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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4694/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2334/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
3 e pubblicata il 29/08/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210059933567 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, data e luogo nascita, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, e dalla Dott.ssa Nominativo_2, impugna la sentenza n.2334 depositata in data 29/08/2023dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione n.3.
P R E M E S S A
In data 29/08/2023è stata depositata la sentenza n.2334con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione n.3 ha dichiarato la inammissibilità del ricorso nulla disponendo sulle spese di lite
(cfr.sentenza allegata n.1). Rileva che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso, per come appresso prospettato.
FATTO
in data 06/06/2022 l'Agenzia delle entrate-ON ha notificato la cartella di pagamento n.29520210059933567/000 contenente l'iscrizione a ruolo per tassa auto 2016 (Cfr.all.n.1)
DESCRIZIONE–
1.Ruolo n.2021/001713 reso esecutivo in data 26/04/2021, ruolo ordinario, per tassa auto 2016, targa
Targa_1, pretesa comprensiva di interessi e sanzioni indicata in € 344,87Studio Insana Contenzioso ed accertamento tributario
2. Ruolo n.2021/001713 reso esecutivo in data 23/04/2021, ruolo ordinario, per tassa auto 2016, targa
Targa_2, pretesa comprensiva di interessi e sanzioni indicata in € 166,70.
Per una pretesa complessiva pari ad € 517,45
L' Agenzia delle Entrate ON ritualmente evocata in causa con notifica del ricorso tramite pec in data 15/07/2022 non si costituiva in giudizio. Il ricorrente con note conclusive depositate 17/05/2023 contestava la contumacia dell'Agente ed insisteva per l'accoglimento del ricorso per prescrizione della tassa auto 2016. Il giudice di primo grado, poiché le contestazioni del ricorrente riguardavano attività poste in essere dalla Regione Sicilia, che non è stata evocata in giudizio, dichiarava inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione in giudizio di ADER.-
RICORSO IN APPELLO
1-INSUSSISTENZA DELLA INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Il primo giudice è palesemente caduto in errore.
Non vi è alcuna norma, men meno quelle citate dal primo giudice nella motivazione, che sancisca l'obbligo di evocare in giudizio l'Ente impositore nel procedimento di impugnazione della cartella di pagamento con conseguente inammissibilità del ricorso come erroneamente ed infondatamente pronunciato con la sentenza de quo (cassazione sentenza 16412/2007).
2-ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART.7
L.212/2000 per OMESSA ALLEGAZIONE E NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI PRODROMICI
Nella cartella di pagamento (allegato n.1) si legge che l'ente creditore (Regione Sicilia) ha predisposto e spedito alla ricorrente:
-avviso di accertamento Tassa auto 2016 n.651005370267 notificato il 30/09/2019
-avviso di accertamento Tassa auto 2016 n.651195766517 notificato il 16/10/2019
Di questi avvisi di accertamento però non vi è traccia agli atti di causa, né sono stati notificati e/o ricevuti dal ricorrente.
3-ECCEZIONE DI NULLITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO PER PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AI
SENSI DELL'ART.5 D.L. 30/12/1982 N.953
L'art.25 del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992 rimanda per la riscossione della tassa automobilistica all'art.5 del
D.l. 30.12. 1982, n. 953 convertito nella Legge 28.02.1983 n.53. Tale articolo prescrive che il recupero della tassa deve avvenire, a pena di decadenza, entro i tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel silenzio della legge tale termine deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione
Regionale può esercitare la sua azione di recupero(accertamento, iscrizione a ruolo e successiva notifica della relativa cartella di pagamento) nel periodo massimo di tre anni dalla data del mancato pagamento -“il momento in cui la stessa viene a conoscenza del contribuente” (Cfr. CTP di Messina-Sez. XII-sentenza n.4254/12/15 del 22/5/2015, all. 4). Il diritto alla riscossione della tassa auto 2016 si è prescritto il 31/12/2019.
Nei confronti della Tassa auto 2016 infatti non operano le proroghe Covid-19.
Controdeduzioni ADER
L'agenzia della riscossione espone quanto segue.
La Sentenza appellata è fondata e compiutamente motivata. Invero, la regione Siciliana, per la riscossione delle tasse di possesso di veicoli per gli anni dal 2016 a seguire, provvede direttamente alla iscrizione a ruolo. Con l'art. 19 della legge regionale 5.12.2016 n. 24, infatti, è stato introdotto il comma 2- bis all'art 2 della legge regionale n. 16/2015 (Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9). L'art 2, comma 1, della legge regionale, prevede in particolare, che «il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni».
