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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2025, n. 10502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10502 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di IA LF, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte di cassazione. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il Difensore del ricorrente, Avv. Michele Pansera, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di LF Di IA aveva presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 26 aprile 2023, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa storica Penale Sent. Sez. 6 Num. 10502 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 27/02/2025 denominata "Cosa nostra" e, segnatamente, al "clan Brunetto", facente capo alla famiglia mafiosa "Santapaola-Ercolano". Il ricorso per cassazione, proposto per i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione del certificato del DAP del ricorrente ai fini della contestualità dei suoi periodi di detenzione con quelli del collaboratore IN, le cui dichiarazioni erano state poste, unitamente agli esiti delle intercettazioni, a base della condanna, e senza le quali, a detta della Difesa, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come favoreggiamento, è stato dichiarato inammissibile dalla Seconda sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 30554 del 6 giugno 2024. La Corte di legittimità rappresentava che il ricorrente aveva prodotto un certificato del DAP che non dava conto dei periodi di codetenzione e che quindi essa non risultava smentita, così come non era possibile affermare che essa non fosse riferibile alla associazione in parola. Rappresentava inoltre che la Corte territoriale aveva confermato la condanna di Di IA ritenendo che dagli atti emergeva che lo stesso era un partecipe, ancorché di basso livello, che interagiva sistematicamente con gli associati, anche al fine di depistare le indagini di polizia. 2. Avverso detta sentenza il difensore di Di IA ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto nella soluzione decisoria adottata. Per una mera svista, la Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse prodotto un certificato del DAP che non dava conto dei periodi di codetenzione, ragione per cui non risultava smentita la codetenzione del ricorrente con il collaborante IN. In realtà la codetenzione era da ritenersi pacificamente esclusa dallo status di "libero" di Di IA. La contestazione per il reato associativo era di tipo "chiuso", riguardando il periodo 2013-2014; IN ha affermato di avere incontrato Di IA in carcere nel 2012 e, in ogni modo, quest'ultimo è stato ristretto soltanto a partire dall'anno 2016. Non poteva quindi pretendersi la produzione di un certificato che attestasse eventuali periodi di codetenzione, giacché dal 2006 al 2016 Di IA era in stato di libertà, allorché invece IN era detenuto. Trattasi dunque di errore percettivo che ha viziato la scelta decisoria, come rilevabile dalla ricerca storica del DAP allegata al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La verifica dell'errore di fatto segnalato esige la disamina degli atti processuali. 2. Il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per errore di diritto (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 2 273062), ossia di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà (Sez. 3 n. 31754 del 16/09/2020, Ferrari, Rv. 280023). 3. Nel caso di specie, giova premettere che la Corte riteneva non smentita la codetenzione fra Di IA e il collaboratore IN, viceversa non emergente dalla ricerca storica allegata dal ricorrente, da cui si evince invece che lo stesso all'epoca cui IN fa risalire l'incontro in carcere era libero ("Ho conosciuto un tizio nel 2012 quando sono stato tratto in arresto per stupefacenti, però l'ho conosciuto nel carcere di Piazza Lanza, nei comuni, un certo Di IA LF se non vado errato, al passeggio me lo nominava sempre a Carmeluccio e mi ha detto che era un affiliato di IV"), avendo fatto ingresso in istituto penitenziario solo nel 2016. Nondimeno, il pur riscontrabile errore percettivo non può determinare la revoca della pronuncia di legittimità di cui alla presente verifica, trattandosi di errore privo del necessario e assorbente carattere della decisività, secondo quanto richiesto per la rilevabilità dell'errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc.pen. (Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037). In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis è, infatti, solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso. Nel caso di specie la pronuncia impugnata dà conto del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello che, a prescindere dalle dichiarazioni di IN, fonda il giudizio di responsabilità nei confronti di Di IA sulla base di plurime e assai significative conversazioni intercettate fra i compartecipi. Dalle medesime emergeva, fra l'altro, che il ricorrente (conv. 18573 del 23 aprile 2014) si era adoperato per rimuovere il sistema di videosorveglianza e le microspie installate per controllare l'attività del gruppo all'interno della sede operativa dell'associazione (la stalla ove Di IA svolgeva le mansioni di operaio), che, a dire dello stesso IV (conv. 29797 del 9 giugno 2014), era un uomo di fiducia, che tuttavia doveva essere "messo a tacere" allorché si trovava all'interno dell'autovettura perché raccontava troppo. I Giudici di appello hanno rappresentato che Di IA era caratterizzato da una bassa caratura criminale, che però non smentiva l'intraneità al gruppo, ma piuttosto ne palesava ruolo e posizione nell'ottica di un "impegno offerto in modo non occasionale e utilissimo alla consorteria per accreditarsi all'interno del territorio con la forza". 