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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 1854/2024
r.g., decisa nell'udienza dell'11.2.2024, promossa da
, con gli avv.ti Emanuele Franco e Cosima Luccarelli;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Antonio Andriulli;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co.3 l.
104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 21.2.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., l'istante in epigrafe chiedeva dichiararsi nei confronti dell' il diritto all'indennità CP_1
di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 e ai benefici ex art. 3 co. 3 l.
104/1992.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che l'istante, è affetto da minorazioni le quali, seppure comportano la totale inabilità lavorativa, non determinano la impossibilità
di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o comunque di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di assistenza continua, così come richiesto dall'art. 1 co. 2 lettera b) l.
21.11.1988 n. 508 ai fini della concessione della indennità di accompagnamento, e non individuano lo stato di cui all'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ricorrente “qualora la compromissione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Conclusivamente la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al
2 pagamento delle spese di causa, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 11.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 1854/2024
r.g., decisa nell'udienza dell'11.2.2024, promossa da
, con gli avv.ti Emanuele Franco e Cosima Luccarelli;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Antonio Andriulli;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co.3 l.
104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 21.2.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., l'istante in epigrafe chiedeva dichiararsi nei confronti dell' il diritto all'indennità CP_1
di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 e ai benefici ex art. 3 co. 3 l.
104/1992.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che l'istante, è affetto da minorazioni le quali, seppure comportano la totale inabilità lavorativa, non determinano la impossibilità
di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o comunque di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di assistenza continua, così come richiesto dall'art. 1 co. 2 lettera b) l.
21.11.1988 n. 508 ai fini della concessione della indennità di accompagnamento, e non individuano lo stato di cui all'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ricorrente “qualora la compromissione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Conclusivamente la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al
2 pagamento delle spese di causa, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 11.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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