CASS
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2024, n. 42636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42636 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo II-Pfee-,-Gen_coffethide-per_rannullamento-ean-~a- udito il difensore L'avv. MICHELE FINO insiste nell'accoglimento del ricorso;
in particolare per l'annullamento senza rinvio in relazione alla prescrizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42636 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 29 novembre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che ha condannato l'imputata per il delitto di atti persecutori commesso nei confronti di RI IA alla pena di anni uno di reclusione e al risarcimento del danno liquidato in C 10.000,00 2. L'imputata propone, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione articolando otto motivi qui riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti di quanto necessario ai fini della motivazione. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e) cod. proc. pen., deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 612-bis cod. proc. pen., e lamenta l'omessa motivazione in ordine alla configurabilità del reato in particolare con riferimento alla sussistenza di almeno uno degli eventi alternativi richiesti dalla norma incriminatrice. Deduce che, a dispetto dei principi di tassatività e determinatezza che governano la fattispecie penale, difetterebbe nella sentenza impugnata ogni indicazione in ordine alle ragioni per cui è stato ritenuto configurabile il reato in questione con precipuo riferimento alla presunta alterazione delle abitudini di vita della persona offesa derivanti dalla condotta persecutoria dell'imputata e lamenta che sarebbero state disattese dalla Corte le precise doglianze già formulate con il ricorso d'appello nonché le dichiarazioni dei testi IO e IA che avrebbero escluso ogni illecito comportamento da parte dell'imputata. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge penale, processuale e vizi della motivazione in relazione agli art. 191, 192, 234 e 238, comma 2, cod. proc. pen. La ricorrente lamenta che, nonostante con l'atto di appello fosse stata censurata la sentenza di primo grado per avere questa acquisito e valorizzato, al fine dell'affermazione di responsabilità, un'ordinanza custodiale resa in un diverso procedimento, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che siffatto provvedimento era stato utilizzato solo quale dato storico quando invece, come si evincerebbe dalla sentenza di primo grado, richiamata per relationem da quella d'appello, l'ordinanza sarebbe stata utilizzata a riscontro di quanto dichiarato dalla persona offesa e per affermare la responsabilità dell'imputata. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al denegato riconoscimento della prescrizione. Deduce che il reato dovrebbe ritenersi prescritto prima della pronunzia della sentenza di appello in quanto il capo di imputazione indica quale data ultima di commissione del reato quella del 9 febbraio 2015. Rappresenta quindi che, come emerge dal verbale di udienza del 7.4.2017, allegato al ricorso, il giudice di primo grado che aveva condotto l'istruttoria prima di essere sostituito da quello che ha reso la sentenza impugnata in appello, aveva interpretato l'indicazione contenuta nel capo di imputazione — «fino al 9 febbraio 2015 - con permanenza» — a contestazione chiusa e che tale interpretazione non era stata impugnata e neanche contestata acquistando, quindi, valore di cosa giudicata, mentre la Corte d'appello, errando, aveva fornito una diversa interpretazione ritenendo, peraltro in considerazione che l'intera istruttoria di primo grado si era svolta in relazione anche su fatti successivi al 7.4.2017, che il "trattino" e l'indicazione della permanenza dovevano intendersi nel senso che la condotta criminosa si era protratta sino alla sentenza di primo grado trattandosi di contestazione aperta. Rileva, infine, che la condotta successiva è stata oggetto di un diverso procedimento e che, attesa la preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., non avrebbe potuto comportare un ulteriore accertamento. 2.4. Con il quarto motivo deduce l'assenza di motivazione per avere la Corte d'appello completamente omesso di motivare in ordine alla censura concernente la diversa qualificazione del reato contestato in quello di molestie. 2.5.Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche negate sulla base di una motivazione del tutto generica. 2.6. Con il sesto motivo deduce il vizio di motivazione, lamentando che la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno avrebbe implicato, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, una congrua motivazione in ordine alla indispensabilità della stessa e un'adeguata valutazione circa la concreta possibilità di adempimento attese le note precarie condizioni economiche dell'imputata. 2.7. Con il settimo motivo deduce l'erroneità della sentenza impugnata là dove ha condannato l'imputata al pagamento delle spese del grado verso l'AR nonché al pagamento delle spese verso la parte civile ammessa, anch'essa come l'imputata, al patrocinio a spese dello Stato. Rappresenta, a tal proposito, che, nel caso in cui entrambe le parti siano state ammesse al gratuito patrocinio, l'imputato non potrebbe essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile né 4‘ /la v o re dell'AR, essendo tale evenienza normativamente limitata (art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115/2002) all'imputato non ammesso al medesimo beneficio, né in favore della parte civile che, in quanto ammessa al gratuito patrocinio e non essendo quindi destinata a sostenere le spese per la sua difesa, verrebbe a conseguire un indebito arricchimento. 