Sentenza 10 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro concernenti scavi di pozzi o trincee (art. 13 D.P.R. n. 164 del 1956), l'obbligo di provvedere all'applicazione di armature di sostegno delle pareti, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzia di stabilità, sussiste a partire dal momento in cui lo scavo raggiunge la profondità di metri uno e cinquanta e deve essere adempiuto prima di procedere oltre nell'escavazione, occorrendo, inoltre, man mano che si procede nello scavo, provvedere al contemporaneo armamento, senza che rilevi, a tal fine, il fatto che lo scavo sia effettuato manualmente ovvero a mezzo di escavatori meccanici (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrata la responsabilità del datore di lavoro per la morte di un operaio che, in presenza di lavori di scavo effettuati con l'impiego di escavatori meccanici, era sceso alla profondità di m. 1,82 senza trovare le prescritte armature di contenimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2001, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Presidente - del 10/10/2001
Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
Dott. BATTISTI MARIANO - Consigliere - N. 1767
Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE GRAZIA BENITO R. - Consigliere - N. 003956/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) EL EL
2) LA ASS.NI GRUPPO FONDIARIA
avverso la sentenza del 09/10/2000 CORTE APPELLO DI CALTANISSETTA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rifiuto del ricorso,
Svolgimento del processo
1 - Il difensore di NG RU ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 9 ottobre 2000, della corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza, in data 19 giugno 1998, del tribunale di Gela, il quale ha affermato la penale responsabilità del RU, nella sua qualità di responsabilità e amministratore unico della ditta omonima, per il reato di omicidio colposo, aggravato della violazione delle norme antinfortunistiche, in danno di NC LA.
2 - Questi, il 31 marzo 1988, in Gela, nel corso dei lavori, per la costruzione di un collettore delle fogne cittadine, dati in appalto alla ditta "RU NG s.p.a.", era sceso nella trincea che era stata scavata per porvi a dimora un tratto della tubazione fognaria, scavo che, in quel momento, - i lavori erano stati interrotti per un guasto al mezzo meccanico con il quale si stavano eseguendo - aveva raggiunto la profondità massima di m. 1,82 ed una lunghezza di m. 4 che doveva essere protratta sino ad almeno sette metri perché potesse esser accolto un segmento, lungo sei metri, della tubazione. Il LA era sceso nella trincea per misurare la profondità dello scavo e, mentre ne risaliva, era stato colpito ai piedi e alle gambe da un tratto di terreno che si era staccato improvvisamente da una delle pareti e che l'aveva scaraventato contro la parete opposta:
aveva perso l'equilibrio e, cadendo, aveva sbattuto il viso in modo così violento da riportare lesioni che ne determinavano il decesso. La corte dava, anzitutto, atto che i lavori non erano consistiti ne' in uno "splateamento", ne' in uno "sbancamento", ma in uno "scavo", sicché non poteva trovare applicazione, come aveva eccepito la difesa nei motivi di appello, la norma, contestata nel capo di imputazione, dell'art. 12 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - che detta la disciplina antinfortunistica per gli "splateamenti" e gli "sbancamenti" -, sibbene la norma dell'art. 13 prevista, a fini di prevenzione, per gli scavi di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50.
La corte riteneva, poi, che, essendo stato inequivocabile accertato, sulla base delle dichiarazioni dei testi, che la consistenza del terreno in cui si stava scavando non dava "sufficienti garanzie di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti", si sarebbe dovuto provvedere, come disponeva l'art. 12, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno - o, comunque, visto che le armature avrebbero potuto impedire di calare i tubi, alla realizzazione del cosiddetto "acquintato", consistente nella realizzazione di scarpate laterali lungo le pareti dello scavo - sin dal momento in cui lo scavo aveva raggiunto e superato il limite del metro e mezzo e, da quel momento, man mano che lo scavo procedeva. "Tenuto conto del fatto - proseguiva la corte - che tale precauzione doveva essere realizzata 'man mano' che i lavori procedevano dal momento che nello scavo l'operaio doveva comunque scendere per accertare se la profondità raggiunta era quella prevista in progetto e, comunque, per effettuarvi le congiunzioni o saldature che dir si voglia tra i vari segmenti delle tubazioni;
e tenuto conto che le opere di prevenzione degli infortuni vanno realizzate, per legge, in corso d'opera secondo le raccomandazioni e disposizioni date dal datore di lavoro e dai direttori dei lavori o da chi per loro proprio perché va prevenuta anche la disobbedienza, trascuratezza, imprudenza dei lavoratori, appariva chiaro che, se tale soluzione dell'acquintato fosse stata adottata dai responsabili man mano che i lavori procedevano, si sarebbe realizzato di fatto quello stato di sicurezza che la legge sostanzialmente richiede".
