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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6656 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Alessandra Goddi, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso per separazione giudiziale,
ricorrente
contro
nato in [...] il [...] Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) porre a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di contributo nel Controparte_1
mantenimento del coniuge una somma non inferiore ad euro 200,00 mensili, ovvero in quella diversa somma che si riterrà proporzionata alla effettiva capacità economica del resistente o comunque
giusta ed equa;
3) con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_1
”. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/10/2022, premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 13/01/2018, e che dal matrimonio fra loro non erano nati figli;
che Controparte_1
l'unione coniugale, inizialmente felice, si era progressivamente deteriorata e la convivenza era divenuta intollerabile;
che nel mese di maggio 2022 il marito aveva lasciato il domicilio coniugale;
che in data 22/08/2022 la ricorrente si era vista costretta a depositare querela nei confronti dell'odierno convenuto, il quale era solito presentarsi nei pressi della sua abitazione seguendola negli spostamenti, e proferendole minacce tali da generare in lei uno stato di paura e angoscia;
di essere invalida con permanente incapacità lavorativa, mentre il marito svolgeva attività lavorativa presso una azienda agricola in Decimoputzu;
tanto premesso, ha domandato la pronuncia della separazione dei coniugi, e la previsione di un contributo per il suo mantenimento di euro 200,00.
Il convento non si è costituito e non è comparso personalmente.
Sentita la ricorrente, che ha dichiarato di non avere mai lavorato né prima né durante il matrimonio,
di essere inabile al lavoro e di percepire 290 euro di pensione, di avere sempre vissuto presso la sua famiglia d'origine anche col marito durante il matrimonio, e che la sua famiglia aveva sempre provveduto a suo mantenimento come al mantenimento del marito durante tutta la convivenza matrimoniale durata 5 anni, il presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente senza null'altro disporre.
Mutato il rito, il convenuto è rimasto contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
La domanda di separazione dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla mancata comparizione del convenuto per il tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi interesse, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
La domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente deve essere respinta in quanto infondata.
Dalle stesse sue dichiarazioni infatti risulta come neppure durante il matrimonio il marito abbia mai provveduto a mantenere la moglie e che al sostentamento di entrambi provvedesse integralmente la famiglia della ricorrente, riconosciuta invalida e totalmente inabile al lavoro.
Per quanto emerso quindi, i coniugi non pare abbiano mai conseguito una loro autonomia e autosufficienza economica, tantomeno basata sulle risorse del convenuto.
Pertanto, anche considerato che la ricorrente è pensionata e continua a vivere presso i propri familiari,
non appaiono ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Tenuto conto della natura della causa e della mancata costituzione del convenuto, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] Parte_1
(Marocco), in data 4/07/1988, e nato in [...], il Controparte_1
28/03/1993, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza.
2. Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di Pt_1
[...]
3. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 16/01/2025 nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti