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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 494/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro -B.sal,pes., Al. - 01803810694
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320250005405257000 CONTR. BONIFICA 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)
Resistente/Appellato: ()
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Proponeva ricorso la Signora Ricorrente_1, avverso la cartella di pagamento nr.08320250005405257000, deducendo la infondatezza della pretesa avanzata dall'Ente resistente ed in particolare la necessità di riconoscere la esenzione della pretesa creditoria sul presupposto della esistenza della sentenza nr.466/2024, emessa da questa Corte di Giustizia Tributaria. L'Ente resistente, con nota datata 24.11.2025, chiedeva il discarico della cartella di pagamento alla Agenzia della riscossione. Alla udienza del 29.01.2026, la causa veniva trattenuta a decisione con deposito del dispositivo nel termine di legge.
Con ricorso 494/2025, del 30.10.2025, la ricorrente veniva costretta a munirsi di giustizia, nonostante l'istanza di sospensione/annullamento del 16.10.2025, rimasta priva di riscontro, al fine di far dichiarare l'illegittimità della pretesa, per violazione di un precedente giudicato idoneo a far stato sulle ragioni sottese la richiesta elevata con l'atto opposto. Produceva precedente giurisprudenziale di questa Corte di Giustizia. Con nota prodotta in atti del 24.11.2025, e quindi successiva alla notifica del ricorso ed alla sua iscrizione avvenuta in data 03.11.2025, l'Ente resistente comunicava all'ADER il discarico della cartella di pagamento impugnata per “…esenzione particelle di proprietà a seguito di sentenza n.466/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Chieti. Per quanto sopra evidenziato, codesta Agenzia di Riscossione è invitata a interrompere le procedure esecutive a carico del contribuente in indirizzo…”. Appare pertanto infondata la domanda avanzata e stante l'intervenuto discarico successivo alla proposizione del gravame, le spese possono essere liquidate a carico dell'Ente resistente forfettariamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Monocratico dichiara cessata la materia del contendere, condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 250,00 di cui euro 30,00 per C.U.T. versato. Chieti, 29.01.2026 Il Giudice Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 494/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro -B.sal,pes., Al. - 01803810694
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320250005405257000 CONTR. BONIFICA 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)
Resistente/Appellato: ()
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Proponeva ricorso la Signora Ricorrente_1, avverso la cartella di pagamento nr.08320250005405257000, deducendo la infondatezza della pretesa avanzata dall'Ente resistente ed in particolare la necessità di riconoscere la esenzione della pretesa creditoria sul presupposto della esistenza della sentenza nr.466/2024, emessa da questa Corte di Giustizia Tributaria. L'Ente resistente, con nota datata 24.11.2025, chiedeva il discarico della cartella di pagamento alla Agenzia della riscossione. Alla udienza del 29.01.2026, la causa veniva trattenuta a decisione con deposito del dispositivo nel termine di legge.
Con ricorso 494/2025, del 30.10.2025, la ricorrente veniva costretta a munirsi di giustizia, nonostante l'istanza di sospensione/annullamento del 16.10.2025, rimasta priva di riscontro, al fine di far dichiarare l'illegittimità della pretesa, per violazione di un precedente giudicato idoneo a far stato sulle ragioni sottese la richiesta elevata con l'atto opposto. Produceva precedente giurisprudenziale di questa Corte di Giustizia. Con nota prodotta in atti del 24.11.2025, e quindi successiva alla notifica del ricorso ed alla sua iscrizione avvenuta in data 03.11.2025, l'Ente resistente comunicava all'ADER il discarico della cartella di pagamento impugnata per “…esenzione particelle di proprietà a seguito di sentenza n.466/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Chieti. Per quanto sopra evidenziato, codesta Agenzia di Riscossione è invitata a interrompere le procedure esecutive a carico del contribuente in indirizzo…”. Appare pertanto infondata la domanda avanzata e stante l'intervenuto discarico successivo alla proposizione del gravame, le spese possono essere liquidate a carico dell'Ente resistente forfettariamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Monocratico dichiara cessata la materia del contendere, condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 250,00 di cui euro 30,00 per C.U.T. versato. Chieti, 29.01.2026 Il Giudice Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni