Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2001, n. 1588
CASS
Sentenza 10 ottobre 2001

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In tema di prevenzione infortuni sul lavoro concernenti scavi di pozzi o trincee (art. 13 D.P.R. n. 164 del 1956), l'obbligo di provvedere all'applicazione di armature di sostegno delle pareti, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzia di stabilità, sussiste a partire dal momento in cui lo scavo raggiunge la profondità di metri uno e cinquanta e deve essere adempiuto prima di procedere oltre nell'escavazione, occorrendo, inoltre, man mano che si procede nello scavo, provvedere al contemporaneo armamento, senza che rilevi, a tal fine, il fatto che lo scavo sia effettuato manualmente ovvero a mezzo di escavatori meccanici (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrata la responsabilità del datore di lavoro per la morte di un operaio che, in presenza di lavori di scavo effettuati con l'impiego di escavatori meccanici, era sceso alla profondità di m. 1,82 senza trovare le prescritte armature di contenimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2001, n. 1588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1588
    Data del deposito : 10 ottobre 2001

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