Anche con riferimento alla tassa automobilistica regionale, «trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento». La norma prevede altresì che «in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».
Orbene, la procedura introdotta con l'anzidetta normativa prevede un meccanismo in base al quale alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli (ora tassa automobilistica regionale), nonché dei successivi termini per operare il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettre a), a bis) e b) del decreto legislativo n. 472/1997, senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la regione provvede direttamente alla iscrizione a ruolo (dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori) ai sensi dell'art. 12 del dpr n. 602/1973. In buona sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto e non, le disposizioni temporalmente vigenti prevedevano una automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase dell'accertamento, che viene ad essere assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento. Perciò, l'omesso o tardivo versamento della tassa automobilistica della Regione Sicilia legittima l'immediata iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, senza incorrere in violazioni dei parametri costituzionali, pur mancando un atto prodromico di contestazione inviato al contribuente, così come sancito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza 152 / 2018 che ha confermato la legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 24/16.
Nel caso di specie, pertanto, non era necessario procedere alla notifica di alcun atto presupposto attesa la coincidenza tra la fase di accertamento e quella di riscossione.
Tuttavia, nessuna norma vieta alla Regione Sicilia, qualora ritenga di voler operare diversamente, di procedere comunque con la notifica dell'avviso di accertamento, così come è avvenuto nel caso di specie, ove sono stati notificati due avvisi di accertamento, entrambi relativi a tassa auto anno 2016 per due autovetture differenti.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso è ugualmente fondata, e questo a prescindere dalla notifica degli avvisi di accertamento al ricorrente, in quanto l'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata ha come unico e legittimo contraddittore solo l'Ente Impositore che ha proceduto alla iscrizione a ruolo del tributo.
Nel caso di specie, la scelta del ricorrente di non convenire in giudizio l'Ente Impositore nonostante la proposizione di eccezioni riferibili esclusivamente a quest'ultimo, non può che ricadere sullo stesso, il quale va incontro alla improponibilità di tutti quei motivi che riguardano solo e soltanto attività poste in essere da quest'ultimo.
Deve escludersi, inoltre, che grazie all'art.39 del d.lgs 112/99 il ricorrente che non abbia notificato il ricorso anche all'Ente Impositore possa essere rimesso in termini perché i vizi di legittimità contro gli atti della P.A. possono essere eccepiti solamente nel confronti dell'amministrazione stessa debitamente chiamata in causa in quanto parte essenziale del sistema di tutela processuale. La questione non può che essere trattata in legittimo contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c. il quale afferma che “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”. Il verbo “DEVE” inserito nella disposizione di cui all'art 39 del d.lgs
112/1999 non rende perentoria detta norma ma ordinatoria, poiché nessuna norma di Legge, a pena di incostituzionalità, può imporre una sanzione processuale quale è la soccombenza senza una responsabilità per atti non di propria competenza.
Solo per scrupolo difensivo si evidenzia come, a fronte della notifica degli avvisi di accertamento eseguiti in data 30.09.2019 e 16.10.2019 ( secondo le indicazioni che ha fornito l'Ente Impositore al momento della consegna del ruolo) nessuna prescrizione è maturata alla luce della normativa emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 che, con l'emanazione di numerosi provvedimenti legislativi, ha previsto – tra le altre disposizioni – la sospensione dell'attività di notifica di tutti gli atti di riscossione nonché della riscossione coattiva di quelli già notificati e scaduti differendola, in ultimo al 31 agosto 2021 ( Decreto sostegni bis). Il ruolo di cui alla cartella impugnata è stato affidato all'Agente della riscossione in data 10.05.2021 e, dunque, durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis dell'art. 68 del D.L n. 18/2021 derivandone, pertanto, anche per esso, la proroga di ventiquattro mesi afferente ai detti carichi.
