l'accordo tra le parti di cui al pag. 2/8 verbale di conciliazione 26.01.79 e condannato il alla Persona_1 restituzione del fabbricato rurale e al risarcimento dei danni. Avverso detta sentenza il proponeva appello e il secondo grado di giudizio si Persona_1 concludeva con la sentenza della Corte d'Appello n. 759/2009, con cui, in riforma della sentenza di primo grado, venivano rigettate le domande di risoluzione per inadempimento, nonché quella volta al condannatorio del alla restituzione del fabbricato rurale e al risarcimento del Persona_1 danno, con la condanna del i 2/3 delle spese legali per il doppio grado CP_1 di giudizio. Avverso detta sentenza il propose ricorso per Cassazione, CP_1 conclusosi con sentenza n. 6551/2013 di rigetto del ricorso.
• (Su altro giudizio -“condannatorio”- inter partes). Prodotta da parte convenuta è una sentenza di questo Tribunale, sez. Lentini, n. 51/05, di condanna del a favore di precisamente, venne Persona_2 Persona_1 rigettata l'opposizione a D.I. del per ex lire 9.983.450, e venne CP_1 condannato il al pagamento delle spese di lite per euro 6.213 oltre CP_1 accessori.
• (Su questo “secondo” giudizio risolutorio) Con missiva 14.10.13, sulla scorta del giudicato dato dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 759/2009, l'odierna attrice, quale erede del Conti, invitava gli eredi del Commendatore all'adempimento dell'accordo cui al verbale 26.01.79, e quindi, con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attrice così Parte_1 concludeva: Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza, eccezione, difesa reietta:
a) ritenere e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti sig.ri in solido fra loro, tutti quali eredi del sig. Persona_1 Persona_1
della Conciliazione numero 50 del 1979, redatta avanti il Pretore di
[...]
Lentini
b) dichiarare la risoluzione della medesima Conciliazione per il grave inadempimento di parte convenuta c) ritenere e dichiarare illegittima la detenzione del fabbricato sito nella particella 553, nonché della corte circostante, e pertanto condannare i convenuti in solido tra loro alla immediata restituzione del possesso del medesimo;
d) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento dei canoni per occupazione sine titulo del fabbricato sito nella particella 553 e corte circostante, nonché condannarli al maggior danno direttamente e immediatamente derivante dal mancato utilizzo dell'immobile medesimo, oltre al risarcimento del danno;
e) ordinare a parte convenuta il ripristino a proprie spese della servitù di accesso al detto fabbricato (part. 553), attraverso la strada che insiste sulla part. 326 e 71 di proprietà dei convenuti, per il tramite della previgente stradella attualmente arata;
pag. 3/8 f) ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'aver impedito a parte attrice l'utilizzo della metà del serbatoio di raccolta dell'acqua potabile sito nella particella
71 e pertanto condannare parte convenuta in solido al pagamento dei danni direttamente conseguenti dall'impedimento;
g) ritenere e dichiarare che parte convenuta ha impedito l'utilizzo delle vasche di raccolta dell'acqua ad uso irriguo poste nella particella 71 e pertanto provvedere alla quantificazione del danno conseguente dall'impossibilità di irrigare l'agrumeto sito nella particella 452, con conseguente improduttività dello stesso e degrado delle piante;
h) ritenere e dichiarare che parte convenuta ha impedito l'utilizzo del pozzo medesimo sito nella particella 641, con conseguente impossibilità di irrigare gli agrumeti posti nelle particelle 554 e 555, quindi provvedere alla quantificazione del danno direttamente derivante dall'impedimento con degrado/morte delle piante medesime;
i) ritenere e dichiarare che parte convenuta illegittimamente utilizza una porzione di terreno sito nella particella 73 nord, arandola e piantumandola, e, pertanto, quantificare i canoni dell'utilizzo dal 1973, oltre al maggior danno direttamente derivante dall'impossibilità di utilizzo degli stessi;
j) ritenere e dichiarare che parte convenuta ha distrutto la strada interpoderale posta sul lato ovest della particella 406 e, quindi, ordinarne la ricostruzione,
e condannare parte convenuta in solido al pagamento dei danni direttamente derivanti dal mancato utilizzo della strada medesima;
k) ordinare a parte convenuta in solido tra loro il ripristino dell'ingresso dal lato est della particella 406 la quale consente l'accesso al pozzo, consegnando le chiavi del cancello posto all'ingresso della detta stradella;
l) ordinare a parte convenuta in solido di consegnare la chiave del lucchetto posto al cancello di ingresso della particella 75 di proprietà comune;
m) ritenere e dichiarare illegittimo l'utilizzo della porzione di terra sito nella particella 554 lato ovest, particella 74 lato nord e 233 lato ovest, entrambe ad est della Strada San Demetrio, ordinare ai convenuti in solido la restituzione della citata porzione di terra e, quindi, quantificare i canoni per la detta occupazione sine titulo, nonché maggior danno direttamente derivante dall'impossibilità di poterne usufruire;
n) condannare parte convenuta in solido al rimborso delle spese della CTU di prime cure per un importo pari ad euro 793,36.
