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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2445/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19368/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Via G.porzio C.d. Isola B2 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741.2661 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2020 prot. n.183741/2661 del 22 luglio 2025, emesso da Resistente_1 s.r.l. per conto del comune di Napoli.
Il comune di Napoli si è costituito in giudizio rilevando la propria carenza di legittimazione passiva posto che l'atto è stato emesso da Società_1, quale ente delegato dal comune di Napoli per gli aspetti della imposizione e della riscossione.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 2 febbraio 2026, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Il ricorrente ha infatti presentato istanza di autotutela.
Il Comune di Napoli, con provvedimento del 27 gennaio 2026, ha accolto integralmente l'istanza di autotutela, disponendo l'annullamento totale dell'atto impugnato, allegato agli atti del giudizio.
Per effetto dell'annullamento in autotutela, è venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, La ricorrente ha infatti dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 546/1992.
Si ravvisano le giuste ragioni, in considerazione dell'esito della lite per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso, in Napoli, il 2 febbraio 2026.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19368/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Via G.porzio C.d. Isola B2 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741.2661 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2020 prot. n.183741/2661 del 22 luglio 2025, emesso da Resistente_1 s.r.l. per conto del comune di Napoli.
Il comune di Napoli si è costituito in giudizio rilevando la propria carenza di legittimazione passiva posto che l'atto è stato emesso da Società_1, quale ente delegato dal comune di Napoli per gli aspetti della imposizione e della riscossione.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 2 febbraio 2026, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Il ricorrente ha infatti presentato istanza di autotutela.
Il Comune di Napoli, con provvedimento del 27 gennaio 2026, ha accolto integralmente l'istanza di autotutela, disponendo l'annullamento totale dell'atto impugnato, allegato agli atti del giudizio.
Per effetto dell'annullamento in autotutela, è venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, La ricorrente ha infatti dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 546/1992.
Si ravvisano le giuste ragioni, in considerazione dell'esito della lite per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso, in Napoli, il 2 febbraio 2026.