Ordinanza collegiale 10 dicembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00649/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00936/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2025, proposto da
GE OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lauretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff. Scolastico Reg. Campania Ambito Terr. per la Provincia di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1488/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore – Seconda Sezione Civile – Lavoro, pubblicata in data 14.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per l’amministrazione sopraindicata;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. RC LI, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal ricorrente ed udito per l’amministrazione il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 10.6.2025 e depositato in pari data) il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale provvedimento il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato “ all’attribuzione di 500,00 euro «tramite la Carta Elettronica» per l’a.s. 2023/2024 oltre accessori come per legge ”.
Il ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
Il ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente.
2. Si è costituita l’amministrazione intimata senza svolgere difese.
3. Alla camera di consiglio del 9.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Con ordinanza collegiale n. 85/2025 (pubblicata in data 10.12.2025) questa Sezione ha rilevato la mancata produzione da parte del ricorrente di prova dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione (vale a dire la sede centrale del Ministero dell’Istruzione e del Merito) e, per l’effetto, sollevato d’ufficio questione di potenziale inammissibilità del ricorso, concedendo al ricorrente termine per controdedurre.
Con istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal ricorrente in data 20.3.2026 questo ha dichiarato che “ nelle more della definizione del presente giudizio l’Amministrazione ha dato puntuale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore sez. lavoro n. 1488/2024, accreditando in favore del ricorrente la cd. “carta del docente” per le annualità richieste ” ed ha quindi chiesto di “ dichiararsi cessata la materia del contendere o comunque dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse ”.
Alla successiva udienza camerale del 24.3.2026 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 8.4.2025 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso).
Dalla rilettura degli atti di causa emerge che la ricorrente con il messaggio avente ad oggetto “ richiesta riconoscimento carta del docente ” e recante richiesta di tale tenore ha inviato al Ministero intimato presso la D.G. per il personale scolastico (all’indirizzo p.e.c. dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it) altresì copia della sentenza azionata nel presente giudizio. Pertanto, superando il rilievo d’ufficio posto in essere con l’ordinanza suddetta si deve ritenere che il ricorrente abbia ritualmente notificato in data 29.11.2024 il titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione (con la conseguenza che all’attualità è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30).
Ciò posto, sulla scorta di quanto dedotto dal difensore nell’istanza suddetta sussistono le evidenti condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto la soddisfazione integrale del suo interesse sostanziale.
5. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto della non complessità della causa, debbono essere poste a carico dell’amministrazione intimata secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, considerato che l’adempimento ad opera dell’amministrazione è avvenuto soltanto in seguito all’instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza proposto dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Alessandro Lauretta per dichiarato anticipo;
Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI SS, Presidente
RC LI, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC LI | UI SS |
IL SEGRETARIO