• Si costituivano in giudizio i convenuti. Avverso la domanda di rimborso di euro 793 eccepivano in compensazione il maggior loro credito scaturente dalla citata sentenza di questo Tribunale, sez. Lentini, n. 51/05. Così concludendo
PIACCIA all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, a) PRELIMINARMENTE accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione per carenza di legittimazione processuale attiva di parte attrice e carenza di legittimazione passiva di parte convenuta;
pag. 4/8 b) NEL MERITO, rigettare tutte le istanze attoree in quanto infondate e già decise con sentenze passate in giudicato.
Con condanna della parte attrice alle spese, compensi ed onorari, oltre, ex art. 96
c.p.c., al pagamento dell'ulteriore danno per lite temeraria che in via equitativa l'Ill.mo
Decidente vorrà determinare e alla revoca del patrocinio a spese dello Stato.
• Alla prima udienza del 29 ottobre 2019 questo Tribunale (Giudice Cefalo) invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione, poi esperito e conclusosi negativamente.
• All'udienza del 1° ottobre 2020, il procuratore di parte attrice affermava che “il terreno di parte convenuta risulta ancora intestato alla , non essendosi CP_6 ancora perfezionato il trasferimento: tanto detto chiede termine per citare in giudizio ”. A seguito di alcuni rinvii d'ufficio, veniva fissata udienza per CP_6 il 13.05.22. A detta udienza, trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice così verbalizzava:
“…si rappresenta che parte del terreno sul quale si è avviato il procedimento, risulta essere stato acquisito dal sig. per usucapione, figlio Persona_4 dell'attrice. Rimane non usucapita e quindi ancora nella disponibilità della sig.ra Pt_1
la particella n. 553, la servitù della p.lla 406, che conduce al pozzo, e
[...] comproprietà della p.lla 630, tutti rientranti nel verbale di conciliazione del 1979, mai adempiuto da parte avversa.
Indi per cui, con la presente, trovandosi ancora il procedimento formalmente nella prima udienza, si chiede autorizzazione a citare in giudizio il sig.
[...]
, proprietario delle altre ed ulteriori particelle, sussistendo il CP_7 litisconsorzio necessario, circostanza non conosciuta in precedenza. Detto interesse è sorto in conseguenza delle difese depositate da parte nella propria memoria ad udienza cartolare, in conseguenza del deposito delle ispezioni ipotecarie. In subordine, si chiede rinvio ai sensi dell'art. 183, comma 6, cpc, non essendo stati ancora concessi i detti termini, seppur richiesti in precedente verbale…”
• Con provvedimento reso all'esito della udienza cartolare del 13.05.22 venivano concessi alle parti i termini istruttori cui all'art. 183 c.p.c.
• Alla successiva udienza del 09.12.22 questo Tribunale (Giudice Burrascano) ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 13.09.24.
• Assegnato il fascicolo a questo Decidente, con provvedimento 30.08.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
Entrambe le parti hanno depositato rispettive comparsa conclusionale e memoria di replica.
• In particolare, con sua comparsa conclusionale l'attrice ha così concluso Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Siracusa,
pag. 5/8 ogni contraria istanza, eccezione, difesa reietta:
a) ritenere e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti sig.ri Persona_1 in solido fra loro, tutti quali eredi del sig. della Persona_1
Conciliazione numero 50 del 1979, redatta avanti il Pretore di Lentini
b) dichiarare la risoluzione della medesima Conciliazione per il grave inadempimento di parte convenuta c) ritenere e dichiarare illegittima la detenzione del fabbricato sito nella particella
553, nonché della corte circostante, e pertanto condannare i convenuti in solido tra loro alla immediata restituzione del possesso del medesimo d) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento dei canoni per occupazione sine titulo del fabbricato sito nella particella 553 e corte circostante, nonché condannarli al maggior danno direttamente e immediatamente derivante dal mancato utilizzo dell'immobile medesimo, oltre al risarcimento del danno e) condannare parte convenuta in solido al rimborso delle spese della CTU di prime cure per un importo pari ad euro 793,36.
