Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN0 0969 /02 REPUBBLICA ITA LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 5344/99 Cron.2574 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: RI IA TA, gia' elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACQUARO 8 SCALA B INT 6, presso lo studio dell'avvocato DI GIOIA GIULIO, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ACETO ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 3747 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- e difeso dagli avvocati CERIONI rappresentato VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO IA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 190/98 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 26/03/98 R.G.N. 12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato PICCIOTTO per delega VALENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per °l'accoglimento per quanto di ragione del 1' motivo del © ricorso, accoglimento 2° motivo, assorbito il 3° -2- Svolgimento del giudizio _ Con sentenza depositata il 26 marzo 1998, il tribunale di Benevento ha rigettato l'appello proposto da LI AR TA nei confronti dell'Inps avverso la sentenza con la quale il pretore di Benevento ne aveva disatteso la domanda tendente ad ottenere l'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Il tribunale ha rilevato che l'assicurata, benchè iscritta negli appositi elenchi dei braccianti agricoli, non aveva dimostrato, avendolo controparte contestata, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Avverso la sentenza LI AR TA ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. L'Inps ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge n. 1204 del 1971, deducendo di aver dato la prova della propria qualità con la produzione della certificazione attestante la iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Il motivo è infondato. Come risulta pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte, anche nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto di cui chiede la tutela, ed il giudice non può d'ufficio sopperire r alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova è finalizzato a sopperire a difficoltà oggettive nella acquisizione delle prove ( ex pluris, vedi n. 9596 del 1997). Inoltre nella controversia tra il lavoratore agricolo e l'Inps relativa al diritto soggettivo del primo a conseguire prestazioni, come quelle di malattia e maternità, che presuppongono l'iscrizione negli appositi elenchi in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato, il giudice ha il compito di accertare l'elemento costitutivo integrato dalla sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti amministrativi di iscrizione o di cancellazione delle liste, che possono essere disapplicati ove non conformi a legge ( v. Css., n 9596 del 1997. Non avendo la lavoratrice data la prova de qua, cosa non contestata nel motivo in esame, il quale adduce essere sufficiente la produzione della documentazione di cui si è detto, il motivo medesimo è privo di fondamento. Con il secondo motivo, articolato in due profili, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 210, 213, 420 e 421 c.p.c., in quanto prima il pretore e poi il tribunale non hanno dato corso all'istanza di acquisizione della documentazione in possesso dell'Inps che, prododotta in causa, avrebbe permesso di accertare che la ricorrente si trovava nelle condizioni previste dalla legge per ottenere il riconoscimento dell'indennità di maternità. Inoltre, e questo è il secondo profilo, il giudice di merito avrebbe dovuto esercitare i propri poteri per provvedere d'ufficio a superare l'incertezza dei dati processuali qualora avesse ritenuto insufficienti le prove già acquisite. Quanto al primo profilo della censura in esame, dalla lettura del ricorso non è dato apprendere di quali documento si tratti e quale sia la loro rilevanza probatoria, per cui il motivo non si attiene ai principi della autosufficienza ed autonomia del ricorso per cassazione, onde esso è da disattendere per mancanza di specificità e decisività. In base alla giurisprudenza sopra citata anche il secondo profilo del motivo è infondato, perchè, come si è visto, i poteri inquisitori del 2 giudice non possono essere utilizzati per supplire alle deficienze dell'attività probatoria. Con il terzo motivo di ricorso LI AR TA denuncia la violazione dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione c.p.c. e vizi della motivazione, in quanto il tribunale, senza dare alcun conto delle ragioni della decisione, pur trattandosi di controversia previdenziale, l'ha condannata al pagamento delle spese processuali. Questo motivo è fondato, non avendo il tribunale applicato la norma codicistica citata senza giustificazione alcuna, cioè senza alcun riferimento alla manifesta infondatezza e temerarietà della lite, per cui va dichiarato, decidendo ex art. 384, primo comma, c.p.c. che nulla è dovuto per le spese del giudizio di appello. Nulla va liquidato per le spese della lite del giudizio di cassazione non essendosi l'Inps costituito.
P.Q.M.
La corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri due;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto per il capo relativo alla condanna alle spese e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto per le spese del giudizio di secondo grado. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 4 ottobre 2001 Il Presidente;
Il Cons. est. Mileo Ви нощело Vincenzo E Lavalle S T Y L L A T E D L G E 7 1 E - G - 8 3 N 5 1 . 3 3 лите I D © T I O S I E N A E L I R A S D L ' T . 1 D 0 IL CANCELLIERE 5 . A P N V E , A T S A D I Depositato in Cancelleria S A A OV ogg 26 GEN. 2002 P IL CANCELLIERE Cindre A L L O , D I 3