Si evidenzia, infine, l'inammissibilità e l'improponibilità dell'eccezione di prescrizione avanzata nei confronti del concessionario atteso che, per costante giurisprudenza, sussiste l'autonoma legittimazione passiva dell'ente creditore in materia di prescrizione (anche sopravvenuta) dei crediti tributari iscritti a ruolo, così come affermato dalle SS.UU. con la sentenza 7514/2022. La convenuta Agenzia delle Entrate ON
è, anche sotto tale aspetto, totalmente carente di legittimazione passiva. MEMORIA ILLUSTRATIVA DEL A PARTE APPELLANTE
Insiste nelle tesi esposte nel ricorso in appello e rammenta ancora una volta che la Corte di Cassazione
a SS.UU. con la sentenza n.16412 del 25/7/2007, ha statuito il seguente principio di diritto: “l'errore del contribuente nell'individuare il legittimato passivo non determina l'inammissibilità della domanda, ma costituisce onere del concessionario, nel caso in cui il contribuente eccepisca vizi che non riguardano esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, chiamare in causa l'ente impositore se non vuole rispondere delle conseguenze della lite ai sensi dell'art. 39 del d.lgs 112/99”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Era senz'altro onere dell'Agente evocato in causa – almeno nella versione dell'art. 14 dlgs 546/92 ante riforma 2023) costituirsi nei termini processuali e chiamare in causa l'Ente impositore, ma, vista la contumacia dell'Agente che non ha ritenuto di difendere i propri interessi in giudizio, il primo giudice doveva rilevare l'assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione della tassa auto per l'anno 2016 ed annullare la cartella impugnata, sia per la violazione della sequenza procedimentale sia per il decorso del termine prescrizionale maturato il 31 dicembre 2019. Infatti essendo l'anno d'imposta 2016 nessun aggancio può avere luogo con la normativa emergenziale in quanto la decadenza – in assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento prodromico – obbligatorio per l'anno d'imposta 2016 -è maturata al 31.12.2019.
Sostanzialmente, la mancata costituzione in giudizio da parte di ADER ha fatto verificare l'evento preclusivo legato alla chiamata di terzo, avendo la possibilità la parte ricorrente di notificare il ricorso indifferentemente all'ente impositore o al concessionario della riscossione, salvo le eventuali richieste di chiamata di terzo che nel caso specifico non hanno avuto luogo per contumacia di ADER in primo grado.
Tra l 'altro diversamente da quanto esposto nelle controdeduzioni di ADER, per l'anno 2016 (solo per quell'anno) era necessaria la notifica dell'accertamento prodromico da parte di Regione Sicilia sicchè la condotta in pèrimo grado di ADER è stata preclusiva delle ragioni dell'ente impositore per la sua mancata costituzione in giudizio e per l'omessa conseguenziale chiamata di terzo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Per effetto della soccombenza, condanna ADER alle spese del doppio grado di giudizio che liquida a favore della parte appellante in € 800,00 oltre accessori di legge.
Palermo,30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4694/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2334/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
3 e pubblicata il 29/08/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210059933567 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, data e luogo nascita, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, e dalla Dott.ssa Nominativo_2, impugna la sentenza n.2334 depositata in data 29/08/2023dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione n.3.
P R E M E S S A
In data 29/08/2023è stata depositata la sentenza n.2334con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione n.3 ha dichiarato la inammissibilità del ricorso nulla disponendo sulle spese di lite
(cfr.sentenza allegata n.1). Rileva che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso, per come appresso prospettato.
FATTO
in data 06/06/2022 l'Agenzia delle entrate-ON ha notificato la cartella di pagamento n.29520210059933567/000 contenente l'iscrizione a ruolo per tassa auto 2016 (Cfr.all.n.1)
DESCRIZIONE–
1.Ruolo n.2021/001713 reso esecutivo in data 26/04/2021, ruolo ordinario, per tassa auto 2016, targa
Targa_1, pretesa comprensiva di interessi e sanzioni indicata in € 344,87Studio Insana Contenzioso ed accertamento tributario
2. Ruolo n.2021/001713 reso esecutivo in data 23/04/2021, ruolo ordinario, per tassa auto 2016, targa
Targa_2, pretesa comprensiva di interessi e sanzioni indicata in € 166,70.
Per una pretesa complessiva pari ad € 517,45
L' Agenzia delle Entrate ON ritualmente evocata in causa con notifica del ricorso tramite pec in data 15/07/2022 non si costituiva in giudizio. Il ricorrente con note conclusive depositate 17/05/2023 contestava la contumacia dell'Agente ed insisteva per l'accoglimento del ricorso per prescrizione della tassa auto 2016. Il giudice di primo grado, poiché le contestazioni del ricorrente riguardavano attività poste in essere dalla Regione Sicilia, che non è stata evocata in giudizio, dichiarava inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione in giudizio di ADER.-
RICORSO IN APPELLO
1-INSUSSISTENZA DELLA INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Il primo giudice è palesemente caduto in errore.
Non vi è alcuna norma, men meno quelle citate dal primo giudice nella motivazione, che sancisca l'obbligo di evocare in giudizio l'Ente impositore nel procedimento di impugnazione della cartella di pagamento con conseguente inammissibilità del ricorso come erroneamente ed infondatamente pronunciato con la sentenza de quo (cassazione sentenza 16412/2007).