"Infine, la mancanza accertata, in prossimità della zona dello scavo, di cartelli contenenti il divieto ai dipendenti lavoratori di scendere negli scavi prima dell'ultimazione degli stessi e della completata predisposizione delle relative misure di prevenzione - proseguiva la corte - era circostanza che evidenziava ancor di più la responsabilità del prevenuto in ordine al reato contestatogli malgrado la imprudenza del LA nel calarsi nello scavo non ancora bonificato con le opportune misure di prevenzione".
3 - Il difensore con tre motivi, denuncia quanto segue:
1 - "violazione dell'art. 606, comma 1. Lett. b), per erronea applicazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 164/1956", deducendo che l'art. 13 'contempla l'ipotesi in cui all'interno dello scavo si proceda a lavori manuali', che 'la ratio solare della norma e' nel senso che la insufficienza della garanzia di stabilità del terreno rileva se e in quanto all'interno dello scavo debbano permanervi gli operatori manuali, sicché è necessario, man mano che procede lo scavo, provvedere all'applicazione di armature di sostegno". "se non va applicato l'art. 13, soccorre, però, l'art. 12, il quale, ancorché regoli lavori di splateamento e di sbancamento, contempla comunque lo scavo con o senza impiego di escavatore meccanico, prevedendo, peraltro, che l'inclinazione delle pareti di attacco, mediante acquintato, vada corretta quando i lavori di scavo siano effettuati senza l'impiego di escavatori meccanici, escavatori con i quali, invece, si stava, quel giorno, effettuando lo scavo". "Non v'è dubbio, inoltre, che l'acquintato, allorché si proceda con escavatori meccanici, vada comunque, allestito allorché sia previsto l'ingresso del lavoratore nello scavo per la misurazione o per la saldatura delle giunture con la sezione i tubo posata nella precedente trincea".
"Ma, tutti i testi hanno dichiarato che era assolutamente vietato l'ingresso nello scavo se non dopo la realizzazione dell'acquintato, con la conseguenza che, se il lavoratore avesse rispettato l'ordine, il fatto non sarebbe accaduto".
2 - "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per inosservanza dell'art. 110 c.p.", deducendo che, "secondo l'art. 110 c.p., chi concorre nel medesimo reato è responsabile dello stesso e ne risponde agli effetti civili in base alla percentuale di responsabilità, per cui va stabilita la responsabilità concorsuale nell'accadimento a fini civilistici del LA". 3 - "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e degli artt. 62 bis e 133 c.p."" deducendo che all'imputato sono state negate le attenuanti generiche sulla base di un solo, remoti, precedente penale, se pure specifico, e la corte, inoltre, non ha tenuto in alcun conto l'età dell'imputato, della organizzazione del cantiere diretto da un esperto capo cantiere e dell'assenza di censure da parte dell'Ispettorato del lavoro".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo è infondato.
1 - Secondo la giurisprudenza di questa suprema corte, citata anche dalla sentenza impugnata, "l'obbligo di provvedere all'applicazione di armature di sostegno delle pareti, nello scavo di pozzi o di trincee profonde più di metri uno e cinquanta, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, sussiste a partire dal momento in cui lo scavo raggiunge la profondità di metri uno e cinquanta e deve essere adempiuto prima di procedere oltre nell'escavazione in profondità e, man mano che procede lo scavo, si deve proseguire nel contemporaneo armamento;
risponde, pertanto, di violazione della norma predetta, il datore di lavoro che, soltanto dopo avere ultimato uno scavo, a mezzo di escavatrice meccanica, di profondità superiore a metri uno e cinquanta, inizi le operazioni di applicazione delle armature di sostegno" (Cass., 16 novembre 1971, n. 471).
2 - La ratio di questa interpretazione della norma dell'art. 13 del D.P.R. n. 164/1956 - interpretazione data nell'esame di una fattispecie pressoché identica a quella in esame - è di chiara evidenza.
Mentre l'art. 12, interessandosi dello splateamento e dello sbancamento, distingue a seconda che i lavori vengano eseguiti manualmente e con escavatori meccanici, l'art. 13 non distingue e non v'è una sola proposizione nello stesso dalla quale possa desumersi che la misura antinfortunistica ivi prevista vada rispettata soltanto quando si proceda allo scavo manualmente e non quando vi si proceda avvalendosi di escavatori meccanici.