Si insiste in tutte le richieste istruttorie incoate nel processo.
Si insiste per la chiesta chiamata in causa del figlio . CP_7
• Con sua comparsa conclusionale, parte convenuta ha così concluso:
Pt_2 all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- rigettare la domanda ex adverso per tutti i motivi dedotti, eccepiti e rilevati nell'atto di costituzione in giudizio, nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
e in tutti gli scritti difensivi;
- e conseguentemente, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire per la mancanza di titolo, non essendo l'attrice proprietaria per assenza della qualità di erede della stessa, poichè la signora non ha Parte_1 dimostrato in alcun modo di essere erede e non ha offerto mezzi e strumenti di prova per dimostrarlo. Al contrario è stato dimostrato che non si è comportata da erede e che non ha accettato tacitamente l'eredità in quanto ha fatto usucapire i beni di quest'ultimo a terzi e non ha volturato i beni dello stesso;
- dichiarare che sul petitum si è affermato sia il giudicato formale che sostanziale;
- condannare l'attrice, , alle spese, compensi ed onorari del Parte_1 giudizio;
- infine, essendo la lite oltremodo temeraria, condannare l'attrice, Pt_1
anche ex art. 96 c.p.c. al pagamento dell'ulteriore danno che in via
[...] equitativa l'Ill.mo Decidente vorrà determinare.
• Le parti depositavano rispettive memorie di replica. In particolare, con sua memoria di replica depositata all'ultimo giorno utile (20.11.25), parte attrice depositava nuovi documenti. Detta produzione è inammissibile in quanto tardiva: detti documenti andranno quindi espunti dal fascicolo.
MOTIVAZIONI
pag. 6/8 1. Avverso l'accoglimento della domanda risolutoria, parte convenuta eccepisce il giudicato, per il fatto che analoga domanda fu già rigettata con sentenza della
Corte catanese n. 759/2009. L'eccezione non coglie nel segno. Ed infatti, vero è che identico è il petitum, ma diversa è la causa petendi. Ed infatti, la Corte di
Appello rigettò la domanda del per il fatto che non era Persona_2 risultato provato l'inadempimento del in quel processo Persona_1 indicato come mancata realizzazione di un fabbricato rurale. Ma la mancata esecuzione “dipese dall'inerzia dell'appellato, il quale si era impegnato a rilasciare delega al COMMENDATORE”: ciò di cui era mancata la prova. La domanda risolutoria oggi in esame muove invece da diversi presupposti.
2. Segnatamente, il processo a mani muove da una diffida ad adempiere del procuratore della datata 24.07.2018, e dalla risposta dell'avv. Pt_1
COMMENDATORE datata 26.10.2018, con cui viene la stessa rigettata in virtù dell'eccepito giudicato, e comunque per la supposta prescrizione. Diverse sono quindi le azioni della (vedova donde l'infondatezza Pt_1 CP_1 dell'exceptio judicati. Quanto poi all'eccezione di prescrizione, va rilevato che sino al 2013 era pendente il “primo” giudizio risolutorio, e questo secondo giudizio risolutorio che ne occupa è stato iniziato nel 2019, donde la mancanza della prescrizione.
3. Ciò premesso, va rilevato il contenuto della memoria di replica di parte attrice, ove, in esplicitazione della verbalizzazione all'udienza del 13.05.22 viene dichiarato che “con verbale di conciliazione di mediazione del 16.12.11… l'odierna attrice riconosceva al figlio il possesso ultraventennale dei beni immobili di cui al foglio 1 part. 74-75-79-473-49-68-73-233-409-410-450-533-
554-555”. Ne deriva quindi che, quando con missiva procuratoria datata
24.07.18, il legale della richiedeva l'esecuzione della transazione Pt_1
26.01.79, essa già non era più eseguibile, per il fatto che, con verbale 16.12.11,
l'attrice aveva riconosciuto il figlio proprietario di gran parte dei beni oggetto della promessa permuta (in ciò consistendo sostanzialmente la transazione
26.01.79): figlio che, si noti, non solo non sottoscrive detta missiva, ma neanche
è attore nel presente giudizio (né ha ritenuto di intervenire volontariamente nel presente giudizio). Donde deriva che la diffida ad adempiere, e la conseguente domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, sono non corrette, per aver la stessa già perduto per suo fatto Pt_1 colpevole (la dismissione di un fondo) la disponibilità di aree interessate alla promessa di permuta: fatto anteriore rispetto alla diffida ad adempiere.