2 2.8. Con l'ultimo motivo deduce sostanzialmente l'omessa motivazione in ordine alla liquidazione del danno non avendo i giudici di merito, nell'esercizio del loro potere pur discrezionale, dato conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno dei fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto al fine di rendere evidente il percorso logico seguito nella determinazione del quantum. In mancanza di motivazione e prova del danno patrimoniale e non patrimoniale diverso da quello morale l'unica voce risarcibile sarebbe stata quella del danno morale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e quarto motivo, che presentano tra loro una stretta connessione, sono fondati, con efficacia assorbente degli altri. Deduce la ricorrente, con il quarto motivo, che la Corte d'appello avrebbe completamente omesso di motivare in ordine alla specifica censura concernente la diversa qualificazione del reato di atti persecutori, contestato e riconosciuto, in quello di molestie e nel primo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine all'individuazione di alcuno degli eventi alternativi che caratterizzano la fattispecie criminosa di cui all'art. 612-bis cod. pen. Ebbene, come può trarsi dalla lettura di tale disposizione normativa, gli elementi costitutivi del reato di atti persecutori sono rappresentati, sul piano oggettivo, da condotte che possono estrinsecarsi in varie forme di minaccia ovvero di molestie, mentre sul piano soggettivo attengono alla condizione psichica della persona offesa che, in conseguenza di quelle condotte, deve sviluppare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero nutrire timore per l'incolumità propria o dei familiari o di persone legate affettivamente o determinarsi, per sottrarsi alle condotte moleste o minacciose, ad alterare le proprie abitudini di vita. Se poi è indiscutibile, come reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S, Rv. 269621-01), che le dichiarazioni rese dalla vittima rivestono un rilievo preminente ai fini della prova della sussistenza del reato, non può tacersi che esse debbano comunque essere «correlate alla natura obiettiva delle condotte molestatrici, pena la scomparsa di ogni distinzione tra la contravvenzione di cui all'articolo 660 cod. pen. e il delitto di più recente conio» (così, in motivazione, Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, M., Rv. 279601-01). Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «Sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con 3 i motivi di appello e dotate del requisito della decisività.» (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 22/01/2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801-01). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nella motivazione della sentenza ì il giudice d'appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. La sentenza non è dunque censurabile, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con l'impugnazione, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. (Ex multis, Sez. 2, n 30971 del 10/04/2015, F., Rv. 264837, in motivazione;
Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679). Ciò non ricorre nel caso di specie in quanto la ricorrente, nel secondo motivo del ricorso in appello, specificatamente ha chiesto che il reato di atti persecutori contestato venisse riqualificato nella fattispecie contravvenzionale di molestie e ha argomentato compiutamente in ordine alle ragioni per cui, a suo avviso, era configurabile l'anzidetta fattispecie contravvenzionale. A tali deduzioni, che per la loro potenziale capacità dimostrativa dell'insussistenza delle contestazioni formulate avrebbero meritato una puntuale disamina, la Corte d'appello non ha sostanzialmente risposto avendo fornito una breve, vaga e apparente motivazione là dove si è limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico — senza indugiare, come sarebbe stato suo compito, sull'ampiezza, durata e carica spregiativa delle molestie e sulle loro ripercussioni nei confronti della vittima — che è stata raggiunta «la prova certa di comportamenti posti in essere dalla [ricorrente] ben oltre la semplice molestia» Orbene, «Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché sì configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre 4 Il Consigliere esternore Il Presidente RA BE nna Maur 0.\-"•-"*"\,--3 sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.» (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021, R., Rv. 281029-01; Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, M., Rv. 279601- 01). La Corte d'appello si è limitata a richiamare genericamente la sentenza di primo grado e ad effettuare una dissertazione teorica sull'onere di motivazione del giudice di appello nel caso di "doppia conforme", ma non ha speso una parola in ordine alla censura concernente l'insussistenza di uno degli eventi alternativi che, solo ove riscontrati e causalmente collegati alla condotta obiettivamente molesta, consentono di ritenere configurabile il reato di atti persecutori anziché la meno grave ipotesi contravvenzionale. Nella specie, pertanto, sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione che ricorre non solo quando vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche, come si è detto, quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche e decisive doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo esame restando assorbite tutte le altre censure.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, Sezione promiscua. Roma, 17 settembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo II-Pfee-,-Gen_coffethide-per_rannullamento-ean-~a- udito il difensore L'avv. MICHELE FINO insiste nell'accoglimento del ricorso;