E la ragione di questa indifferenza del legislatore rispetto alle modalità di esecuzione dello scavo sta, undubbiamente, nel fatto che, pur quando lo scavo si effettui con l'ausilio di un escavatore, è tutt'altro che remota la possibilità che un lavoratore, per una qualsiasi ragione, debba scendere o scenda, magari disobbedendo agli ordini ricevuti nella trincea correndo il rischio, nel caso di insufficiente consistenza del terreno di essere travolto. Nell'esecuzione, dunque, di uno scavo, o manualmente o con mezzo meccanico, il datore di lavoro, nel caso si accerti che il terreno non dia sufficienti garanzie di stabilità, deve provvedere, o dare ordii perché si provveda, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno non appena sia stata raggiunta, scavando, la profondità di oltre m. 1,50 e ciò al fine di prevenire pericoli per l'incolumità del lavoratore o dei lavoratori che, per una qualsiasi ragione, scendano nella trincea.
Nel caso di specie, lo scavo aveva raggiunto, allorché ci è sceso il LA, la profondità di m. 1,82 e quindi, di ben 3 cm oltre il m. 1,50, con la conseguenza che, in quel momento, il LA avrebbe dovuto trovare in sito le armature di contenimento del terreno o il cosiddetto "acquintato".
3 - Si eccepisce, però, che erano stati impartiti precisi ordini che vietavano a chiunque di scendere nella trincea prima che venisse completamento lo scavo ed effettuato l'acquintato. Ma, di quest'ordine non v'è alcuna traccia nella sentenza di primo grado, mentre la corte di appello, interessandosene, ha escluso che si fosse, comunque, trattato di un ordine "chiaro, visibile e cogente", avendo affermato, nella penultima proposizione della sentenza, che "ancora manchevole è il suo comportamento in quanto, come si è già detto, non ha predisposto le relative istruzioni e i conseguenti ordini a scopo di prevenzione in modo evidente, visibile e cogente e ha omesso di provvedere direttamente a che dette istruzioni e detti ordini venissero rispettati".
Supposto, dunque, che questi ordini siano stati impartiti, la loro evidenza, la loro visibilità cioè la loro inequivocità, e, quindi, la loro cogenza andavano negate e, in ogni caso, il datore di lavoro non aveva provveduto direttamente a che quegli ordini venissero rispettati.
D'altro canto, il LA, quando è morto, aveva ed è stato trovato con il metro in mano, il che significa, per un verso, che era sceso nello scavo per fare qualcosa che aveva sicura attinenza con lo scavo e, sul piano squisitamente logico, che la corte di appello correttamente afferma, sostanzialmente, che è difficile credere che, sia pure di propria iniziativa, il lavoratore sia sceso nella trincea nella chiara consapevolezza - viste la non evidenza, la non visibilità e, dunque, la non cogenza dell'ordine - del divieto di scendervi.
2 - Il secondo motivo è infondato.
La prevalente giurisprudenza di questa suprema corte è, invero, nel senso che "le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione propria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità, intrinsecamente connaturali alla esecuzione di talune attività lavorative, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali imprudenze e disattenzioni dei lavoratori, la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele".
"Solo se il lavoratore ponga in essere una condotta inopinabile, imprevedibile, esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione oppure si concreta nella inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche, solo in questa evenienza è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilità penale del datore di lavoro" (Cass., 3 marzo 1980, Pedrotti;
14 dicembre 1984, D'Amico; 5 novembre 1986, Amadori).
Il LA non ha fatto nulla che non potesse essere previsto perché non ha fatto nulla che avesse a che fare con il lavoro, nulla di incompatibile con il sistema di lavorazione o esorbitante dal procedimento di lavoro e, inoltre, le disposizioni antinfortunistiche del datore di lavoro, secondo la ricostruzione della corte di appello, non erano state affatto precise, e ciò volendo supporre che vi siano state e volendo prescindere dal fatto che, in quel momento, non v'era nessuno che potesse, come si sarebbe dovuto, farle osservare, visto che, come ha accertato la sentenza impugnata, non era presente neppure il capo cantiere.
3 - Il terzo motivo è infondato.
Può essere anche vero che l'unico precedente in tema di violazione di norme antinfortunistiche sia risalente nel tempo, anche se all'imputato è stata contestata la recidiva infraquinquennale;
ma, è pur sempre un precedente che, proprio perché attinente alla violazione delle norme che pongono in pericolo l'incolumità del lavoratori, la corte di appello ha correttamente sottolineato ritenendolo, con assoluta ragionevolezza, parametro negativo e, quindi, di insuperabile ostacolo ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
4 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta
il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2002