4. Se quindi non può accogliersi la domanda di risoluzione della transazione per fatto colpevole della parte convenuta, non può però negarsi che neanche quest'ultima ha manifestato la sua volontà all'adempimento. Si ha quindi un caso di mutuo dissenso,
pag. 7/8 che pure comporta la risoluzione del contratto. E plurimis: Cassazione civile, sez.
III , 13/05/2024 , n. 13118:
“ In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e pronunciare, comunque, la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all' art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” 5. Va quindi dichiarato risolto per mutuo dissenso l'atto di transazione in data
26.01.1979.
6. Vanno rigettate tutte le domande risarcitorie, non essendovi inadempimento della parte convenuta.
7. Va rigettata la richiesta di rimborso di euro 793, stante che parte convenuta è titolare del ben maggiore credito derivante dalla sentenza Trib. Siracusa -sez.
Lentini 51/05, che quindi va estinto in parte qua per compensazione.
8. Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio vanno poste interamente a carico di parte attrice e si liquidano in favore dei convenuti come da dispositivo. La richiesta di esecuzione di un contratto, esecuzione impossibile per fatto ascrivibile alla parte istante, evidenzia abuso del processo giustificativo della revoca all'ammissione del gratuito patrocinio di parte attrice
P. Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.
1318/2019 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
• Rigetta le domande tutte di Parte_1
• Dichiara risolta per mutuo dissenso la transazione 26.01.1979.
• Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dei convenuti nella complessiva somma di € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa se dovute;
• Ex art. 136 D.Pres. 115/2002, revoca l'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice.
Così deciso in Siracusa, in data 13 dicembre 2025 IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1318/2019 R.G.
promossa da
• nata a [...] il [...], cf: , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], con la rappresentanza e la difesa dell'avv. Nunzio Condorelli
Caff del Foro di Catania, ammessa al gratuito patrocinio;
-attrice- contro
• nata a [...] il [...], c.f. residente CP_1 CodiceFiscale_2 in Carlentini, Contrada San Demetrio, s.n.;
• nato a [...] il [...], cf: Controparte_2 C.F._3
, residente in [...], Contrada San Demetrio, s.n.;
[...]
• nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3 C.F._4
, residente in [...];
[...]
• nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_4 C.F._5
, ivi residente in [...],
[...] tutti nella qualità di eredi di nato a [...] il [...], Persona_1 deceduto il 2.11.2003, e tutti con la rappresentanza e la difesa, anche di sé stessa, dell'Avv. del Foro di Siracusa Controparte_4
-convenuti- avente ad oggetto: “risoluzione transazione”
***
Con provvedimento del 30.08.2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Risulta dai documenti in atti che, in data 26.01.79, (marito Persona_2 della parte attrice e (dante causa Parte_1 Persona_1 dei convenuti) conciliavano una controversia (n.r.g. 188/1976) innanzi al Pretore di Lentini, così statuendo (v. verbale, prodotto quale doc 4 da parte attrice):
“… al fine di dirimere e comporre una vertenza fra loro sorta, relativa ai confini fra i lotti, case, accesso: 1) il ha diritto della comproprietà della particella 630 che CP_1 costituisce la strada di accesso ai due lotti con la statale 114; 2) il si impegna a cedere una striscia di terreno lungo il Persona_1 confine ovest della particella 326, larga 4 m fino a congiungersi alla particella 452 di proprietà del la costruzione della predetta CP_1 stradella sarà a carico di entrambi. Su detta stradella e su quella che il costruirà o è già esistente nelle particelle 452 e 73, il CP_1 avrà il diritto di accedervi per la raccolta delle olive Persona_1 ubicate sul confine del suo lotto, per i lavori di rimonda o potatura, trattamenti antiparassitari ecc;
3) il si impegna a cedere il fabbricato rurale riportato in catasto CP_1 alla particella 553 al signor il quale si impegna di Persona_1 costruirne uno di uguale superficie e consistenza nella particella 73 nel punto che stabilirà il signor e comunque oltre gli Eucaliptus a CP_1 sud, a sue spese, incamerandosi l'eventuale contributo che potrebbe essere concesso dalle autorità regionali o statali. Il rilascerà CP_1 delega al Commendatore per la presentazione del progetto, costruzione della casa e riscossione dell'eventuale contributo;
4) il una volta realizzata la strada al punto 2), si impegna a CP_1 rinunciare al diritto di passaggio sulla strada esistente che insiste sulle particelle 326 e 71, fermo restando il diritto di accesso alle vasche ubicate nella predetta part. 71 partendo dalla particella 73;
5) il confine fra le particelle 71 e 256 da una parte e la particella 73 dall'altra rimane stabilito ed accettato dalle parti, dal filare di eucaliptus e dalla linea tracciata dal consulente tecnico d'ufficio geom.
