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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2018/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12706/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250004321856000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1156/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 0004321856/000, notificata il 17.05.2025, con la quale – secondo quanto dedotto – la Regione Campania ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 296,64 per mancato pagamento della “tassa automobilistica” relativa all'annualità 2019, oltre accessori ed ha dedotto, seguenti motivi di doglianza: nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, assumendo che l'azione di riscossione sarebbe stata avviata senza previa rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 964207911849, indicato come atto su cui la cartella
“sarebbe fondata” e la correlata prescrizione della pretesa trattandosi di tassa automobilistica riferita al 2019.
Ulteriori vizi della cartella per asserita carenza di motivazione e trasparenza in ordine alle componenti del debito, lamentando: mancata specificazione dei criteri di calcolo per importi richiesti, sanzioni, interessi e voce “altri oneri”, con conseguente lesione del diritto di difesa.Il ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella impugnata, con conseguente vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS, depositando controdeduzioni in cui ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione con riferimento alle contestazioni che investono la fase genetica della pretesa, sostenendo che, quando la causa petendi riguarda la debenza del tributo o la regolarità dell'atto impositivo presupposto, il contraddittore necessario
è l'ente impositore.
Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, affermando che, prima della cartella oggetto di causa, risulta notificato in data 06.08.2022 l'avviso di accertamento n. 964207911849, atto idoneo a portare a conoscenza del contribuente la pretesa e a interrompere il decorso del termine prescrizionale;
ha altresì concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese.
Dagli atti allegati non risulta depositata costituzione difensiva della Regione Campania.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La cartella di pagamento impugnata trova il proprio fondamento in un avviso di accertamento presupposto, che costituisce atto necessario e indefettibile della sequenza procedimentale volta alla valida formazione del titolo esecutivo.
È principio consolidato che, ove il contribuente contesti la mancata notifica dell'atto impositivo presupposto, incombe sull'ente creditore l'onere di fornire la prova della rituale notificazione, mediante produzione della relata o dell'avviso di ricevimento o di altro documento equipollente, trattandosi di fatto costitutivo della legittimità della pretesa azionata in via esecutiva.
Nel caso di specie, il ricorrente ha specificamente dedotto di non avere mai ricevuto l'avviso di accertamento n. 964207911849. A fronte di tale eccezione:
– la Regione Campania, pur evocata in giudizio quale ente impositore, non ha prodotto alcuna prova della notifica dell'atto presupposto;
– l'Agenzia delle Entrate – SS si è limitata ad affermare l'avvenuta notifica, senza depositare la documentazione comprovante il perfezionamento del procedimento notificatorio.
La mera indicazione di una data di presunta notifica, in assenza della relativa documentazione, non è sufficiente a dimostrare la conoscenza legale dell'atto da parte del contribuente.
Ne consegue che deve ritenersi non provata la rituale notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente nullità derivata della cartella di pagamento impugnata, per violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 212/2000
e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché per difetto del presupposto della riscossione. Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento di ogni ulteriore censura.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e poiché il vizio accertato attiene alla fase di accertamento imputabile esclusivamente all'ente titolare del credito, la Regione Campania va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente con attribuzione al difensore avv.to Difensore_1
- CF_Difensore_1 . Nessun addebito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – SS, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi dell'atto presupposto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con attribuzione.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12706/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250004321856000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1156/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 0004321856/000, notificata il 17.05.2025, con la quale – secondo quanto dedotto – la Regione Campania ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 296,64 per mancato pagamento della “tassa automobilistica” relativa all'annualità 2019, oltre accessori ed ha dedotto, seguenti motivi di doglianza: nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, assumendo che l'azione di riscossione sarebbe stata avviata senza previa rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 964207911849, indicato come atto su cui la cartella
“sarebbe fondata” e la correlata prescrizione della pretesa trattandosi di tassa automobilistica riferita al 2019.
Ulteriori vizi della cartella per asserita carenza di motivazione e trasparenza in ordine alle componenti del debito, lamentando: mancata specificazione dei criteri di calcolo per importi richiesti, sanzioni, interessi e voce “altri oneri”, con conseguente lesione del diritto di difesa.Il ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella impugnata, con conseguente vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS, depositando controdeduzioni in cui ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione con riferimento alle contestazioni che investono la fase genetica della pretesa, sostenendo che, quando la causa petendi riguarda la debenza del tributo o la regolarità dell'atto impositivo presupposto, il contraddittore necessario
è l'ente impositore.
Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, affermando che, prima della cartella oggetto di causa, risulta notificato in data 06.08.2022 l'avviso di accertamento n. 964207911849, atto idoneo a portare a conoscenza del contribuente la pretesa e a interrompere il decorso del termine prescrizionale;
ha altresì concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese.
Dagli atti allegati non risulta depositata costituzione difensiva della Regione Campania.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La cartella di pagamento impugnata trova il proprio fondamento in un avviso di accertamento presupposto, che costituisce atto necessario e indefettibile della sequenza procedimentale volta alla valida formazione del titolo esecutivo.
È principio consolidato che, ove il contribuente contesti la mancata notifica dell'atto impositivo presupposto, incombe sull'ente creditore l'onere di fornire la prova della rituale notificazione, mediante produzione della relata o dell'avviso di ricevimento o di altro documento equipollente, trattandosi di fatto costitutivo della legittimità della pretesa azionata in via esecutiva.
Nel caso di specie, il ricorrente ha specificamente dedotto di non avere mai ricevuto l'avviso di accertamento n. 964207911849. A fronte di tale eccezione:
– la Regione Campania, pur evocata in giudizio quale ente impositore, non ha prodotto alcuna prova della notifica dell'atto presupposto;
– l'Agenzia delle Entrate – SS si è limitata ad affermare l'avvenuta notifica, senza depositare la documentazione comprovante il perfezionamento del procedimento notificatorio.
La mera indicazione di una data di presunta notifica, in assenza della relativa documentazione, non è sufficiente a dimostrare la conoscenza legale dell'atto da parte del contribuente.
Ne consegue che deve ritenersi non provata la rituale notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente nullità derivata della cartella di pagamento impugnata, per violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 212/2000
e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché per difetto del presupposto della riscossione. Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento di ogni ulteriore censura.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e poiché il vizio accertato attiene alla fase di accertamento imputabile esclusivamente all'ente titolare del credito, la Regione Campania va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente con attribuzione al difensore avv.to Difensore_1
- CF_Difensore_1 . Nessun addebito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – SS, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi dell'atto presupposto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con attribuzione.