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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 917/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3755/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210046763749000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato telematicamente il 26/03/2024 all'Agenzia delle entrate IS (di seguito
AdER), depositato con PEC in data 26/04/2024 e iscritto al n. 3755/2024 R.G.R., Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2021 00467637 49, limitatamente all'importo di
€ 543,00, per TARI 2014 Comune di Paternò, notificata in data 30/01/2024. Assumeva l'opponente l'illegittimità della cartella in oggetto, deducendo – tra l'altro – prescrizione e decadenza del credito, omessa notifica degli atti prodromici, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, indeterminatezza delle sanzioni, errore nella determinazione del computo degli interessi, incostituzionalità della determinazione dell'aggio. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
§2. Si costituiva in giudizio in data 02/09/2024 l'AdER, contestando il ricorso e comunicando la pendenza del procedimento al Comune impositore, al fine di consentirgli di costituirsi in giudizio.
§3. Il Comune di Paternò non si costituiva in giudizio.
§4. All'odierna udienza nessuno era presente. Il Giudice ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Ciò posto, il ricorso è fondato in forza del motivo della mancata notifica dell'atto presupposto, assorbiti i rimanenti. In particolare, non risulta provata la notifica al ricorrente del preliminare avviso di accertamento n. 5778 del 28/06/2019 per TARI 2014 del Comune di Paternò, che – secondo la cartella in atti – sarebbe stato notificato il 05/11/2019.
§6. Quanto alla eccepita prescrizione, va chiarito che, in conformità a orientamento consolidato, la TARI si prescrive in cinque anni, che decorrono dall'anno successivo a quello nel quale doveva essere effettuato il pagamento. È pertanto altresì fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, sul presupposto che l'atto impugnato (notificato il 30/01/2024) sia stato il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa in oggetto.
§8. Il ricorso va pertanto accolto.
§9. Le spese di lite si compensano, trattandosi di controversia di non elevato importo, concernente tributi non versati ed essendo AdER estranea alla ragione fatta valere dal ricorrente e accolta dal Giudice.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese processuali.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore
NC UL
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3755/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210046763749000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato telematicamente il 26/03/2024 all'Agenzia delle entrate IS (di seguito
AdER), depositato con PEC in data 26/04/2024 e iscritto al n. 3755/2024 R.G.R., Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2021 00467637 49, limitatamente all'importo di
€ 543,00, per TARI 2014 Comune di Paternò, notificata in data 30/01/2024. Assumeva l'opponente l'illegittimità della cartella in oggetto, deducendo – tra l'altro – prescrizione e decadenza del credito, omessa notifica degli atti prodromici, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, indeterminatezza delle sanzioni, errore nella determinazione del computo degli interessi, incostituzionalità della determinazione dell'aggio. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
§2. Si costituiva in giudizio in data 02/09/2024 l'AdER, contestando il ricorso e comunicando la pendenza del procedimento al Comune impositore, al fine di consentirgli di costituirsi in giudizio.
§3. Il Comune di Paternò non si costituiva in giudizio.
§4. All'odierna udienza nessuno era presente. Il Giudice ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Ciò posto, il ricorso è fondato in forza del motivo della mancata notifica dell'atto presupposto, assorbiti i rimanenti. In particolare, non risulta provata la notifica al ricorrente del preliminare avviso di accertamento n. 5778 del 28/06/2019 per TARI 2014 del Comune di Paternò, che – secondo la cartella in atti – sarebbe stato notificato il 05/11/2019.
§6. Quanto alla eccepita prescrizione, va chiarito che, in conformità a orientamento consolidato, la TARI si prescrive in cinque anni, che decorrono dall'anno successivo a quello nel quale doveva essere effettuato il pagamento. È pertanto altresì fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, sul presupposto che l'atto impugnato (notificato il 30/01/2024) sia stato il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa in oggetto.
§8. Il ricorso va pertanto accolto.
§9. Le spese di lite si compensano, trattandosi di controversia di non elevato importo, concernente tributi non versati ed essendo AdER estranea alla ragione fatta valere dal ricorrente e accolta dal Giudice.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese processuali.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore
NC UL