Controparte_5
6) il ha diritto di accesso al pozzo lungo la stradella che corre CP_1 lungo il confine ovest della particella 406 e da questa per la via più breve al pozzo;
7) si procederà alla sistemazione dei confini di divisione fra i due lotti nell'appezzamento di terreno ubicato ad est della stradella di bonifica San Demetrio;
detto incarico sarà data di un tecnico scelto dal dr.
ed a spese di entrambi le parti;
Per_3
8) il Commendatore si impegna di fare per presentare all'IPA il progetto per la costruzione della casa nel più breve tempo possibile, di chiedere la concessione edilizia, e di realizzare la costruzione entro diciotto mesi dalla data di emissione del decreto di impegno o di comunicazione di rigetto del progetto stesso. Si precisa che il fabbricato dovrà essere fornito di energia elettrica e di acqua potabile derivata dal pozzo in comune, mediante la costruzione di un serbatoio pari alla capacità della metà di quello esistente, impegnandosi il a rinunciare al suo CP_1 diritto su quello esistente…”.
• (Sul “primo” giudizio risolutorio):sul presupposto di un inadempimento del Commendatore rispetto alle obbligazioni cui alla transazione 26.01.79, con citazione del 13.9.96 il lo convenne in giudizio innanzi a questo Tribunale CP_1
(n.r.g. 2160/1996), chiedendo la risoluzione della conciliazione per grave inadempimento del convenuto e la sua condanna alla restituzione del fabbricato rurale sito nella particella 553, oltre al risarcimento dei danni patiti per l'inadempimento e per l'occupazione della porzione di terreno. Giusta sentenza 538/2004 di questo Tribunale veniva risolto l'accordo tra le parti di cui al pag. 2/8 verbale di conciliazione 26.01.79 e condannato il alla Persona_1 restituzione del fabbricato rurale e al risarcimento dei danni. Avverso detta sentenza il proponeva appello e il secondo grado di giudizio si Persona_1 concludeva con la sentenza della Corte d'Appello n. 759/2009, con cui, in riforma della sentenza di primo grado, venivano rigettate le domande di risoluzione per inadempimento, nonché quella volta al condannatorio del alla restituzione del fabbricato rurale e al risarcimento del Persona_1 danno, con la condanna del i 2/3 delle spese legali per il doppio grado CP_1 di giudizio. Avverso detta sentenza il propose ricorso per Cassazione, CP_1 conclusosi con sentenza n. 6551/2013 di rigetto del ricorso.
• (Su altro giudizio -“condannatorio”- inter partes). Prodotta da parte convenuta è una sentenza di questo Tribunale, sez. Lentini, n. 51/05, di condanna del a favore di precisamente, venne Persona_2 Persona_1 rigettata l'opposizione a D.I. del per ex lire 9.983.450, e venne CP_1 condannato il al pagamento delle spese di lite per euro 6.213 oltre CP_1 accessori.
• (Su questo “secondo” giudizio risolutorio) Con missiva 14.10.13, sulla scorta del giudicato dato dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 759/2009, l'odierna attrice, quale erede del Conti, invitava gli eredi del Commendatore all'adempimento dell'accordo cui al verbale 26.01.79, e quindi, con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attrice così Parte_1 concludeva: Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza, eccezione, difesa reietta:
a) ritenere e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti sig.ri in solido fra loro, tutti quali eredi del sig. Persona_1 Persona_1
della Conciliazione numero 50 del 1979, redatta avanti il Pretore di
[...]
