Art. 10.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti e delle forniture di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 , sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1948-49 le seguenti spese:
a) L. 2.000.000.000 per le opere di manutenzione ordinaria;
b) L. 20.000.000.000 per le opere di carattere straordinario.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti e delle forniture di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 , sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1948-49 le seguenti spese:
a) L. 2.000.000.000 per le opere di manutenzione ordinaria;
b) L. 20.000.000.000 per le opere di carattere straordinario.