2-ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART.7
L.212/2000 per OMESSA ALLEGAZIONE E NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI PRODROMICI
Nella cartella di pagamento (allegato n.1) si legge che l'ente creditore (Regione Sicilia) ha predisposto e spedito alla ricorrente:
-avviso di accertamento Tassa auto 2016 n.651005370267 notificato il 30/09/2019
-avviso di accertamento Tassa auto 2016 n.651195766517 notificato il 16/10/2019
Di questi avvisi di accertamento però non vi è traccia agli atti di causa, né sono stati notificati e/o ricevuti dal ricorrente.
3-ECCEZIONE DI NULLITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO PER PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AI
SENSI DELL'ART.5 D.L. 30/12/1982 N.953
L'art.25 del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992 rimanda per la riscossione della tassa automobilistica all'art.5 del
D.l. 30.12. 1982, n. 953 convertito nella Legge 28.02.1983 n.53. Tale articolo prescrive che il recupero della tassa deve avvenire, a pena di decadenza, entro i tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel silenzio della legge tale termine deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione
Regionale può esercitare la sua azione di recupero(accertamento, iscrizione a ruolo e successiva notifica della relativa cartella di pagamento) nel periodo massimo di tre anni dalla data del mancato pagamento -“il momento in cui la stessa viene a conoscenza del contribuente” (Cfr. CTP di Messina-Sez. XII-sentenza n.4254/12/15 del 22/5/2015, all. 4). Il diritto alla riscossione della tassa auto 2016 si è prescritto il 31/12/2019.
Nei confronti della Tassa auto 2016 infatti non operano le proroghe Covid-19.
Controdeduzioni ADER
L'agenzia della riscossione espone quanto segue.
La Sentenza appellata è fondata e compiutamente motivata. Invero, la regione Siciliana, per la riscossione delle tasse di possesso di veicoli per gli anni dal 2016 a seguire, provvede direttamente alla iscrizione a ruolo. Con l'art. 19 della legge regionale 5.12.2016 n. 24, infatti, è stato introdotto il comma 2- bis all'art 2 della legge regionale n. 16/2015 (Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9). L'art 2, comma 1, della legge regionale, prevede in particolare, che «il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni».
Anche con riferimento alla tassa automobilistica regionale, «trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento». La norma prevede altresì che «in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».
Orbene, la procedura introdotta con l'anzidetta normativa prevede un meccanismo in base al quale alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli (ora tassa automobilistica regionale), nonché dei successivi termini per operare il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettre a), a bis) e b) del decreto legislativo n. 472/1997, senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la regione provvede direttamente alla iscrizione a ruolo (dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori) ai sensi dell'art. 12 del dpr n. 602/1973. In buona sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto e non, le disposizioni temporalmente vigenti prevedevano una automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase dell'accertamento, che viene ad essere assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento. Perciò, l'omesso o tardivo versamento della tassa automobilistica della Regione Sicilia legittima l'immediata iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, senza incorrere in violazioni dei parametri costituzionali, pur mancando un atto prodromico di contestazione inviato al contribuente, così come sancito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza 152 / 2018 che ha confermato la legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 24/16.
Nel caso di specie, pertanto, non era necessario procedere alla notifica di alcun atto presupposto attesa la coincidenza tra la fase di accertamento e quella di riscossione.
Tuttavia, nessuna norma vieta alla Regione Sicilia, qualora ritenga di voler operare diversamente, di procedere comunque con la notifica dell'avviso di accertamento, così come è avvenuto nel caso di specie, ove sono stati notificati due avvisi di accertamento, entrambi relativi a tassa auto anno 2016 per due autovetture differenti.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso è ugualmente fondata, e questo a prescindere dalla notifica degli avvisi di accertamento al ricorrente, in quanto l'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata ha come unico e legittimo contraddittore solo l'Ente Impositore che ha proceduto alla iscrizione a ruolo del tributo.
Nel caso di specie, la scelta del ricorrente di non convenire in giudizio l'Ente Impositore nonostante la proposizione di eccezioni riferibili esclusivamente a quest'ultimo, non può che ricadere sullo stesso, il quale va incontro alla improponibilità di tutti quei motivi che riguardano solo e soltanto attività poste in essere da quest'ultimo.