Lentini
b) dichiarare la risoluzione della medesima Conciliazione per il grave inadempimento di parte convenuta c) ritenere e dichiarare illegittima la detenzione del fabbricato sito nella particella 553, nonché della corte circostante, e pertanto condannare i convenuti in solido tra loro alla immediata restituzione del possesso del medesimo;
d) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento dei canoni per occupazione sine titulo del fabbricato sito nella particella 553 e corte circostante, nonché condannarli al maggior danno direttamente e immediatamente derivante dal mancato utilizzo dell'immobile medesimo, oltre al risarcimento del danno;
e) ordinare a parte convenuta il ripristino a proprie spese della servitù di accesso al detto fabbricato (part. 553), attraverso la strada che insiste sulla part. 326 e 71 di proprietà dei convenuti, per il tramite della previgente stradella attualmente arata;
pag. 3/8 f) ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'aver impedito a parte attrice l'utilizzo della metà del serbatoio di raccolta dell'acqua potabile sito nella particella
71 e pertanto condannare parte convenuta in solido al pagamento dei danni direttamente conseguenti dall'impedimento;
g) ritenere e dichiarare che parte convenuta ha impedito l'utilizzo delle vasche di raccolta dell'acqua ad uso irriguo poste nella particella 71 e pertanto provvedere alla quantificazione del danno conseguente dall'impossibilità di irrigare l'agrumeto sito nella particella 452, con conseguente improduttività dello stesso e degrado delle piante;
h) ritenere e dichiarare che parte convenuta ha impedito l'utilizzo del pozzo medesimo sito nella particella 641, con conseguente impossibilità di irrigare gli agrumeti posti nelle particelle 554 e 555, quindi provvedere alla quantificazione del danno direttamente derivante dall'impedimento con degrado/morte delle piante medesime;
i) ritenere e dichiarare che parte convenuta illegittimamente utilizza una porzione di terreno sito nella particella 73 nord, arandola e piantumandola, e, pertanto, quantificare i canoni dell'utilizzo dal 1973, oltre al maggior danno direttamente derivante dall'impossibilità di utilizzo degli stessi;
j) ritenere e dichiarare che parte convenuta ha distrutto la strada interpoderale posta sul lato ovest della particella 406 e, quindi, ordinarne la ricostruzione,
e condannare parte convenuta in solido al pagamento dei danni direttamente derivanti dal mancato utilizzo della strada medesima;
k) ordinare a parte convenuta in solido tra loro il ripristino dell'ingresso dal lato est della particella 406 la quale consente l'accesso al pozzo, consegnando le chiavi del cancello posto all'ingresso della detta stradella;
l) ordinare a parte convenuta in solido di consegnare la chiave del lucchetto posto al cancello di ingresso della particella 75 di proprietà comune;
m) ritenere e dichiarare illegittimo l'utilizzo della porzione di terra sito nella particella 554 lato ovest, particella 74 lato nord e 233 lato ovest, entrambe ad est della Strada San Demetrio, ordinare ai convenuti in solido la restituzione della citata porzione di terra e, quindi, quantificare i canoni per la detta occupazione sine titulo, nonché maggior danno direttamente derivante dall'impossibilità di poterne usufruire;
n) condannare parte convenuta in solido al rimborso delle spese della CTU di prime cure per un importo pari ad euro 793,36.
• Si costituivano in giudizio i convenuti. Avverso la domanda di rimborso di euro 793 eccepivano in compensazione il maggior loro credito scaturente dalla citata sentenza di questo Tribunale, sez. Lentini, n. 51/05. Così concludendo
PIACCIA all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, a) PRELIMINARMENTE accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione per carenza di legittimazione processuale attiva di parte attrice e carenza di legittimazione passiva di parte convenuta;
pag. 4/8 b) NEL MERITO, rigettare tutte le istanze attoree in quanto infondate e già decise con sentenze passate in giudicato.
Con condanna della parte attrice alle spese, compensi ed onorari, oltre, ex art. 96
c.p.c., al pagamento dell'ulteriore danno per lite temeraria che in via equitativa l'Ill.mo
Decidente vorrà determinare e alla revoca del patrocinio a spese dello Stato.
• Alla prima udienza del 29 ottobre 2019 questo Tribunale (Giudice Cefalo) invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione, poi esperito e conclusosi negativamente.