in particolare per l'annullamento senza rinvio in relazione alla prescrizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42636 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 29 novembre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che ha condannato l'imputata per il delitto di atti persecutori commesso nei confronti di RI IA alla pena di anni uno di reclusione e al risarcimento del danno liquidato in C 10.000,00 2. L'imputata propone, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione articolando otto motivi qui riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti di quanto necessario ai fini della motivazione. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e) cod. proc. pen., deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 612-bis cod. proc. pen., e lamenta l'omessa motivazione in ordine alla configurabilità del reato in particolare con riferimento alla sussistenza di almeno uno degli eventi alternativi richiesti dalla norma incriminatrice. Deduce che, a dispetto dei principi di tassatività e determinatezza che governano la fattispecie penale, difetterebbe nella sentenza impugnata ogni indicazione in ordine alle ragioni per cui è stato ritenuto configurabile il reato in questione con precipuo riferimento alla presunta alterazione delle abitudini di vita della persona offesa derivanti dalla condotta persecutoria dell'imputata e lamenta che sarebbero state disattese dalla Corte le precise doglianze già formulate con il ricorso d'appello nonché le dichiarazioni dei testi IO e IA che avrebbero escluso ogni illecito comportamento da parte dell'imputata. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge penale, processuale e vizi della motivazione in relazione agli art. 191, 192, 234 e 238, comma 2, cod. proc. pen. La ricorrente lamenta che, nonostante con l'atto di appello fosse stata censurata la sentenza di primo grado per avere questa acquisito e valorizzato, al fine dell'affermazione di responsabilità, un'ordinanza custodiale resa in un diverso procedimento, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che siffatto provvedimento era stato utilizzato solo quale dato storico quando invece, come si evincerebbe dalla sentenza di primo grado, richiamata per relationem da quella d'appello, l'ordinanza sarebbe stata utilizzata a riscontro di quanto dichiarato dalla persona offesa e per affermare la responsabilità dell'imputata. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al denegato riconoscimento della prescrizione. Deduce che il reato dovrebbe ritenersi prescritto prima della pronunzia della sentenza di appello in quanto il capo di imputazione indica quale data ultima di commissione del reato quella del 9 febbraio 2015. Rappresenta quindi che, come emerge dal verbale di udienza del 7.4.2017, allegato al ricorso, il giudice di primo grado che aveva condotto l'istruttoria prima di essere sostituito da quello che ha reso la sentenza impugnata in appello, aveva interpretato l'indicazione contenuta nel capo di imputazione — «fino al 9 febbraio 2015 - con permanenza» — a contestazione chiusa e che tale interpretazione non era stata impugnata e neanche contestata acquistando, quindi, valore di cosa giudicata, mentre la Corte d'appello, errando, aveva fornito una diversa interpretazione ritenendo, peraltro in considerazione che l'intera istruttoria di primo grado si era svolta in relazione anche su fatti successivi al 7.4.2017, che il "trattino" e l'indicazione della permanenza dovevano intendersi nel senso che la condotta criminosa si era protratta sino alla sentenza di primo grado trattandosi di contestazione aperta. Rileva, infine, che la condotta successiva è stata oggetto di un diverso procedimento e che, attesa la preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., non avrebbe potuto comportare un ulteriore accertamento. 2.4. Con il quarto motivo deduce l'assenza di motivazione per avere la Corte d'appello completamente omesso di motivare in ordine alla censura concernente la diversa qualificazione del reato contestato in quello di molestie. 2.5.Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche negate sulla base di una motivazione del tutto generica. 2.6. Con il sesto motivo deduce il vizio di motivazione, lamentando che la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno avrebbe implicato, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, una congrua motivazione in ordine alla indispensabilità della stessa e un'adeguata valutazione circa la concreta possibilità di adempimento attese le note precarie condizioni economiche dell'imputata. 2.7. Con il settimo motivo deduce l'erroneità della sentenza impugnata là dove ha condannato l'imputata al pagamento delle spese del grado verso l'AR nonché al pagamento delle spese verso la parte civile ammessa, anch'essa come l'imputata, al patrocinio a spese dello Stato. Rappresenta, a tal proposito, che, nel caso in cui entrambe le parti siano state ammesse al gratuito patrocinio, l'imputato non potrebbe essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile né 4‘ /la v o re dell'AR, essendo tale evenienza normativamente limitata (art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115/2002) all'imputato non ammesso al medesimo beneficio, né in favore della parte civile che, in quanto ammessa al gratuito patrocinio e non essendo quindi destinata a sostenere le spese per la sua difesa, verrebbe a conseguire un indebito arricchimento. 