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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COSENTINO NICOLA, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cislago
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 172 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 259/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo
Resistente/Appellato: come da atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 172/2023, emesso dal Comune di Cislago ai fini TASI per l'anno 2018, ricevuto in data 19.12.2023 e contenente la richiesta di pagamento di 260,00 Euro oltre interessi e sanzioni.
A motivo del ricorso la ricorrente deduceva di essere comproprietaria di un terreno situato all'estrema periferia del territorio del Comune di Cislago, in un'area che da sempre è ad uso agricolo nonché parzialmente ricoperta da bosco, ma per la quale lo strumento urbanistico in vigore nel Comune a partire dal 2016
(la “variante” al “PGT”), aveva previsto una destinazione alla realizzazione di insediamenti produttivi.
Il passaggio dalla destinazione agricola a quella produttiva come zona “D1”, aveva comportato una correlata variazione nella determinazione della base imponibile IMU e TASI, che – soltanto a partire dall'anno
2018 - l'Ufficio calcolava sulla base del presunto valore venale, cioè di mercato, delle aree interessate.
La ricorrente non contestava che l'area in questione doveesse essere tassata a fini Tasi, quale area edificabile, sulla base del suo valore venale e, tuttavia, contestava il concreto valore attribuito dal Comune impositore ritenendo che lo stesso fosse stato determinato arbitrariamente e che non corrispondesse all'effettivo valore di mercato del bene.
La ricorrente , a motivo del ricorso, deduceva:
a) il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto faceva riferimento a delibere della giunta comunale che, tuttavia, non riguardavano le aree edificabili, tanto che in sede di accertamento con adesione il Comune tentava di integrare la motivazione con il riferimento a successive delibere, con ciò violando il disposto di cui all'art. 7, comma 1- bis, L. n. 212/2000, norma secondo la quale "I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze”;
b) l'erroneità della determinazione del valore effettuata dal Comune, non giustificata da alcuna delle delibere invocate, anche illegittimamente in via integrativa, in assenza di una verifica dei valori assunti da terreni similari sul mercato immobiliare che, tenendo conto dell'unica manifestazione di interesse pervenuta da un operatore del settore, avrebbero rivelato valori più che dimezzati rispetto a quello dato con l'atto impugnato.
Il Comune di Cislago, ritualmente evocato in giudizio, restava contumace, non costituendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'effettivo valore di imposizione assegnato dal Comune resistente al terreno oggetto di causa è rimasta, infatti, sprovvista del necessario supporto probatorio sia in quanto non risulta provata l'adozione di alcuna delibera dell'Ente in ordine all'attribuzione di valori presuntivi specificamente relativi alla tipologia di immobile oggetto dell'atto impugnato sia in quanto non sono stati addotti elementi di fatto dai quali potersi desumere la correttezza della valutazione effettuata dal Comune.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in
€ 500,00 per onorari, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u.).
Varese, 21.10.2025 Il Giudice
dott. Nicola Cosentino
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COSENTINO NICOLA, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cislago
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 172 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 259/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo
Resistente/Appellato: come da atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 172/2023, emesso dal Comune di Cislago ai fini TASI per l'anno 2018, ricevuto in data 19.12.2023 e contenente la richiesta di pagamento di 260,00 Euro oltre interessi e sanzioni.
A motivo del ricorso la ricorrente deduceva di essere comproprietaria di un terreno situato all'estrema periferia del territorio del Comune di Cislago, in un'area che da sempre è ad uso agricolo nonché parzialmente ricoperta da bosco, ma per la quale lo strumento urbanistico in vigore nel Comune a partire dal 2016
(la “variante” al “PGT”), aveva previsto una destinazione alla realizzazione di insediamenti produttivi.
Il passaggio dalla destinazione agricola a quella produttiva come zona “D1”, aveva comportato una correlata variazione nella determinazione della base imponibile IMU e TASI, che – soltanto a partire dall'anno
2018 - l'Ufficio calcolava sulla base del presunto valore venale, cioè di mercato, delle aree interessate.
La ricorrente non contestava che l'area in questione doveesse essere tassata a fini Tasi, quale area edificabile, sulla base del suo valore venale e, tuttavia, contestava il concreto valore attribuito dal Comune impositore ritenendo che lo stesso fosse stato determinato arbitrariamente e che non corrispondesse all'effettivo valore di mercato del bene.
La ricorrente , a motivo del ricorso, deduceva:
a) il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto faceva riferimento a delibere della giunta comunale che, tuttavia, non riguardavano le aree edificabili, tanto che in sede di accertamento con adesione il Comune tentava di integrare la motivazione con il riferimento a successive delibere, con ciò violando il disposto di cui all'art. 7, comma 1- bis, L. n. 212/2000, norma secondo la quale "I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze”;
b) l'erroneità della determinazione del valore effettuata dal Comune, non giustificata da alcuna delle delibere invocate, anche illegittimamente in via integrativa, in assenza di una verifica dei valori assunti da terreni similari sul mercato immobiliare che, tenendo conto dell'unica manifestazione di interesse pervenuta da un operatore del settore, avrebbero rivelato valori più che dimezzati rispetto a quello dato con l'atto impugnato.
Il Comune di Cislago, ritualmente evocato in giudizio, restava contumace, non costituendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'effettivo valore di imposizione assegnato dal Comune resistente al terreno oggetto di causa è rimasta, infatti, sprovvista del necessario supporto probatorio sia in quanto non risulta provata l'adozione di alcuna delibera dell'Ente in ordine all'attribuzione di valori presuntivi specificamente relativi alla tipologia di immobile oggetto dell'atto impugnato sia in quanto non sono stati addotti elementi di fatto dai quali potersi desumere la correttezza della valutazione effettuata dal Comune.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in
€ 500,00 per onorari, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u.).
Varese, 21.10.2025 Il Giudice
dott. Nicola Cosentino