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/02/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il Difensore del ricorrente, Avv. Michele Pansera, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di LF Di IA aveva presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 26 aprile 2023, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa storica Penale Sent. Sez. 6 Num. 10502 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 27/02/2025 denominata "Cosa nostra" e, segnatamente, al "clan Brunetto", facente capo alla famiglia mafiosa "Santapaola-Ercolano". Il ricorso per cassazione, proposto per i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione del certificato del DAP del ricorrente ai fini della contestualità dei suoi periodi di detenzione con quelli del collaboratore IN, le cui dichiarazioni erano state poste, unitamente agli esiti delle intercettazioni, a base della condanna, e senza le quali, a detta della Difesa, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come favoreggiamento, è stato dichiarato inammissibile dalla Seconda sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 30554 del 6 giugno 2024. La Corte di legittimità rappresentava che il ricorrente aveva prodotto un certificato del DAP che non dava conto dei periodi di codetenzione e che quindi essa non risultava smentita, così come non era possibile affermare che essa non fosse riferibile alla associazione in parola. Rappresentava inoltre che la Corte territoriale aveva confermato la condanna di Di IA ritenendo che dagli atti emergeva che lo stesso era un partecipe, ancorché di basso livello, che interagiva sistematicamente con gli associati, anche al fine di depistare le indagini di polizia. 2. Avverso detta sentenza il difensore di Di IA ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto nella soluzione decisoria adottata. Per una mera svista, la Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse prodotto un certificato del DAP che non dava conto dei periodi di codetenzione, ragione per cui non risultava smentita la codetenzione del ricorrente con il collaborante IN. In realtà la codetenzione era da ritenersi pacificamente esclusa dallo status di "libero" di Di IA. La contestazione per il reato associativo era di tipo "chiuso", riguardando il periodo 2013-2014; IN ha affermato di avere incontrato Di IA in carcere nel 2012 e, in ogni modo, quest'ultimo è stato ristretto soltanto a partire dall'anno 2016. Non poteva quindi pretendersi la produzione di un certificato che attestasse eventuali periodi di codetenzione, giacché dal 2006 al 2016 Di IA era in stato di libertà, allorché invece IN era detenuto. Trattasi dunque di errore percettivo che ha viziato la scelta decisoria, come rilevabile dalla ricerca storica del DAP allegata al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La verifica dell'errore di fatto segnalato esige la disamina degli atti processuali. 2. Il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per errore di diritto (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 2 273062), ossia di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà (Sez. 3 n. 31754 del 16/09/2020, Ferrari, Rv. 280023). 3. Nel caso di specie, giova premettere che la Corte riteneva non smentita la codetenzione fra Di IA e il collaboratore IN, viceversa non emergente dalla ricerca storica allegata dal ricorrente, da cui si evince invece che lo stesso all'epoca cui IN fa risalire l'incontro in carcere era libero ("Ho conosciuto un tizio nel 2012 quando sono stato tratto in arresto per stupefacenti, però l'ho conosciuto nel carcere di Piazza Lanza, nei comuni, un certo Di IA LF se non vado errato, al passeggio me lo nominava sempre a Carmeluccio e mi ha detto che era un affiliato di IV"), avendo fatto ingresso in istituto penitenziario solo nel 2016. Nondimeno, il pur riscontrabile errore percettivo non può determinare la revoca della pronuncia di legittimità di cui alla presente verifica, trattandosi di errore privo del necessario e assorbente carattere della decisività, secondo quanto richiesto per la rilevabilità dell'errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc.pen. (Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037). In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis è, infatti, solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso. Nel caso di specie la pronuncia impugnata dà conto del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello che, a prescindere dalle dichiarazioni di IN, fonda il giudizio di responsabilità nei confronti di Di IA sulla base di plurime e assai significative conversazioni intercettate fra i compartecipi. Dalle medesime emergeva, fra l'altro, che il ricorrente (conv. 18573 del 23 aprile 2014) si era adoperato per rimuovere il sistema di videosorveglianza e le microspie installate per controllare l'attività del gruppo all'interno della sede operativa dell'associazione (la stalla ove Di IA svolgeva le mansioni di operaio), che, a dire dello stesso IV (conv. 29797 del 9 giugno 2014), era un uomo di fiducia, che tuttavia doveva essere "messo a tacere" allorché si trovava all'interno dell'autovettura perché raccontava troppo. I Giudici di appello hanno rappresentato che Di IA era caratterizzato da una bassa caratura criminale, che però non smentiva l'intraneità al gruppo, ma piuttosto ne palesava ruolo e posizione nell'ottica di un "impegno offerto in modo non occasionale e utilissimo alla consorteria per accreditarsi all'interno del territorio con la forza". 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/02/2025