Deve escludersi, inoltre, che grazie all'art.39 del d.lgs 112/99 il ricorrente che non abbia notificato il ricorso anche all'Ente Impositore possa essere rimesso in termini perché i vizi di legittimità contro gli atti della P.A. possono essere eccepiti solamente nel confronti dell'amministrazione stessa debitamente chiamata in causa in quanto parte essenziale del sistema di tutela processuale. La questione non può che essere trattata in legittimo contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c. il quale afferma che “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”. Il verbo “DEVE” inserito nella disposizione di cui all'art 39 del d.lgs
112/1999 non rende perentoria detta norma ma ordinatoria, poiché nessuna norma di Legge, a pena di incostituzionalità, può imporre una sanzione processuale quale è la soccombenza senza una responsabilità per atti non di propria competenza.
Solo per scrupolo difensivo si evidenzia come, a fronte della notifica degli avvisi di accertamento eseguiti in data 30.09.2019 e 16.10.2019 ( secondo le indicazioni che ha fornito l'Ente Impositore al momento della consegna del ruolo) nessuna prescrizione è maturata alla luce della normativa emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 che, con l'emanazione di numerosi provvedimenti legislativi, ha previsto – tra le altre disposizioni – la sospensione dell'attività di notifica di tutti gli atti di riscossione nonché della riscossione coattiva di quelli già notificati e scaduti differendola, in ultimo al 31 agosto 2021 ( Decreto sostegni bis). Il ruolo di cui alla cartella impugnata è stato affidato all'Agente della riscossione in data 10.05.2021 e, dunque, durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis dell'art. 68 del D.L n. 18/2021 derivandone, pertanto, anche per esso, la proroga di ventiquattro mesi afferente ai detti carichi.
Si evidenzia, infine, l'inammissibilità e l'improponibilità dell'eccezione di prescrizione avanzata nei confronti del concessionario atteso che, per costante giurisprudenza, sussiste l'autonoma legittimazione passiva dell'ente creditore in materia di prescrizione (anche sopravvenuta) dei crediti tributari iscritti a ruolo, così come affermato dalle SS.UU. con la sentenza 7514/2022. La convenuta Agenzia delle Entrate ON
è, anche sotto tale aspetto, totalmente carente di legittimazione passiva. MEMORIA ILLUSTRATIVA DEL A PARTE APPELLANTE
Insiste nelle tesi esposte nel ricorso in appello e rammenta ancora una volta che la Corte di Cassazione
a SS.UU. con la sentenza n.16412 del 25/7/2007, ha statuito il seguente principio di diritto: “l'errore del contribuente nell'individuare il legittimato passivo non determina l'inammissibilità della domanda, ma costituisce onere del concessionario, nel caso in cui il contribuente eccepisca vizi che non riguardano esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, chiamare in causa l'ente impositore se non vuole rispondere delle conseguenze della lite ai sensi dell'art. 39 del d.lgs 112/99”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Era senz'altro onere dell'Agente evocato in causa – almeno nella versione dell'art. 14 dlgs 546/92 ante riforma 2023) costituirsi nei termini processuali e chiamare in causa l'Ente impositore, ma, vista la contumacia dell'Agente che non ha ritenuto di difendere i propri interessi in giudizio, il primo giudice doveva rilevare l'assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione della tassa auto per l'anno 2016 ed annullare la cartella impugnata, sia per la violazione della sequenza procedimentale sia per il decorso del termine prescrizionale maturato il 31 dicembre 2019. Infatti essendo l'anno d'imposta 2016 nessun aggancio può avere luogo con la normativa emergenziale in quanto la decadenza – in assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento prodromico – obbligatorio per l'anno d'imposta 2016 -è maturata al 31.12.2019.
Sostanzialmente, la mancata costituzione in giudizio da parte di ADER ha fatto verificare l'evento preclusivo legato alla chiamata di terzo, avendo la possibilità la parte ricorrente di notificare il ricorso indifferentemente all'ente impositore o al concessionario della riscossione, salvo le eventuali richieste di chiamata di terzo che nel caso specifico non hanno avuto luogo per contumacia di ADER in primo grado.
Tra l 'altro diversamente da quanto esposto nelle controdeduzioni di ADER, per l'anno 2016 (solo per quell'anno) era necessaria la notifica dell'accertamento prodromico da parte di Regione Sicilia sicchè la condotta in pèrimo grado di ADER è stata preclusiva delle ragioni dell'ente impositore per la sua mancata costituzione in giudizio e per l'omessa conseguenziale chiamata di terzo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Per effetto della soccombenza, condanna ADER alle spese del doppio grado di giudizio che liquida a favore della parte appellante in € 800,00 oltre accessori di legge.
Palermo,30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE