CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nei confronti di De MA QU, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 30/09/2025 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale IN Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3046 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 08/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia non ha convalidato l'arresto di ND LL VO per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., non ritenendolo giustificato ai sensi dell'art. 381, comma 4, cod. pen., in quanto il predetto risulta aver comunicato alla centrale operativa la propria uscita da casa alle ore 7:17 - orario non significativamente divergente da quello delle ore 6:55 - di partenza dell'autobus da lui preso, per recarsi da Alberona a Lucera e deviando dal paricorso autorizzato in una misura non indice della sua insofferenza alle prescrizioni cautelari. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia deducendo con unico motivo inosservanza o erronea applicazione degli artt. 381, 391, comma 4, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che l'avviso dato da LL VO è stato effettuato alle ore 7:17, solo dopo essere stato individuato dai militari in un bar alle ore 7:15 a due chilometri dal SER.D., dove era autorizzato a recarsi dalle 8:00 alle 12:00, così mostrando scaltrezza nella occultare la propria evasione consistita nell'allontanarsi dalla abitazione, quarantacinque minuti prima dall'orario consentito, senza avvisare la centrale operativa, come del resto ammesso dallo stesso arrestato secondo un comportamento costantemente tenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Del tutto illogicamente il Tribunale, al fine di verificare il legittimo esercizio della facoltà di arresto da parte della polizia giudiziaria, ha valutato a favore dell'arrestato la comunicazione da lui data solo dopo essere stato trovato nel bar e senza considerare, quindi, la palese violazione dell'obbligo comunicativo impostogli;
come pure, evidentemente illogica è la valutazione di limitata deviazione dall'obbligo di recarsi al SER. D. secondo il percorso più breve, rispetto al luogo pubblico in cui è stato sorpreso in orario ben antecedente - tenuto conto anche del tempo necessario per giungere a Lucera - rispetto a quello autorizzato e necessario ai fini previsti dalla autorizzazione. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in quanto l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 08/01/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale IN Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3046 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 08/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia non ha convalidato l'arresto di ND LL VO per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., non ritenendolo giustificato ai sensi dell'art. 381, comma 4, cod. pen., in quanto il predetto risulta aver comunicato alla centrale operativa la propria uscita da casa alle ore 7:17 - orario non significativamente divergente da quello delle ore 6:55 - di partenza dell'autobus da lui preso, per recarsi da Alberona a Lucera e deviando dal paricorso autorizzato in una misura non indice della sua insofferenza alle prescrizioni cautelari. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia deducendo con unico motivo inosservanza o erronea applicazione degli artt. 381, 391, comma 4, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che l'avviso dato da LL VO è stato effettuato alle ore 7:17, solo dopo essere stato individuato dai militari in un bar alle ore 7:15 a due chilometri dal SER.D., dove era autorizzato a recarsi dalle 8:00 alle 12:00, così mostrando scaltrezza nella occultare la propria evasione consistita nell'allontanarsi dalla abitazione, quarantacinque minuti prima dall'orario consentito, senza avvisare la centrale operativa, come del resto ammesso dallo stesso arrestato secondo un comportamento costantemente tenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Del tutto illogicamente il Tribunale, al fine di verificare il legittimo esercizio della facoltà di arresto da parte della polizia giudiziaria, ha valutato a favore dell'arrestato la comunicazione da lui data solo dopo essere stato trovato nel bar e senza considerare, quindi, la palese violazione dell'obbligo comunicativo impostogli;
come pure, evidentemente illogica è la valutazione di limitata deviazione dall'obbligo di recarsi al SER. D. secondo il percorso più breve, rispetto al luogo pubblico in cui è stato sorpreso in orario ben antecedente - tenuto conto anche del tempo necessario per giungere a Lucera - rispetto a quello autorizzato e necessario ai fini previsti dalla autorizzazione. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in quanto l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 08/01/2026.