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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALCARO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1721/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240003677064000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240003677064000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1313/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso, con atto notificato telematicamente in data 19 aprile 2024, nei confronti della Agenzia delle Entrate IO, con sede legale in Roma, Indirizzo_1, avverso la cartella di pagamento n. 030 2024 00036770 64/000, recante un carico tributario di curo 4.502,07, in materia di imposte erariali, per l'anno 2019.
A fondamento del proposto gravame il contribuente ha dedotto l'omessa notifica del prodromico avviso accertamento e l'omessa indicazione del calcolo degli interessi – vizio di motivazione.
Conclude chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della opposta cartella di pagamento, declaratoria di illegittimità della stessa. Con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.-
Resiste l'Agenzia delle Entrate IO con deduzioni depositate in data 28.05.2024. Rileva, in rito, la propria carenza di legittimazione passiva, siccome estranea alle vicende che interessano l'an ed il quantum della pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo di pertinenza esclusiva dell'ente impositore e, quindi, dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di AT. Nel merito, quanto agli interessi di mora applicati, ribadisce la conformità del computo ai parametri di legge.
Disposta con Ordinanza la chiamata in causa, a cura di parte ricorrente, dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di AT, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, ex lege, giusta previsione normativa di cui all'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs n. 546/1992, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett.d) dal D.Lgs. 30/12/2023, n.220, la causa viene rinviata a nuovo ruolo.
Integrato il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di AT, quest'ultima si costituisce in giudizio, con memoria depositata in data 22.05.2025, concludendo per il rigetto del ricorso.
Rigettato all'udienza del 08.10.2025 il richiesto provvedimento cautelare, in esito alla odierna pubblica udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di doglianza è privo di pregio.
La pretesa impositiva é scaturita da due distinti controlli automatizzati, ai sensi dell'art. 36 bis DPR n. 600/73, dei modelli di liquidazione, UNICO 2020 (per i redditi dell'anno 2019) e UNICO 2021 (per i redditi dell'anno
2020), compilati in sede di dichiarazione dal contribuente.
In tali ipotesi, non è previsto l'emissione di un avviso di accertamento bensì l'invio di una comunicazione di irregolarità, superflua, peraltro, nel caso di specie, avendo il contribuente omesso di versare il dovuto a titolo di imposta.
In ogni caso, la Suprema Corte ha da tempo ribadito che la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal comma 3 dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (e dall'art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1982, n. 633), “determina una mera irregolarità” sia perché la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento (Cass. civ., Sez. V, Sentenza 29/12/2010, n. 26361; di recente cfr. Cass. civ., Sez. Indirizzo_2.08.2022, n. 25315).
2.Pure infondato è il secondo rilievo, incentrato sull'asserito vizio motivazionale della cartella e sull'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Orbene, quanto alla motivazione vi è da osservare che l'opposta cartella di pagamento è stata, comunque, preceduta dalle comunicazioni di irregolarità con indicazione degli importi da versare, come documentato dalla resistente Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di AT (v. fasc. di parte comunicazione n. 0192321920001 del 04.10.2022 per l'anno di imposta 2019 e comunicazione n. 0071974621001 del
28.03.2023 per l'anno di imposta 2020). Pertanto, il contribuente era già a conoscenza delle pretese impositive avanzate dall'Ufficio erariale, sfociate, poi, nella cartella de qua e tuttavia, ove anche quest'ultima costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, l'obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente (è questa la fattispecie in esame) ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973
e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa" (cfr. Cass., civ., Sez. V, Ordinanza
20/09/2017, n. 21804,; da ultimo, Id. Ordinanza, 07/04/2025, n. 9089).
Circa il computo degli interessi, giova rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22281/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: "... La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo" (Cass.,
Sez. Un., 14/07/2022, n. 22281). Nella fattispecie, la cartella soddisfa i requisiti motivazionali indicati dalla
Suprema Corte, in quanto riporta l'indicazione della tipologia degli interessi e, nelle avvertenze (v. pag.7 atto impugnato), la normativa di riferimento.
