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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219003353653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219003353653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice di Pace di Paola, l' intimazione di pagamento n. 03420219003353653000, relativamente alla
Cartella N° 0342018000559926000 asseritamente notificata il 04.07.2018 relativa a TASSA
AUTOMOBILISTICA per l'anno 2013 e 2014 per complessivi € 1.798,11.
Ha eccepito la mancata notifica della cartella , la prescrizione della pretesa e l'esistenza di un giudicato.
Ha dedotto sul punto che la cartella n 03420180005599260000 oggetto della Intimazione opposta era stata annullata ,per intervenuta prescrizione,con sentenza n. 6598 del 2021 della Corte di giustizia
Tributaria di NZ .
Ha concluso chiedendo di annullare l'Intimazione di Pagamento n 03420219003353653000 relativamente alla Cartella n. 03420180005599260000.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato controdeduzioni deducendo che l'annullamento della cartella esattoriale n. 0342018000559926000 non va ad inficiare la validità dell'intimazione impugnata nella sua totalità, essendo stato emesso anche in virtù delle cartelle esattoriali nn.
03420140028502105000,03420160018468676000 , 03420170009230527000.
Ha chiesto quindi di dichiarare cessata la materia del contendere quanto alla cartella esattoriale n.
0342018000559926000.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' incontestato tra le parti che la cartella n. 0342018000559926000 oggetto dell'intimazione oggi opposta in parte qua è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria Regionale n. 6598 del 2021 così come è incontestato che la sentenza è passata in giudicato
E' pacifico che, in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria(cass sentenza n. 18003 del 2022).
Il ricorso va dunque accolto e va annullato l'atto impugnato limitatamente a detta cartella.
Agenzia delle Entrate Riscossione va condannata al pagamento delle spese di lite poiché l'annullamento della cartella è avvenuto in epoca antecedente alla notifica dell'intimazione oggi opposta.
P.Q.M.
Annulla l'intimazione limitatamente alla cartella n. 0342018000559926000
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 463,00 oltre accessori con distrazione.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219003353653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219003353653000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice di Pace di Paola, l' intimazione di pagamento n. 03420219003353653000, relativamente alla
Cartella N° 0342018000559926000 asseritamente notificata il 04.07.2018 relativa a TASSA
AUTOMOBILISTICA per l'anno 2013 e 2014 per complessivi € 1.798,11.
Ha eccepito la mancata notifica della cartella , la prescrizione della pretesa e l'esistenza di un giudicato.
Ha dedotto sul punto che la cartella n 03420180005599260000 oggetto della Intimazione opposta era stata annullata ,per intervenuta prescrizione,con sentenza n. 6598 del 2021 della Corte di giustizia
Tributaria di NZ .
Ha concluso chiedendo di annullare l'Intimazione di Pagamento n 03420219003353653000 relativamente alla Cartella n. 03420180005599260000.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato controdeduzioni deducendo che l'annullamento della cartella esattoriale n. 0342018000559926000 non va ad inficiare la validità dell'intimazione impugnata nella sua totalità, essendo stato emesso anche in virtù delle cartelle esattoriali nn.
03420140028502105000,03420160018468676000 , 03420170009230527000.
Ha chiesto quindi di dichiarare cessata la materia del contendere quanto alla cartella esattoriale n.
0342018000559926000.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' incontestato tra le parti che la cartella n. 0342018000559926000 oggetto dell'intimazione oggi opposta in parte qua è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria Regionale n. 6598 del 2021 così come è incontestato che la sentenza è passata in giudicato
E' pacifico che, in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria(cass sentenza n. 18003 del 2022).
Il ricorso va dunque accolto e va annullato l'atto impugnato limitatamente a detta cartella.
Agenzia delle Entrate Riscossione va condannata al pagamento delle spese di lite poiché l'annullamento della cartella è avvenuto in epoca antecedente alla notifica dell'intimazione oggi opposta.
P.Q.M.
Annulla l'intimazione limitatamente alla cartella n. 0342018000559926000
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 463,00 oltre accessori con distrazione.