Articolo 6 della Legge 5 maggio 1976, n. 324
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 agosto 1976
Art. 6.
Il proprietario dell'aeromobile e' solidalmente responsabile del pagamento dei diritti previsti dalla presente legge.
I diritti previsti dagli articoli 2 e 3 non si applicano, sotto condizione di reciprocita', per gli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali.
I diritti previsti dall'articolo 5 competono anche allo ente che in virtu' di apposite convenzioni gestisce la aerostazione per passeggeri, anche se questa e' costruita su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attivita' aerea civile commerciale.
La tassa erariale istituita con il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117 , compete anche all'ente che, in virtu' di apposita convenzione, gestisce l'aerostazione merci, anche se questa e' costruita su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attivita' aerea civile commerciale.
I diritti previsti dalla presente legge, nonche' la tassa erariale di cui al comma precedente, continuano ad essere devoluti agli enti o alla societa' di gestione, ai sensi delle disposizioni contenute nelle singole leggi speciali che disciplinano l'affidamento in gestione di interi complessi aeroportuali.
Entrata in vigore il 29 agosto 1976
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