2 2.8. Con l'ultimo motivo deduce sostanzialmente l'omessa motivazione in ordine alla liquidazione del danno non avendo i giudici di merito, nell'esercizio del loro potere pur discrezionale, dato conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno dei fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto al fine di rendere evidente il percorso logico seguito nella determinazione del quantum. In mancanza di motivazione e prova del danno patrimoniale e non patrimoniale diverso da quello morale l'unica voce risarcibile sarebbe stata quella del danno morale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e quarto motivo, che presentano tra loro una stretta connessione, sono fondati, con efficacia assorbente degli altri. Deduce la ricorrente, con il quarto motivo, che la Corte d'appello avrebbe completamente omesso di motivare in ordine alla specifica censura concernente la diversa qualificazione del reato di atti persecutori, contestato e riconosciuto, in quello di molestie e nel primo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine all'individuazione di alcuno degli eventi alternativi che caratterizzano la fattispecie criminosa di cui all'art. 612-bis cod. pen. Ebbene, come può trarsi dalla lettura di tale disposizione normativa, gli elementi costitutivi del reato di atti persecutori sono rappresentati, sul piano oggettivo, da condotte che possono estrinsecarsi in varie forme di minaccia ovvero di molestie, mentre sul piano soggettivo attengono alla condizione psichica della persona offesa che, in conseguenza di quelle condotte, deve sviluppare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero nutrire timore per l'incolumità propria o dei familiari o di persone legate affettivamente o determinarsi, per sottrarsi alle condotte moleste o minacciose, ad alterare le proprie abitudini di vita. Se poi è indiscutibile, come reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S, Rv. 269621-01), che le dichiarazioni rese dalla vittima rivestono un rilievo preminente ai fini della prova della sussistenza del reato, non può tacersi che esse debbano comunque essere «correlate alla natura obiettiva delle condotte molestatrici, pena la scomparsa di ogni distinzione tra la contravvenzione di cui all'articolo 660 cod. pen. e il delitto di più recente conio» (così, in motivazione, Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, M., Rv. 279601-01). Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «Sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con 3 i motivi di appello e dotate del requisito della decisività.» (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 22/01/2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801-01). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nella motivazione della sentenza ì il giudice d'appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. La sentenza non è dunque censurabile, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con l'impugnazione, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. (Ex multis, Sez. 2, n 30971 del 10/04/2015, F., Rv. 264837, in motivazione;
Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679). Ciò non ricorre nel caso di specie in quanto la ricorrente, nel secondo motivo del ricorso in appello, specificatamente ha chiesto che il reato di atti persecutori contestato venisse riqualificato nella fattispecie contravvenzionale di molestie e ha argomentato compiutamente in ordine alle ragioni per cui, a suo avviso, era configurabile l'anzidetta fattispecie contravvenzionale. A tali deduzioni, che per la loro potenziale capacità dimostrativa dell'insussistenza delle contestazioni formulate avrebbero meritato una puntuale disamina, la Corte d'appello non ha sostanzialmente risposto avendo fornito una breve, vaga e apparente motivazione là dove si è limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico — senza indugiare, come sarebbe stato suo compito, sull'ampiezza, durata e carica spregiativa delle molestie e sulle loro ripercussioni nei confronti della vittima — che è stata raggiunta «la prova certa di comportamenti posti in essere dalla [ricorrente] ben oltre la semplice molestia» Orbene, «Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché sì configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre 4 Il Consigliere esternore Il Presidente RA BE nna Maur 0.\-"•-"*"\,--3 sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.» (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021, R., Rv. 281029-01; Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, M., Rv. 279601- 01). La Corte d'appello si è limitata a richiamare genericamente la sentenza di primo grado e ad effettuare una dissertazione teorica sull'onere di motivazione del giudice di appello nel caso di "doppia conforme", ma non ha speso una parola in ordine alla censura concernente l'insussistenza di uno degli eventi alternativi che, solo ove riscontrati e causalmente collegati alla condotta obiettivamente molesta, consentono di ritenere configurabile il reato di atti persecutori anziché la meno grave ipotesi contravvenzionale. Nella specie, pertanto, sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione che ricorre non solo quando vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche, come si è detto, quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche e decisive doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo esame restando assorbite tutte le altre censure.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, Sezione promiscua. Roma, 17 settembre 2024.