• All'udienza del 1° ottobre 2020, il procuratore di parte attrice affermava che “il terreno di parte convenuta risulta ancora intestato alla , non essendosi CP_6 ancora perfezionato il trasferimento: tanto detto chiede termine per citare in giudizio ”. A seguito di alcuni rinvii d'ufficio, veniva fissata udienza per CP_6 il 13.05.22. A detta udienza, trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice così verbalizzava:
“…si rappresenta che parte del terreno sul quale si è avviato il procedimento, risulta essere stato acquisito dal sig. per usucapione, figlio Persona_4 dell'attrice. Rimane non usucapita e quindi ancora nella disponibilità della sig.ra Pt_1
la particella n. 553, la servitù della p.lla 406, che conduce al pozzo, e
[...] comproprietà della p.lla 630, tutti rientranti nel verbale di conciliazione del 1979, mai adempiuto da parte avversa.
Indi per cui, con la presente, trovandosi ancora il procedimento formalmente nella prima udienza, si chiede autorizzazione a citare in giudizio il sig.
[...]
, proprietario delle altre ed ulteriori particelle, sussistendo il CP_7 litisconsorzio necessario, circostanza non conosciuta in precedenza. Detto interesse è sorto in conseguenza delle difese depositate da parte nella propria memoria ad udienza cartolare, in conseguenza del deposito delle ispezioni ipotecarie. In subordine, si chiede rinvio ai sensi dell'art. 183, comma 6, cpc, non essendo stati ancora concessi i detti termini, seppur richiesti in precedente verbale…”
• Con provvedimento reso all'esito della udienza cartolare del 13.05.22 venivano concessi alle parti i termini istruttori cui all'art. 183 c.p.c.
• Alla successiva udienza del 09.12.22 questo Tribunale (Giudice Burrascano) ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 13.09.24.
• Assegnato il fascicolo a questo Decidente, con provvedimento 30.08.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
Entrambe le parti hanno depositato rispettive comparsa conclusionale e memoria di replica.
• In particolare, con sua comparsa conclusionale l'attrice ha così concluso Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Siracusa,
pag. 5/8 ogni contraria istanza, eccezione, difesa reietta:
a) ritenere e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti sig.ri Persona_1 in solido fra loro, tutti quali eredi del sig. della Persona_1
Conciliazione numero 50 del 1979, redatta avanti il Pretore di Lentini
b) dichiarare la risoluzione della medesima Conciliazione per il grave inadempimento di parte convenuta c) ritenere e dichiarare illegittima la detenzione del fabbricato sito nella particella
553, nonché della corte circostante, e pertanto condannare i convenuti in solido tra loro alla immediata restituzione del possesso del medesimo d) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento dei canoni per occupazione sine titulo del fabbricato sito nella particella 553 e corte circostante, nonché condannarli al maggior danno direttamente e immediatamente derivante dal mancato utilizzo dell'immobile medesimo, oltre al risarcimento del danno e) condannare parte convenuta in solido al rimborso delle spese della CTU di prime cure per un importo pari ad euro 793,36.
Si insiste in tutte le richieste istruttorie incoate nel processo.
Si insiste per la chiesta chiamata in causa del figlio . CP_7
• Con sua comparsa conclusionale, parte convenuta ha così concluso:
Pt_2 all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- rigettare la domanda ex adverso per tutti i motivi dedotti, eccepiti e rilevati nell'atto di costituzione in giudizio, nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
e in tutti gli scritti difensivi;
- e conseguentemente, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire per la mancanza di titolo, non essendo l'attrice proprietaria per assenza della qualità di erede della stessa, poichè la signora non ha Parte_1 dimostrato in alcun modo di essere erede e non ha offerto mezzi e strumenti di prova per dimostrarlo. Al contrario è stato dimostrato che non si è comportata da erede e che non ha accettato tacitamente l'eredità in quanto ha fatto usucapire i beni di quest'ultimo a terzi e non ha volturato i beni dello stesso;
- dichiarare che sul petitum si è affermato sia il giudicato formale che sostanziale;
- condannare l'attrice, , alle spese, compensi ed onorari del Parte_1 giudizio;
- infine, essendo la lite oltremodo temeraria, condannare l'attrice, Pt_1
anche ex art. 96 c.p.c. al pagamento dell'ulteriore danno che in via
[...] equitativa l'Ill.mo Decidente vorrà determinare.
• Le parti depositavano rispettive memorie di replica. In particolare, con sua memoria di replica depositata all'ultimo giorno utile (20.11.25), parte attrice depositava nuovi documenti. Detta produzione è inammissibile in quanto tardiva: detti documenti andranno quindi espunti dal fascicolo.