Consegue il rigetto del motivo.
Da disattendere sono, infine, le contestazioni sollevate dalla difesa del ricorrente, in sede di memorie illustrative, in ordine alla costituzione in giudizio della direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di
AT per carenza di potere di rappresentanza in giudizio e alla omessa attestazione di conformità della documentazione versata in atti da quest'ultima.
Circa il primo rilievo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'omessa allegazione dell'atto di delega di firma del funzionario incaricato non ne determina la nullità, essendo sufficiente che l'Ufficio provveda a dimostrarne l'esistenza in giudizio, Il vizio attiene, infatti, alla mera esibizione, ma non alla validità sostanziale dell'atto posto in essere dal funzionario delegato, ove chiaramente il potere sia stato regolarmente conferito prima dell'adozione dell'atto stesso. Ciò posto, è evidente che una siffatta contestazione non può avvenire in sede di memorie illustrative, precludendo, di fatto, all'Ufficio erariale di depositare la documentazione attestante l'esistenza del potere in capo al funzionario firmatario.
Quanto al secondo rilievo, è agevole osservare che la disposizione richiamata dal contribuente (art.25 bis del D.Lgs. n. 546/1992 nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. n.220/2023) sia, nel caso di specie, erroneamente invocata, trattandosi di documentazione già a conoscenza del contribuente e, in ogni caso, priva di alcuna incidenza, come diffusamente argomentato al precedente punto
1, sulla legittimità dell'atto impugnato che, pertanto, merita conferma.
Alla stregua di quanto precede si impone il rigetto del ricorso, con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono l'ordinaria regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dei parametri prossimi a quelli medi cui al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT, Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
-condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite che liquida, quanto alla Agenzia delle Entrate
IO, il complessivi euro 1200,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%,
IVA, CPA e accessori di legge;
e, quanto alla Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di AT, in complessivi euro 2.235,60 come da nota spese.
AT, 03 dicembre 2025. Il Giudice monocratico
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALCARO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1721/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240003677064000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240003677064000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1313/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso, con atto notificato telematicamente in data 19 aprile 2024, nei confronti della Agenzia delle Entrate IO, con sede legale in Roma, Indirizzo_1, avverso la cartella di pagamento n. 030 2024 00036770 64/000, recante un carico tributario di curo 4.502,07, in materia di imposte erariali, per l'anno 2019.
A fondamento del proposto gravame il contribuente ha dedotto l'omessa notifica del prodromico avviso accertamento e l'omessa indicazione del calcolo degli interessi – vizio di motivazione.
Conclude chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della opposta cartella di pagamento, declaratoria di illegittimità della stessa. Con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.-
Resiste l'Agenzia delle Entrate IO con deduzioni depositate in data 28.05.2024. Rileva, in rito, la propria carenza di legittimazione passiva, siccome estranea alle vicende che interessano l'an ed il quantum della pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo di pertinenza esclusiva dell'ente impositore e, quindi, dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di AT. Nel merito, quanto agli interessi di mora applicati, ribadisce la conformità del computo ai parametri di legge.
Disposta con Ordinanza la chiamata in causa, a cura di parte ricorrente, dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di AT, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, ex lege, giusta previsione normativa di cui all'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs n. 546/1992, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett.d) dal D.Lgs. 30/12/2023, n.220, la causa viene rinviata a nuovo ruolo.
Integrato il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di AT, quest'ultima si costituisce in giudizio, con memoria depositata in data 22.05.2025, concludendo per il rigetto del ricorso.
Rigettato all'udienza del 08.10.2025 il richiesto provvedimento cautelare, in esito alla odierna pubblica udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di doglianza è privo di pregio.
La pretesa impositiva é scaturita da due distinti controlli automatizzati, ai sensi dell'art. 36 bis DPR n. 600/73, dei modelli di liquidazione, UNICO 2020 (per i redditi dell'anno 2019) e UNICO 2021 (per i redditi dell'anno
2020), compilati in sede di dichiarazione dal contribuente.
In tali ipotesi, non è previsto l'emissione di un avviso di accertamento bensì l'invio di una comunicazione di irregolarità, superflua, peraltro, nel caso di specie, avendo il contribuente omesso di versare il dovuto a titolo di imposta.
In ogni caso, la Suprema Corte ha da tempo ribadito che la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal comma 3 dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (e dall'art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1982, n. 633), “determina una mera irregolarità” sia perché la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento (Cass. civ., Sez. V, Sentenza 29/12/2010, n. 26361; di recente cfr. Cass. civ., Sez. Indirizzo_2.08.2022, n. 25315).
2.Pure infondato è il secondo rilievo, incentrato sull'asserito vizio motivazionale della cartella e sull'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Orbene, quanto alla motivazione vi è da osservare che l'opposta cartella di pagamento è stata, comunque, preceduta dalle comunicazioni di irregolarità con indicazione degli importi da versare, come documentato dalla resistente Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di AT (v. fasc. di parte comunicazione n. 0192321920001 del 04.10.2022 per l'anno di imposta 2019 e comunicazione n. 0071974621001 del
28.03.2023 per l'anno di imposta 2020). Pertanto, il contribuente era già a conoscenza delle pretese impositive avanzate dall'Ufficio erariale, sfociate, poi, nella cartella de qua e tuttavia, ove anche quest'ultima costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, l'obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente (è questa la fattispecie in esame) ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973
e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa" (cfr. Cass., civ., Sez. V, Ordinanza
20/09/2017, n. 21804,; da ultimo, Id. Ordinanza, 07/04/2025, n. 9089).
Circa il computo degli interessi, giova rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22281/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: "... La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo" (Cass.,
Sez. Un., 14/07/2022, n. 22281). Nella fattispecie, la cartella soddisfa i requisiti motivazionali indicati dalla
Suprema Corte, in quanto riporta l'indicazione della tipologia degli interessi e, nelle avvertenze (v. pag.7 atto impugnato), la normativa di riferimento.
Consegue il rigetto del motivo.
Da disattendere sono, infine, le contestazioni sollevate dalla difesa del ricorrente, in sede di memorie illustrative, in ordine alla costituzione in giudizio della direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di
AT per carenza di potere di rappresentanza in giudizio e alla omessa attestazione di conformità della documentazione versata in atti da quest'ultima.
Circa il primo rilievo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'omessa allegazione dell'atto di delega di firma del funzionario incaricato non ne determina la nullità, essendo sufficiente che l'Ufficio provveda a dimostrarne l'esistenza in giudizio, Il vizio attiene, infatti, alla mera esibizione, ma non alla validità sostanziale dell'atto posto in essere dal funzionario delegato, ove chiaramente il potere sia stato regolarmente conferito prima dell'adozione dell'atto stesso. Ciò posto, è evidente che una siffatta contestazione non può avvenire in sede di memorie illustrative, precludendo, di fatto, all'Ufficio erariale di depositare la documentazione attestante l'esistenza del potere in capo al funzionario firmatario.
Quanto al secondo rilievo, è agevole osservare che la disposizione richiamata dal contribuente (art.25 bis del D.Lgs. n. 546/1992 nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. n.220/2023) sia, nel caso di specie, erroneamente invocata, trattandosi di documentazione già a conoscenza del contribuente e, in ogni caso, priva di alcuna incidenza, come diffusamente argomentato al precedente punto
1, sulla legittimità dell'atto impugnato che, pertanto, merita conferma.
Alla stregua di quanto precede si impone il rigetto del ricorso, con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono l'ordinaria regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dei parametri prossimi a quelli medi cui al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT, Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
-condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite che liquida, quanto alla Agenzia delle Entrate
IO, il complessivi euro 1200,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%,
IVA, CPA e accessori di legge;
e, quanto alla Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di AT, in complessivi euro 2.235,60 come da nota spese.
AT, 03 dicembre 2025. Il Giudice monocratico