MOTIVAZIONI
pag. 6/8 1. Avverso l'accoglimento della domanda risolutoria, parte convenuta eccepisce il giudicato, per il fatto che analoga domanda fu già rigettata con sentenza della
Corte catanese n. 759/2009. L'eccezione non coglie nel segno. Ed infatti, vero è che identico è il petitum, ma diversa è la causa petendi. Ed infatti, la Corte di
Appello rigettò la domanda del per il fatto che non era Persona_2 risultato provato l'inadempimento del in quel processo Persona_1 indicato come mancata realizzazione di un fabbricato rurale. Ma la mancata esecuzione “dipese dall'inerzia dell'appellato, il quale si era impegnato a rilasciare delega al COMMENDATORE”: ciò di cui era mancata la prova. La domanda risolutoria oggi in esame muove invece da diversi presupposti.
2. Segnatamente, il processo a mani muove da una diffida ad adempiere del procuratore della datata 24.07.2018, e dalla risposta dell'avv. Pt_1
COMMENDATORE datata 26.10.2018, con cui viene la stessa rigettata in virtù dell'eccepito giudicato, e comunque per la supposta prescrizione. Diverse sono quindi le azioni della (vedova donde l'infondatezza Pt_1 CP_1 dell'exceptio judicati. Quanto poi all'eccezione di prescrizione, va rilevato che sino al 2013 era pendente il “primo” giudizio risolutorio, e questo secondo giudizio risolutorio che ne occupa è stato iniziato nel 2019, donde la mancanza della prescrizione.
3. Ciò premesso, va rilevato il contenuto della memoria di replica di parte attrice, ove, in esplicitazione della verbalizzazione all'udienza del 13.05.22 viene dichiarato che “con verbale di conciliazione di mediazione del 16.12.11… l'odierna attrice riconosceva al figlio il possesso ultraventennale dei beni immobili di cui al foglio 1 part. 74-75-79-473-49-68-73-233-409-410-450-533-
554-555”. Ne deriva quindi che, quando con missiva procuratoria datata
24.07.18, il legale della richiedeva l'esecuzione della transazione Pt_1
26.01.79, essa già non era più eseguibile, per il fatto che, con verbale 16.12.11,
l'attrice aveva riconosciuto il figlio proprietario di gran parte dei beni oggetto della promessa permuta (in ciò consistendo sostanzialmente la transazione
26.01.79): figlio che, si noti, non solo non sottoscrive detta missiva, ma neanche
è attore nel presente giudizio (né ha ritenuto di intervenire volontariamente nel presente giudizio). Donde deriva che la diffida ad adempiere, e la conseguente domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, sono non corrette, per aver la stessa già perduto per suo fatto Pt_1 colpevole (la dismissione di un fondo) la disponibilità di aree interessate alla promessa di permuta: fatto anteriore rispetto alla diffida ad adempiere.
4. Se quindi non può accogliersi la domanda di risoluzione della transazione per fatto colpevole della parte convenuta, non può però negarsi che neanche quest'ultima ha manifestato la sua volontà all'adempimento. Si ha quindi un caso di mutuo dissenso,
pag. 7/8 che pure comporta la risoluzione del contratto. E plurimis: Cassazione civile, sez.
III , 13/05/2024 , n. 13118:
“ In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e pronunciare, comunque, la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all' art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” 5. Va quindi dichiarato risolto per mutuo dissenso l'atto di transazione in data
26.01.1979.
6. Vanno rigettate tutte le domande risarcitorie, non essendovi inadempimento della parte convenuta.
7. Va rigettata la richiesta di rimborso di euro 793, stante che parte convenuta è titolare del ben maggiore credito derivante dalla sentenza Trib. Siracusa -sez.
Lentini 51/05, che quindi va estinto in parte qua per compensazione.
8. Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio vanno poste interamente a carico di parte attrice e si liquidano in favore dei convenuti come da dispositivo. La richiesta di esecuzione di un contratto, esecuzione impossibile per fatto ascrivibile alla parte istante, evidenzia abuso del processo giustificativo della revoca all'ammissione del gratuito patrocinio di parte attrice
P. Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.
1318/2019 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
• Rigetta le domande tutte di Parte_1
• Dichiara risolta per mutuo dissenso la transazione 26.01.1979.
• Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dei convenuti nella complessiva somma di € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa se dovute;
• Ex art. 136 D.Pres. 115/2002, revoca l'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice.
Così deciso in Siracusa, in data 13 dicembre 2025 IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 8/8